Dimissioni del lavoratore, si perde l’indennità per ferie non godute?

Dicembre 24, 2023
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Indennità per ferie non godute: la nuova pronuncia della Cassazione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito la posizione del lavoratore dimissionario, in relazione all’indennità per ferie non godute. In particolare, la sentenza in oggetto, emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte, è la n. 32807/2023, emanata lo scorso 27 novembre.

La questione che si è posta, ha riguardato l’interrogativo in base al quale il lavoratore che rassegna le dimissioni perda o meno il diritto all’indennità sostitutiva. Tendenzialmente è così, ma, come rimarcato dalla Corte, solamente qualora il datore di lavoro abbia invitato il proprio dipendente al godimento delle ferie. E, contestualmente a tale invito, sia subentrata altresì l’avvertenza, sempre da parte del datore di lavoro, del fatto che laddove il lavoratore non fruisca delle ferie in oggetto, le ferie stesse andrebbero perse una volta terminato il periodo al quale si opera riferimento.

Periodo che, in ogni caso, arriva alla conclusione con le dimissioni del lavoratore, per l’appunto. Si rivela sempre necessario, comunque, che il datore di lavoro dimostri di aver compiuto effettivamente la comunicazione sopra descritta. Ma adesso entriamo nel merito di quella che è stata la fattispecie portata all’attenzione della Corte di Cassazione.

Il caso delineato e portato all’attenzione della Suprema Corte

Nel caso di specie, si era avuta l’azione di un dirigente medico, il quale aveva chiamato in giudizio l’Azienda Ospedaliera, sua datrice di lavoro. La medesima, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, non aveva riconosciuto al dipendente l’indennità sostitutiva commisurata ai giorni di ferie non goduti.

Vi è da dire che l’orientamento giurisprudenziale si era mostrato nettamente a favore dell’Azienda Ospedaliera, dato che il dirigente medico aveva visto negare le proprie ragioni, e ciò sia nell’ambito del giudizio di primo grado che in appello. Stando al responso della Corte d’Appello, in particolare, nel testo della sentenza si affermava come, sull’insieme delle indennità rivendicate, una gran parte di esse fossero da ritenersi prescritte. Per quel che concerne la rimanenza di esse, la Corte d’Appello le riteneva oggetto di rinuncia da parte del lavoratore. Ciò in applicazione del principio espresso dalla Legge n. 135/2012, vale a dire il divieto di monetizzazione.

Il principio richiamato, a detta della Corte, si applicava considerata la vicenda che aveva condotto all’estinzione del rapporto di lavoro. Vicenda da rinvenire, chiaramente, nelle dimissioni rassegnate. Il divieto di monetizzazione si fonda sulla ratio secondo cui, in via generale, non si possono monetizzare le ferie non godute, predisponendo così un trattamento economico sostitutivo delle medesime.

Il precedente parere richiesto in materia al MEF

Si era già delineata, in precedenza, una pronuncia sullo stesso principio di monetizzazione espresso. Il riferimento è qui al parere richiesto da un ente comunale al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, facente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Parliamo del parere n. 40033, dell’8 ottobre 2012. Il parere era volto ad esprimere o meno la possibilità di monetizzare le ferie non godute da due dipendenti, in prossimità del loro collocamento a riposo.

I due lavoratori in questione, un responsabile dei Servizi Demografici ed un altro dell’organizzazione del personale, in capo al medesimo ente comunale, non avevano potuto godere del periodo di ferie riconosciuto dalla legge. E ciò per via di ragioni connaturate al loro stesso servizio presso l’amministrazione di competenza, con incarichi da espletare che non avrebbero potuto essere rimandati.

