Parliamo della responsabilità del contribuente, relativamente all’inadempimento del commercialista incaricato degli adempimenti tributari. Il riferimento è volto particolarmente alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 13358/2025.
Per quel che attiene al rapporto fra contribuente e professionista incaricato d’adempimenti tributari, il più delle volte il commercialista, vediamo come si tratti d’un rapporto che comporta obbligo di vigilanza e controllo dalla parte dello stesso contribuente. La normativa alla quale si opera riferimento è l’art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 472/1997. La medesima contempla un’esenzione della responsabilità del contribuente laddove avvengano condotte fraudolente da parte del professionista.
La norma, in particolare, esclude che il contribuente possa essere responsabile per incongruenze o omissioni da parte del professionista incaricato. Sempre se prova d’aver esercitato il necessario controllo e che l’inadempimento sia stato fraudolento.
Inadempimento del commercialista, la posizione della Corte di Cassazione (Sentenza n. 13358/2025)
La Cassazione ha riaffermato che, in tema di responsabilità del contribuente a causa d’irregolarità commesse dal professionista, su questi è gravante l’onere della dimostrazione secondo cui l’inadempimento sia stato fraudolento, e che lo stesso contribuente abbia svolto un controllo adeguato. S’intende che, al di fuori dei casi descritti, si ricade nell’ambito di responsabilità che coinvolge il contribuente.
La condotta del contribuente e l’obbligo di vigilanza su eventuale inadempimento del commercialista
Entriamo ora nel merito dell’obbligo di vigilanza che verte sulla figura del contribuente. Quest’ultimo può effettivamente dimostrare d’aver adottato la totalità delle tutele necessarie, come la richiesta e la conservazione delle ricevute di presentazione relative alle dichiarazioni. Ma anche la periodica verifica degli adempimenti degli obblighi fiscali, e poi il controllo dei documenti e dei dati trasmessi dallo stesso professionista abilitato.
Per come anticipato, qualora manchi un controllo puntuale e attento da parte del contribuente, lo stesso verrà ritenuto responsabile per le condotte illecite del professionista, ad es. per dichiarazioni fiscali infedeli o indebite detrazioni fiscali.
La diffusa giurisprudenza e le pronunce di legittimità
La Cassazione, prima della sentenza appena richiamata, tenutasi nell’anno in corso, aveva già avuto modo di pronunciarsi sul tema. In occasione della sentenza del 20 luglio 2018, n. 19422, si era pronunciata nel senso che il contribuente ha l’onere di vigilare sull’operato del professionista incaricato dell’adempimento degli obblighi fiscali. Nella stessa occasione aveva anche chiarito come la responsabilità per il comportamento fraudolento del professionista avrebbe potuto escludersi solamente in caso di prova d’un controllo effettivo (da parte del medesimo contribuente) e d’aver agito diligentemente.
Stando all’enunciato della Corte, la responsabilità del contribuente poteva escludersi in presenza degli elementi probatori di una condotta fraudolenta del professionista, in ciò richiamandosi all’art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 472/1997. E che, la prova della condotta fraudolenta, avrebbe dovuto essere rigorosa e specifica, quindi non limitata a semplici sospetti, e che non può esser fornita in presenza d’omissioni di controllo.
Caso specifico della sentenza n. 13358/2025
Compiuto quest’excursus nella giurisprudenza della Cassazione al riguardo, cos’ha condotto alla sentenza n. 13358/2025? Nel caso in esame un contribuente, esercente attività di studio d’ingegneria, ha ricevuto un avviso d’accertamento inerente a indebite detrazioni IVA per fatture inesistenti e crediti fittizi.
Il caso, arrivato all’esame della Cassazione, ha visto pronunciarsi il verdetto, il cui contenuto è stato richiamato in apertura. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che la mancata dimostrazione della vigilanza esercitata comporta sì la responsabilità del contribuente, ma ciò anche qualora il professionista abbia operato in maniera fraudolenta.
Il contribuente dovrebbe dimostrare, secondo la Corte, che il comportamento fraudolento del professionista sia stato occultato o mascherato, e che il medesimo contribuente abbia invece adoperato tutte le cautele possibili.
La decisione e il principio di diritto sancito
La Cassazione, nel proprio inciso, ha concluso che il contribuente, avvalentesi di un professionista negli adempimenti tributari, è tenuto a vigilare sul suo operato. E, parimenti, che la responsabilità dovuta all’illecito del professionista è da escludere soltanto qualora il contribuente dimostri d’aver eservitato un effettivo controllo, e dimostri altresì che l’inadempimento sia stato fraudolento.
Diversamente, la posizione del contribuente si considera di responsabilità diretta nell’illecito, da come si desume anche da diverse sentenze precedenti (si vedano, su tutte, le sentenze Cass. 11 aprile 2018, n. 8914 e Cass. 9 giugno 2016, n. 11832). Ed è da notare come, la norma di legge che tutela il contribuente, art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 472/1997, lo fa nella condizione che la condotta del professionista sia fraudolenta, in quanto tale sfuggente ad un ordinario e diligente controllo del contribuente assistito.
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