Parliamo del disturbo della quiete pubblica. Nel diritto penale italiano, a tutela della quiete pubblica è previsto il relativo reato, ovverosia il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Parliamo al riguardo dell’art. 569 del Codice penale, rubricato proprio col titolo “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Questione centrale dibattuta nella giurisprudenza, anche da ultimo, è se, onde accertare la sussistenza di detto reato, si debba disporre o meno d’una perizia fonometrica, vale a dire un accertamento tecnico di tipo scientifico sui livelli di rumorosità.
La natura dell’accertamento e l’orientamento della Corte di Cassazione
Sul punto, è intervenuta ultimamente una pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 32043/2025, a chiarimento che l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità dei rumori non richiede necessariamente una perizia fonometrica. Per la Corte, l’accertamento non costituisce una valutazione di natura tecnica, ma piuttosto un giudizio di fatto che viene affidato alla discrezionalità del giudice. Quest’ultimo può allora affidarsi su elementi probatori differenti da un accertamento tecnico.
In altri ambiti, come in procedimenti tecnici specifici, può venir richiesta una perizia fonometrica che determini precisamente i livelli di rumore, ma in sede di contenzioso penale non si tratta di condizione imprescindibile. Al giudice, per la Corte di Cassazione, è concessa altresì la valutazione d’altri elementi, come le testimonianze di vicini o di altre persone che abbiano percepito il rumore. Sono quindi rilevanti le dichiarazioni da parte di chi ha subito il disturbo, così com’è rilevante qualunque altro elemento che possa dimostrare come quelle emissioni sonore siano state tali da arrecare effettivamente un disturbo alla quiete pubblica.
Il caso di specie e la motivazione della Corte
Assumiamo il caso di specie. Un uomo era stato condannato giudizialmente per aver causato una forte rumorosità nel corso delle ore notturne, nello specifico musica ad alto volume, e per aver impedito così agli inquilini del piano di sotto di riposare. Il ricorso dell’imputato è giunto fino in Cassazione. In questa sede, egli ha fatto notare che la condanna si sia basata esclusivamente su testimonianze, e che fosse mancata una perizia che quantificasse l’intensità delle emissioni sonore, e quindi del livello di rumorosità.
La Suprema Corte ha respinto l’obiezione, e precisato che il giudizio sulla presenza di un disturbo alla quiete pubblica non necessita di una valutazione tecnica. La responsabilità, da ricondurre al soggetto accusato di far rumore, può essere fondata su elementi probatori di tipo diverso, appunto, proprio come le testimonianze di vicini di casa che riferiscono d’aver subìto disturbo, senza che si richieda una misurazione sonora ufficiale.
In altri termini, il giudice può indirizzarsi verso altri elementi probatori concreti (e le testimonianze dei vicini sono ritenute tali) e non esclusivamente su strumenti tecnici. Sempre per la Cassazione, come ha espresso nella sentenza, l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità è un giudizio di fatto, e perciò può essere compiuto dal giudice sulla base degli altri elementi probatori concreti.
La normativa e la giurisprudenza di riferimento sul disturbo della quiete pubblica
In merito alla normativa di riferimento, avevamo già accennato all’art. 569 del Codice penale. Il medesimo punisce ogni condotta, commissiva ed omissiva, che possa generare un disturbo alla quiete pubblica. La norma è a tutela di un bene giuridico di natura superiore, qual’è l’ordine pubblico e l’annessa tranquillità collettiva. Un fatto importante è che questo reato si configura quale reato di pericolo presunto. Su tale punto, non è necessario che il disturbo sia stato subìto da un soggetto specifico, ma è sufficiente che vi siano state emissioni sonore d’una tale intensità e diffusività da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
La giurisprudenza di riferimento
Per quel che concerne invece la giurisprudenza di riferimento, già prima della pronuncia della Corte di Cassazione da ultimo richiamata (Sezione III Penale, n. 32043/2025), vi erano state altre pronunce rilevanti dalla parte del medesimo organo. Fra queste, possiamo citare la Sentenza della Cassazione, Sez. I, n. 20954/2011. La sentenza in questione chiariva già nello specifico la valenza delle dichiarazioni di testimoni sull’effettivo disturbo come elemento probatorio, sul quale il giudice può basarsi. Nelle dichiarazioni rilasciate, sono rilevanti le caratteristiche e gli effetti riportati dalla rumorosità, e occorre dunque accertare la diffusa capacità offensiva del rumore (sempre per la Cass. Sez. I, n. 20954/2011).