Il divieto di monetizzazione nell’indennità per ferie non godute, e relative limitazioni

È nello specifico l’art. 5 del comma 8, della Legge n. 135/2012, a porre il divieto di monetizzazione. Ma il suddetto parere, emanato poco dopo l’entrata in vigore della legge, aveva escluso dall’incombenza del divieto solamente quelle cause, estintive del rapporto di lavoro, risultanti indipendenti sia dalla volontà del lavoratore che dall’organizzazione possibile posta in essere dal datore di lavoro. La riforma è infatti collocata in un quadro volto a razionalizzare le spese delle amministrazioni pubbliche. Per la precisione, la ratio è quella di evitare un’uscita di denaro conseguente a ferie non godute, a causa di un difetto nella capacità di programmare dell’amministrazione.

Nel caso presentato, il dipartimento ministeriale prendeva atto della volontà dell’amministrazione comunale di remunerare l’impegno e la solerzia dei lavoratori, ma al tempo stesso ha affermato nel testo del parere la non possibilità di procedere in tale direzione (monetizzazione delle ferie non godute). Ciò in quanto la legge non ammetteva esplicitamente una deroga di detta portata. Nel caso di specie, siccome uno dei due dipendenti era da ritenersi in servizio fino alla data del 31 marzo dell’anno successivo, la soluzione (almeno per quel caso) era stata rinvenuta nell’ipotesi di una fruizione, fino alla data considerata, delle ferie spettanti già maturate.

In via teorica, si era comunque affermata l’eccezione di cui sopra.

Il ricorso in Cassazione operato dal lavoratore

Nel caso che qui trattiamo, il dirigente medico, visto l’esito sfavorevole del verdetto pronunciato in appello, ha avanzato ricorso in Cassazione, sulla scorta di diverse motivazioni. Il lavoratore riscontrava, attraverso la propria difesa, come fosse da denunciare la nullità del procedimento antecedente, e dunque della sentenza ordinaria emanata. Ciò in relazione agli artt. 414 c.p.c., nn. 3-4, 416 c.p.c, comma 3, 460 c.p.c., comma 3. In pratica, si faceva notare come la Corte d’Appello avesse assegnato rilievo, al fine dell’impedimento al pagamento dell’indennità, a determinate ragioni. Ragioni che la parte reputava illegittime.

Le stesse erano da rinvenire, in primis, nelle dimissioni rassegnate dal dipendente medesimo. Oltre al fatto di come, sempre il dipendente, non avrebbe messo l’Asl datrice di lavoro nella condizione di conferirgli le ferie arretrate, a causa del periodo di preavviso troppo limitato. L’obiezione sollevata, per quel che attiene a questo primo motivo, sul totale dei cinque sollevati, è che la Asl non aveva sottoposto alla Corte, preventivamente, un tale tema d’indagine.

Il secondo motivo verteva invece sul fatto secondo cui vi sarebbe stata violazione, oltre che falsa applicazione, delle seguenti norme: art. 7 (par. 1 e 2), dir. 2003/88; D.Lgs. n. 66/2003 (art. 10, comma 2); D.L. n. 95/2012 (art. 5, comma 8, conv. in L. n. 135 del 2012). In pratica, stando alla motivazione posta in essere, la Corte d’Appello si sarebbe trovata in errore nel ritenere che, le dimissioni presentate, avrebbero comportato la rinuncia in automatico alle ferie maturate. La suddetta Corte territoriale avrebbe poi dato per scontato che, sempre con le dimissioni, il lavoratore avrebbe posto la Asl in una condizione tale da impedire la fruizione dei giorni di ferie arretrati. Senza valutare quindi, nello specifico, se sul piano programmatico una detta operazione (la fruizione delle ferie, in relazione all’arco di tempo di preavviso) sarebbe stata possibile o meno.

L’istanza riguardante i tempi di prescrizione

Veniamo ora alla terza motivazione presentata nel ricorso. Qui le norme rispetto alle quali si ravviserebbe violazione e falsa applicazione, sono le seguenti: art. 7, par. 2, dir. 2003/88; D.Lgs. n. 66/2003, art. 10, comma 2; D.L. n. 95/2012, art. 5, comma 8, conv. in L. n. 135 del 2012; infine, art. 2934 c.c.

