Giusto licenziare il dirigente pubblico che non denuncia i colleghi?

Marzo 20, 2026
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Licenziare il dirigente pubblico se omette di denunciare i colleghi di lavoro?

Ci si chiede se sia legittimo licenziare il dirigente pubblico che abbia omesso di denunciare degli illeciti avvenuti nel suo stesso ufficio. Proprio sul licenziamento dei dirigenti pubblici, dovutamente a omessa denuncia degli illeciti compiuti dai colleghi, si è ultimamente pronunciata la Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha fornito dei chiarimenti necessari in materia, a riguardo della legittimità o meno dei suddetti provvedimenti disciplinari. Vediamo allora quale rilevanza assumono le condotte omissive, in merito, ad opera dei dirigenti, e in quale misura possa incidere la portata dei doveri di lealtà, fedeltà, collaborazione tra impiegati e pubblica amministrazione.

Il caso giudiziario giunto all’attenzione della Cassazione

Veniamo alla Sent. n. 4684/2026 della Corte di Cassazione, pronunciata lo scorso 2 marzo. Un dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato dapprima coinvolto in un procedimento penale per reati di peculato, poi riqualificato come favoreggiamento. Il dipendente in questione, dirigente del Ministero, era stato alfine assolto per prescrizione. L’efficacia del provvedimento disciplinare (il licenziamento) era stata sospesa fino alla sentenza definitiva. Ma, malgrado l’assoluzione per prescrizione, il procedimento disciplinare si è poi concluso col licenziamento del dirigente.

L’accusa, alla base della sanzione comminata, era quella d’aver tenuto il dirigente un comportamento omertoso riguardo gli illeciti compiuti dai colleghi. Illeciti verso i quali non si era opposto e che non aveva denunciato. A quel punto, il dirigente si era opposto al licenziamento con la motivazione relativa al principio d’immutabilità della contestazione disciplinare.

I giudizi di primo e secondo grado

In primo grado, il dirigente faceva valere, a tal proposito, un’incongruenza tra il fatto contestato e la sanzione ricevuta. Il fatto, per come fatto valere dal ricorrente, era la condotta concorsuale omissiva nell’ambito del delitto di peculato. Mentre la motivazione a base del licenziamento corrispondeva a un comportamento omertoso. Quest’ultimo era volto a coprire l’operato dei colleghi e del direttore generale, operato interessato da illeciti e consistenti traffici di denaro. Se in primo grado il dirigente aveva ottenuto l’accoglimento delle ragioni avanzate, in appello l’esito si è ribaltato. Si è così giunti al procedimento in Cassazione.

In cosa la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi

In sostanza, i temi sui quali la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sono i seguenti: la natura attinente alla condotta contestata; la legittimità del licenziamento in rapporto alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico. Si è in particolare dovuto distinguere fra la condotta rilevante penalmente e la condotta censurabile sul piano disciplinare. La Corte ha dovuto altresì pronunciarsi oltre sulla questione se il principio della contestazione disciplinare immutabile abbia potuto essere ostativa o meno per il provvedimento emanato.  

La differenza tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare

A detta della Cassazione, la contestazione disciplinare non dev’essere obbligatoriamente coincidente con la qualificazione giuridica penale dei fatti. Ciò a conferma di quanto già stabilito dal giudice di secondo grado.

In pratica, per essere sanzionabile sul piano disciplinare, non è affatto detto che la condotta in questione debba qualificarsi anche come condotta illegittima penalmente. È invece sufficiente che la condotta tenuta sia rilevante a fini disciplinari per aver violato i doveri di lealtà e fedeltà.

Il comportamento omissivo del dirigente, che ha consistito nel silenzio e nella mancata denuncia degli atti illeciti compiuti nell’ufficio, costituisce di per sé una violazione dei doveri di collaborazione e tutela dell’interesse pubblico, a detta della Corte. E questi sono elementi imprescindibili in seno ad un rapporto di pubblico impiego. È vero che la mancata denuncia in sé non è un reato penale. Ma, la stessa omissione, mina fortemente quel vincolo fiduciario tra amministrazione e dipendente, e compromette oltretutto il funzionamento corretto della medesima pubblica amministrazione.

Licenziare il dirigente pubblico, nell’immutabilità della contestazione disciplinare

Altro punto dibattuto in Cassazione ha riguardato, per come anticipato, l’attinenza del ricorso col principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970). Il principio si riconduce al fatto che il lavoratore dev’essere messo nella condizione di potersi difendere dalla sanzione comminata, e pertanto dovrebbe sempre conoscere con certezza i fatti contestati. La regola vuole quindi assicurare l’equità procedimentale a tutela del lavoratore, di modo che non sia possibile introdurre successivamente degli addebiti nuovi rispetto a quelli contestati in origine.  

Ma la Cassazione ha chiarito sul punto che, la qualificazione giuridica dei fatti, può subire modifiche nel corso del giudizio disciplinare, fatta salva l’invarianza degli elementi e dei fatti contestati (così si era pronunciata la Cassazione, Sent. n. 11540/2020). Nel caso di specie, se per il dirigente licenziato la “condotta omissiva” (per avere omesso di vigilare e controllare l’operato dei colleghi) e l’”atteggiamento omertoso” (per aver coperto illeciti dei colleghi di cui era a conoscenza) erano due fattispecie diverse, per la Cassazione, mostratasi in accordo con la Corte d’Appello, i fatti contestati erano sempre quelli relativi a una condotta omissiva per non aver il dirigente denunciato fatti dei quali era al corrente, anche se non erano da egli stesso compiuti in prima persona.

Licenziare il dirigente pubblico, il rilievo della sentenza della Cassazione

Quel che, in sostanza, viene chiarito dalla Cassazione nell’ultima pronuncia sul tema trattato, vuole ricordare come nel rapporto di pubblico impiego non rilevi solamente la mera responsabilità penale, ma vi sono altri obblighi cui il lavoratore pubblico è tenuto ad attenersi. Questi obblighi sono da ricondurre alla collaborazione, alla trasparenza e alla lealtà. È stata dunque rinvenuta, da parte della Cassazione, una violazione grave dei doveri fiduciari, e se è per questo anche contrattuali, da parte del dirigente, e perciò ha ritenuto legittimo il licenziamento di questi per giusta causa.

Il fatto che il dirigente fosse a conoscenza degli illeciti, anche se non da egli direttamente commessi, ha comunque leso quel necessario rapporto fiduciario fra dirigente e amministrazione pubblica. E la sanzione della mancata denuncia del dirigente assume quindi un valore repressivo e punitivo, quale atto tramite il quale preservare l’efficienza e l’integrità della pubblica amministrazione.

Licenziare il dirigente pubblico per omessa denuncia, le conclusioni

In definitiva, si ha una sentenza che conferisce ancor più valore all’importanza della collaborazione, della trasparenza e dell’etica professionale nel settore pubblico. Si è così affermato che il rispetto dei suddetti doveri non può essere carente, per aversi legittimità e solidità dei rapporti lavorativi nel pubblico impiego. Nella fattispecie assunta si è trattato di un dirigente, con in capo pertanto dei doveri precisi di responsabilità su quanto avveniva nell’ufficio, ma gli stessi doveri di lealtà e collaborazione gravano anche sul dipendente con mansioni non dirigenziali.

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