A seguire, vi è stata la Sent. Cass. Sez. III, 2 maggio 2018, n. 18521. In essa la Corte ha affermato che, per attività rumorose nell’ambito condominiale, non occorre che i rumori arrechino disturbo a una pluralità di occupanti, ma è sufficiente che i rumori siano oggettivamente tali da recare disturbo a diverse persone, anche senza che le medesime si siano effettivamente lamentate.
E già in precedenza, vi era stata una pronuncia, la Sent. Cass. Sez. I, n.3823/1994, per la quale la lesione del bene tutelato (nello specifico ordine pubblico/tranquillità pubblica), si verifica anche qualora sia una sola persona, o poche persone, a lamentare il disturbo. Quest’ultima è allora una condizione sufficiente, per la Cassazione del ’94, ai fini dell’integrazione del reato, e indipendentemente dal numero di soggetti realmente disturbati.
La giurisprudenza consolidata
È allora su tutta una giurisprudenza consolidata che si affermano i punti seguenti, a composizione di un principio generale. 1) La responsabilità penale per disturbo della quiete pubblica dipende da elementi oggettivi e dalla capacità di arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. 2) La verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità può essere effettuata anche senza una perizia, per mezzo d’elementi probatori di diversa natura, quali le testimonianze. 3) La valutazione del disturbo si basa su degli elementi probatori fattuali, e non esclusivamente su accertamenti tecnici. 4) Infine, la soglia di tollerabilità è superata nel momento in cui si dimostra che il rumore è suscettibile d’arrecare disturbo oggettivo alla pubblica quiete.
La rilevanza delle testimonianze e degli altri elementi probatori
Entriamo adesso nel dettaglio riguardo la rilevanza delle testimonianze e degli elementi probatori in generale. Le testimonianze di vicini o altre persone che, a causa della rumorosità emessa, non riescono a riposare o a svolgere altre attività durante le ore notturne, sono da considerare elementi probatori sufficienti per il giudizio penale. Non è necessario, per la Suprema Corte, che più persone si lamentino, ma è sufficiente che l’emissione rumorosa sia tale da poter arredare disturbo, anche solo potenzialmente, a una pluralità di persone. E la mancanza d’una perizia non inficia in automatico la validità del giudizio, purché vi siano altri elementi concreti e verificabili che attestino la presenza di un disturbo effettivo.
Le testimonianze di vicini o di altre persone, che riferiscano di non riuscire a dormire o a svolgere le proprie attività durante le ore notturne per causa di quella determinata rumorosità, sono considerate elementi probatori sufficienti per il giudizio penale. La Corte ha precisato che non è necessario che più persone si lamentino, basta che l’immissione di rumori possa oggettivamente arrecare disturbo a una pluralità di persone, anche solo potenzialmente.
Inoltre, la mancanza di una perizia non inficia automaticamente la validità del giudizio, purché siano presenti altri elementi concreti e verificabili che attestino la presenza di un disturbo effettivo.
La metodologia di accertamento del disturbo della quiete pubblica
La questione verte sulla metodologia con la quale si verifica il superamento della soglia di tollerabilità. Essendo, come la Corte di Cassazione ha chiarito, un accertamento di natura fattuale e che richiede il giudizio di un magistrato, quest’ultimo può prendere in carico dichiarazioni, comportamenti, e altri elementi che attestino il disturbo.
Disturbo della quiete pubblica e prove, le conclusioni
L’orientamento affermato è rafforzativo del ruolo del giudice in quanto organo che valuta i fatti globalmente, anche al di fuori dell’accertamento tecnico, in equilibrio fra esigenze probatorie ed esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della tranquillità collettiva.
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