Sotto questo profilo, si è voluto far presente in sede di legittimità come la Corte d’Appello avesse verificato l’interruzione del vincolo contrattuale di lavoro nel 2015. E dichiarato, contemporaneamente, una prescrizione del diritto a percepire l’indennità sostitutiva per il periodo precedente luglio 2005. La prescrizione, quindi, per i diritti antecedenti di oltre 10 anni la fine del rapporto di lavoro. Quello che il lavoratore ha riscontrato, attraverso i propri legali, è però il fatto che il diritto richiamato viene in essere solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non prima. La prescrizione, sulla base di quanto osservato, non avrebbe mai potuto decorrere per un periodo precedente al 2015, ma soltanto a partire dallo stesso anno.

La volontà espressa dal lavoratore, e i riflessi sull’indennità per ferie non godute

Con il quarto motivo, si faceva valere nel ricorso un’omissione nell’esaminare un ulteriore fatto decisivo. Si parlava, nella suddetta circostanza, di una volontà espressa in diverse occasioni, da parte del lavoratore, di fruire delle ferie non ancora godute. La volontà in questione era direttamente desumibile dalle missive inviate dal dipendente all’Asl datrice di lavoro. Un fatto del genere, detiene una portata tale da interrompere comunque la prescrizione decennale fatta valere in giudizio dalla Corte d’Appello. Il che vale quantomeno per una buona parte dei giorni che in giudizio d’appello sono stati computati (comunque in errore) nella prescrizione.

L’indennità per ferie non godute, e la rinuncia della Asl alla prescrizione

Con il quinto motivo addotto nel ricorso, la parte interessata ha portato all’attenzione della Suprema Corte un altro fatto. Fatto che sarebbe stato potenzialmente decisivo del giudizio. Lo stesso è stato riportato nei seguenti termini. Vi era stata altresì una rinuncia, in diverse occasioni reiterata dall’Asl, rispetto alla prescrizione del diritto del lavoratore a percepire un’indennità sostitutiva al posto delle ferie. Oltre alla corrispondenza certificata, pervenuta all’Asl, da parte del lavoratore, si erano verificati pertanto degli altri fatti, parimenti idonei all’interruzione della prescrizione. Stavolta per dichiarazioni da parte dell’Asl.

Il giudizio espresso in Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, ha operato affidamento su quello che era già il consolidato orientamento di legittimità. Orientamento in materia di ferie non godute ed indennità sostitutiva. Si è dunque partito dal presupposto che, la perdita sia delle ferie che dell’indennità monetaria sostitutiva, fosse da attribuirsi al fatto che il datore di lavoro abbia invitato il dipendente ad usufruire delle ferie. Ma anche con l’avviso che, in caso di mancata fruizione, le ferie non sarebbero state più fruibili. Ciò, una volta scaduto il periodo di riferimento, o un altro periodo, di riporto, indicato.

Partendo dal presupposto menzionato, la Corte territoriale aveva identificato, nelle dimissioni del lavoratore, il fatto escludente la monetizzazione in un’indennità per ferie non godute. Ma, in conformità proprio col principio espresso in precedenza, in sede di legittimità, ciò non sarebbe stato sufficiente. Nel caso di specie, mancava del tutto un invito dalla parte dell’amministrazione datrice di lavoro a godere delle ferie. Considerare le dimissioni come una causa escludente in automatico l’indennità sostitutiva, significherebbe non tener conto, tra l’altro, di come le dimissioni medesime siano da classificarsi sullo stesso piano di altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro. Posizione assegnata dall’ordinamento vigente alle dimissioni, per l’appunto.

Non avrebbe potuto inquadrarsi neppure una prescrizione del diritto in oggetto. La quale prescrizione, avrebbe dovuto decorrere a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e non per il periodo che precede la stessa cessazione. Vi era inoltre da considerare, come la Cassazione ha fatto, quanto precisato nella sentenza del giudice d’appello. Nel giudizio d’appello, era infatti stato riconosciuto nella sentenza, come la mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore fosse stata da ricondursi con colpevolezza alla Asl. Quest’ultima, aveva comunque creato i presupposti per la medesima mancata fruizione.

