Una nuova sentenza ha chiarito quelli che sono i doveri di un gestore di marketplace. Nellโepoca che stiamo attraversando, la crescita dei marketplace digitali e delle piattaforme dโannunci ha apportato una rivoluzione al modo di vendere, acquistare e condividere informazioni. Unโevoluzione, quella menzionata, che ha sollevato delle importanti questioni giuridiche in materia di responsabilitร dei gestori delle suddette piattaforme. E ciรฒ, specie relativamente alla tutela dei dati personali e alla prevenzione di contenuti illeciti pubblicati dagli utenti. La sentenza C-492/23 sul tema, pronunciata dalla Corte di Giustizia dellโUnione Europea (GCUE), si pone quale punto di svolta nellโambito. Essa chiarisce il quadro normativo e gli obblighi che gravano sui gestori di marketplace, per lโappunto.ย ย
Il caso Russmedia Digital
In questo mese di dicembre 2025, la CGUE ha pronunciato la sentenza nella causa dovโรจ stata coinvolta la societร rumena Russmedia Digital. La vicenda รจ nata da un annuncio, pubblicato senza consenso, di una donna. Lโannuncio in questione riportava foto e numero di telefono della donna, e presentava la medesima come falsamente disponibile per servizi sessuali. La piattaforma Russmedia Digital, piattaforma rumena dโannunci, aveva provveduto alla rimozione dellโannuncio a seguito della segnalazione intervenuta della diretta interessata, e aveva cancellato i dati nel giro di unโora. Ma ormai il danno era stato fatto, poichรฉ quegli stessi contenuti erano nel frattempo stati diffusi su altri siti.
Elemento centrale nella disputa ha riguardato la responsabilitร del gestore del marketplace per i contenuti pubblicati dagli utenti. La causa avanzata dalla donna, dopo un primo grado di giudizio, รจ stata sottoposta alla Corte dโAppello di Cluj, e questโultima ha deciso di richiedere lโinterpretazione della Corte di Giustizia UE. Domanda fondamentale, posta in merito alla Corte europea, รจ se il gestore di piattaforme online possa invocare lo scudo dellโhosting provider di cui agli artt. 12-15 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul Commercio Elettronico), onde evitare che gli venga attribuita responsabilitร sui dati personali pubblicati sulla propria piattaforma. O, diversamente, se in presenza di una partecipazione attiva, condotta dalla piattaforma, nella generazione, diffusione o moderazione dei contenuti, la responsabilitร dovesse estendersi al medesimo soggetto titolare della piattaforma.
La qualifica di Titolare del Trattamento e la prevalenza del GDPR
Sul punto la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, per i fini del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il gestore di un marketplace รจ da qualificarsi a tutti gli effetti come titolare del trattamento dei dati personali che gli annunci pubblicitari contengono. La definizione di titolare, data dalla Corte, รจ in conformitร a quanto previsto dallโart. 4, punto 7, GDPR, e corrisponde al soggetto che determina le finalitร e i mezzi del trattamento dati.
Nel caso avvenuto e sottoposto allโattenzione della Corte, la stessa ha fatto notare nel verdetto che, sono sรฌ gli utenti gli autori dei contenuti, ma รจ il gestore della piattaforma che dovrebbe compiere scelte tecniche e organizzative per un controllo effettivo su modalitร di trattamento e diffusione dei dati. Il titolare della piattaforma assume conseguentemente anche la qualitร di titolare del trattamento. E la sua รจ una figura che quindi รจ tenuta al rispetto di tutti gli obblighi del GDPR. In questi sono compresi gli obblighi attinenti alle categorie di dati sensibili, di cui allโart. 9 del GDPR.
La figura del titolare della piattaforma, nella concezione prevalente, sarebbe stata quella di semplice โhosting providerโ, ovvero di un custode passivo dei contenuti. Ma questโultima รจ una nozione che non puรฒ trovare applicazione nel momento in cui il gestore partecipa attivamente alla pubblicazione e diffusione degli annunci. E la normativa europea prevede che la responsabilitร del titolare del trattamento prevalga sulla protezione offerta dalla direttiva in ambito e-commerce (Direttiva sul Commercio Elettronico). Questa tutela i prestatori di servizi della societร dellโinformazione che operano appunto quali โhosting providerโ, passivamente.
Gli obblighi al gestore di marketplace di controllo preventivo sui dati sensibili
Sempre nel merito di quanto stabilito con la sentenza in sede europea, essa impone ai gestori di marketplace degli obblighi piuttosto stringenti, cui i medesimi soggetti dovrebbero far fronte prima della pubblicazione dโannunci contenenti dati personali, in particolar modo se si tratta di dati sensibili. Ecco a seguire gli obblighi anzidetti:
- Riconoscimento e filtraggio dei dati sensibili. Sul gestore grava lโonere dโadottare sistemi tecnici e organizzativi (automatici, semi-automatici o manuali) che possano individuare preventivamente annunci che contengono dati sensibili, con riferimento, ad esempio, a informazioni sulla salute, orientamento sessuale, opinioni politiche, religione, genetica o dati biometrici. Con tali sistemi si possono bloccare in fase di pubblicazione contenuti potenzialmente lesivi.
