Decreto Sicurezza e ispezioni sul lavoro: tutte le novità dalla circolare INL n. 1/2026

Febbraio 20, 2026
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casco

Con la circolare n. 1/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fatto il punto sulle principali novità operative introdotte dal decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025).

Il documento chiarisce come cambieranno le modalità di vigilanza nei luoghi di lavoro, con ricadute concrete per datori di lavoro, imprese in subappalto e chiunque operi nei cantieri edili. Di seguito abbiamo condotto un’analisi tematica dei punti più rilevanti per fare un po’ di chiarezza su questo importante tema.

Gli indumenti da lavoro entrano nel perimetro dei DPI

Una delle novità più significative riguarda il trattamento degli indumenti di lavoro classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) all’interno del DVR. Il Decreto Sicurezza ha integrato l’art. 77 del D.Lgs. 81/2008 estendendo gli obblighi di manutenzione, igiene e sostituzione dei DPI anche agli indumenti che, in base alla valutazione dei rischi, svolgono una funzione protettiva equivalente.

In sede di ispezione, i funzionari dell’INL verificheranno quindi se il datore di lavoro ha espressamente indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi quali capi di abbigliamento debbano essere considerati DPI a tutti gli effetti. L’obbligo comprende anche le attività di manutenzione periodica, riparazione e sostituzione, nel rispetto delle indicazioni del fabbricante.

Si tratta di un chiarimento atteso, poiché in precedenza non era sempre univoca la distinzione tra semplici indumenti da lavoro e quelli dotati di vera funzione protettiva.

Subappalti sotto la lente: vigilanza prioritaria e nuovi obblighi di tracciabilità

Sul fronte della vigilanza, il controllo prioritario nei confronti dei datori di lavoro operanti in regime di subappalto costituisce un cambio di rotta significativo nell’orientamento ispettivo dell’INL. L’Ispettorato orienterà le proprie verifiche – finalizzate al rilascio dell’attestato per l’iscrizione alla cosiddetta “Lista di conformità INL” – in via preferenziale verso le imprese che operano in subappalto, sia pubblico che privato.

La scelta si basa anche su informazioni di nuova disponibilità: le notifiche preliminari di cantiere devono ora riportare, oltre ai dati già previsti, il codice fiscale o partita IVA delle imprese subappaltatrici coinvolte. L’obbligo è in vigore per le notifiche trasmesse a partire dal 31 ottobre 2025. L’INL potrà inoltre attingere alle banche dati degli appalti agricoli e della logistica per pianificare i propri interventi ispettivi.

Per chi gestisce contratti d’appalto o subappalto, è fondamentale assicurarsi che la documentazione trasmessa sia completa e aggiornata. Puoi trovare un approfondimento su obblighi e responsabilità nei contratti di appalto sul nostro sito, nella sezione dedicata al diritto civile.

Prevenzione obbligatoria contro violenze e molestie sul lavoro

Dal 31 ottobre 2025 è diventata una misura generale di tutela anche la predisposizione di un programma di prevenzione contro condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. L’obbligo si inserisce nel quadro dell’art. 15 del Testo Unico sulla sicurezza e ha un perimetro soggettivo molto ampio: riguarda non solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma qualsiasi persona che svolga attività lavorativa, inclusi soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, studenti in alternanza scuola-lavoro, partecipanti a corsi di formazione professionale e volontari.

Analogamente, la nozione di “luogo di lavoro” è intesa in senso estensivo: comprende non solo i locali aziendali, ma ogni spazio accessibile al lavoratore nell’ambito della propria prestazione. I datori di lavoro sono dunque chiamati ad adottare misure organizzative e procedurali concrete, non meramente formali, per prevenire episodi di violenza o molestia, tema sempre più al centro dell’attenzione normativa anche in chiave europea.

Badge di cantiere: le precisazioni dell’INL su campo di applicazione e sanzioni

Il badge di cantiere – ovvero la tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione – rappresenta una delle novità più discusse del Decreto Sicurezza. La piena operatività è ancora subordinata all’adozione di un decreto ministeriale attuativo, ma l’INL ha già chiarito alcuni punti essenziali.

Innanzitutto, il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, bensì la integra con un elemento aggiuntivo di sicurezza anticontraffazione. In secondo luogo, l’obbligo riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, a prescindere dal settore di appartenenza. Con successivo decreto ministeriale verranno individuati ulteriori ambiti operativi ad alto rischio in cui estendere l’obbligo.

Sul piano sanzionatorio, l’INL ha confermato che rimane applicabile la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore privo di tessera, in capo al datore di lavoro o al dirigente responsabile. La sanzione troverà applicazione anche nei nuovi ambiti che verranno definiti con decreto.

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