Indennità per ferie non godute: l’accoglimento delle istanze presentate

Di conseguenza, vi è stato un totale accoglimento, da parte della Cassazione, del secondo motivo di ricorso presentato, motivo che assorbe altresì il primo: la consistenza idonea del periodo di preavviso non si era basata su un tema d’indagine posto in termini precisi, dalla Asl alla Corte d’Appello. Non è un caso che il giudice d’appello abbia dovuto rimettere in termini la questione.

La colpevolezza della Asl, nel generare i presupposti di cui sopra, era da rinvenirsi nella sentenza emessa in Corte d’Appello. Sentenza con la quale la Corte medesima escludeva, specificatamente, che la Asl avesse adempiuto all’onere probatorio. In altri termini, si escludeva, già in sede d’appello, che l’amministrazione datrice di lavoro avesse mostrato tutta la diligenza possibile per consentire al lavoratore di fruire delle ferie. Sebbene, in ultima istanza, la Corte d’Appello competente per territorio avesse negato al lavoratore il riconoscimento di un’indennità sostitutiva, la medesima Corte si esprimeva nel proprio verdetto con le seguenti parole: “…è stata l’Azienda appellata ad avere colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, stante la carenza di potere di autoregolamentazione del D.D. (il dirigente medico) con riferimento al periodo precedente”.

Si era detto in precedenza della ratio a cui fa capo il divieto di corrispondere un trattamento economico sostitutivo in ogni caso. Ratio riconducibile, più che altro ad evitare degli abusi, oltre che degli sprechi da parte di un’amministrazione che non faccia tutto il possibile per programmare con efficacia i giorni di ferie del lavoratore. Ma in nessun caso la ratio arriverebbe a ricomprendere un trattamento pregiudizievole, nei confronti di un lavoratore senza colpa nella vicenda.

Indennità per ferie non godute: la pronuncia sui tempi di prescrizione

La Corte di Cassazione ha riscontrato altresì la fondatezza del terzo motivo addotto, ossia il difetto di calcolo nei tempi di prescrizione da parte della Corte d’Appello. Abbiamo già espresso come il diritto all’indennità sostitutiva, per ferie e riposi settimanali non goduti, si prescriva per il relativo periodo richiesto dalla legge (decennale), con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si presenta, in aggiunta, la questione dell’invito ad usufruire di detti periodi di ferie da parte dell’organizzazione presso cui si presta servizio.

L’invito non è generico, e detiene dei pre-requisiti imposti dalla legge. In particolare, l’invito è da tenersi in una forma certificata (tracciata), e dovrebbe essere rivolto in tempo utile, così da dare modo all’interessato di sfruttare in un determinato modo il periodo di ferie. Dare quindi modo, al lavoratore, di sfruttare il periodo di ferie, così da trarne l’effettivo riposo cui lo stesso è finalizzato. Solo per tale via, si evita che dal termine citato (estinzione del rapporto) inizi a maturare una prescrizione, ritenendo già estinto il diritto suddetto. Anche a tale circostanza è da attribuirsi la colpevolezza già pronunciata in sentenza d’appello per la Asl, nel caso di specie.

Una volta accolte le motivazioni, così come esposto, anche la quarta e la quinta motivazione sono da ritenersi assorbite. Quindi, in primo luogo, la mancata considerazione della volontà espressa dal lavoratore (in maniera reiterata nell’arco di tempo in oggetto) di usufruire delle ferie arretrate. E anche la mancata considerazione della reiterata rinuncia, espressa dalla Asl, ad avvalersi della prescrizione (sempre nell’ambito dello stesso arco di tempo). Ragioni per cui, la sentenza pronunciata in Corte d’Appello è stata cassata dalla Suprema Corte, con rinvio alla stessa Corte d’Appello, ma in composizione diversa rispetto al primo giudizio di merito. Alla Corte d’Appello è stata anche demandata la liquidazione delle relative spese di legittimità.

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