- Verifica dellโidentitร e del consenso. Prima che venga pubblicato un annuncio inclusivo di dati sensibili, al gestore spetta di verificare che lโinserzionista sia effettivamente la persona interessata, o che abbia espresso un consenso esplicito e documentato. La verifica puรฒ avvenire mediante procedure dโidentitร affidabili, come lโupload di documenti di riconoscimento. Si necessita, inoltre, che la verifica rispetti i requisiti di validitร del GDPR, tra i quali la forma esplicita del consenso (di cui allโart. 4, par. 11, e art. 7 GDPR).
- Misure di protezione post-pubblicazione. Lโobbligo di protezione รจ esteso anche ai dati dopo esser stati pubblicati. Il gestore dovrร implementare misure tecniche e organizzative adeguate per impedire che i contenuti, in seguito alla pubblicazione, vengano copiati, ripubblicati o diffusi su altri siti senza autorizzazione. Ci si puรฒ avvalere in ciรฒ di sistemi anti-scraping, watermarking, o tecnologie di blocco dellโestrazione di contenuti, cosรฌ da ridurre i rischi di diffusione non autorizzata.
La necessaria adeguatezza delle misure
Come anticipato, sono obblighi stringenti, e anche di difficile attuazione. Gli stessi esigono una valutazione specifica del rischio, commisurata alla dimensione e alle capacitร dellโoperatore. Se la Corte UE ha affermato che le misure debbano essere โadeguateโ, ciรฒ significa che non esiste una sola soluzione che possa essere valida per tutti, ma piuttosto si tratta di scegliere tra pratiche che possono conformarsi a una data piattaforma, di caso in caso. ย
Questioni aperte sul compimento dei doveri del gestore di marketplace
Vi sono delle questioni aperte in merito allโapplicazione pratica di quanto richiesto. Innanzitutto, la precisione degli strumenti automatici dโindividuazione dei dati sensibili, in quanto non รจ detto che si riveli sempre come impeccabile. Si incorre infatti in un tasso di probabilitร dโerrore del sistema automatico, ma รจ importante che si tratti di un tasso accettabile. E inoltre si puรฒ verificare, sempre nellโautomaticitร , un determinato livello di falsi positivi, cioรจ dati che possono esser riconosciuti come sensibili dal sistema automatico ma che invece non sono soggetti a questa qualificazione. ย
Cโรจ poi la questione relativa alle modalitร di verifica degli utenti, che dovrร essere puntuale e affidabile. Altra questione ancora attiene alla scalabilitร delle misure di controllo, poichรฉ piattaforme di grandi dimensioni dovranno mettere in atto delle misure che possano coprire milioni di annunci, contrariamente al piccolo marketplace, che potrร permettersi delle misure molto piรน blande e proporzionate. Ci si pone anche lโinterrogativo se fare ricorso a tecnologie piรน avanzate rispetto ai sistemi di watermarking e anti-scraping, e qui ci sarebbe da valutare il rapporto costo/efficacia. Da ultimo, non si puรฒ non segnalare il fatto che la responsabilitร non termina con la prevenzione, ma prosegue anche nel monitoraggio continuo e nella gestione delle violazioni, laddove avvengano.
Dalla sentenza si possono pertanto trarre delle linee guida per un approccio che comunque dovrร essere ponderato in relazione al caso concreto. Quel che la sentenza vuole promuovere รจ un modello dโaccountability integrativo della protezione dei dati a partire giร dalla progettazione (privacy by design).
Conclusioni sui doveri del gestore di marketplace
Con la pronuncia della CGUE si รจ avuto un cambio di paradigma. I marketplace, dโora in avanti, non potranno piรน considerarsi delle piattaforme neutre o passive, e come tali esenti da responsabilitร per i dati personali. La responsabilitร del gestore si estende ora alla totalitร delle fasi del trattamento, dalla pubblicazione alla protezione post-pubblicazione, con un annesso dovere di controllo preventivo e continuo.
Emerge, nel quadro attuale, una forte responsabilitร condivisa tra lโutente e la piattaforma, ed emerge altresรฌ che la tutela dei dati personali travalica ora il mero adempimento formale, e diventa presupposto per lโespletamento di una attivitร online legittima. ย
La sentenza C-492/23 ha indicato che il modello di piattaforma โneutraleโ, priva di controlli adeguati preventivi e successivi allโinserimento di dati, non รจ piรน da potersi ritenere compatibile coi principi europei di protezione dei dati. Quello imposto ora ai gestori di marketplace รจ allora un ruolo attivo e responsabile. Ed รจ stabilito che solo cosรฌ sarร conforme alle normative vigenti.