Danno da perdita di chance e sorveglianza satellitare non funzionante

Novembre 13, 2023
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Perdita di chance: la Corte di Cassazione con sentenza n. 24050/2023, chiarisce che in caso di risarcimento causato dalla stessa, lโ€™oggetto della pretesa risarcitoria non รจ il risultato perduto ma la perdita della possibilitร  di realizzarlo.

Il caso

La vicenda nasce quando dopo lโ€™acquisto di unโ€™auto, il proprietario conclude un contratto di telesorveglianza satellitare, al fine di proteggere il veicolo. Accade perรฒ che la macchina in oggetto venga rubata e la societร  con la quale il proprietario aveva concluso il contratto di assistenza, risulti inadempiente agli obblighi stabiliti nello stesso contratto.

Lโ€™omissione si verifica in quanto la societร  non informa immediatamente il cliente del furto, non denuncia lโ€™accaduto alle forze dellโ€™ordine, non mappa il tracciato GPS del percorso del veicolo e non blocca il motore con il sistema da remoto previsto.

A fronte di quanto accaduto, il proprietario cita in giudizio la societร , al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance: ma il ricorso viene rigettato in quanto i giudici di merito affermano che lโ€™attore, quindi il proprietario dellโ€™auto, avrebbe dovuto dimostrare la reale possibilitร  di recuperare lโ€™auto sottratta.

La vicenda nel suo iter

Ripercorriamo meglio gli avvenimenti legati al rigetto del ricorso.

Come detto sopra, il proprietario, dopo lโ€™acquisto di unโ€™auto stipula questo contratto di telesorveglianza con una societร , per proteggere la propria autovettura in caso di furto, cosa che aveva anche portato lโ€™uomo a non stipulare in aggiunta alla RCA lโ€™incendio ed il furto.

Nel contratto concluso vi era lโ€™obbligo da parte della societร  di informare immediatamente il cliente del furto, denunciare lo stesso alle forze dellโ€™ordine, mappare il percorso per poterlo di fatto rintracciare e bloccare da remoto il motore.

Tutto questo non avviene, ed il proprietario รจ costretto a denunciare la societร  per un chiaro e palese inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto stipulato.

La domanda posta al giudice viene perรฒ rigettata, in quanto pur accertato lโ€™inadempimento della societร , secondo i giudici di merito, era il proprietario che doveva provare la perdita di chance e le possibilitร  di recuperare lโ€™auto se la convenuta fosse stata adempiente, come era obbligata contrattualmente a fare.

In difetto di tale prova, non รจ possibile risarcire il proprietario liquidandogli il danno subito da perdita di chance. Tale sentenza, non accettata dalla parte ricorrente, porta il giudizio fino alla Corte di Cassazione.

La Corte di cassazione si esprime sulla perdita di chance

La Corte di cassazione, Sezione III, con lโ€™ordinanza del 7 agosto 2023 n. 24050, riepiloga cronologicamente la nozione di perdita di chance, per come ricostruita da tutta la giurisprudenza di legittimitร .

Innanzi tutto, la chance non costituisce unโ€™aspettativa di fatto ma integra unโ€™entitร  patrimoniale a sรฉ stante e suscettibile di valutazione autonoma sia sotto il profilo giuridico che economico.

La perdita di chance si sostanzia quindi nella compromissione della possibilitร  di conseguire un risultato utile del quale se ne accerti la veridicitร  e quindi ne determina un danno risarcibile, e quindi non eventuale ed ipotetico, ma attuale e concreto.

รˆ importate poi, non confondere la perdita di chance con il risultato finale non raggiunto, in quanto consiste nella reale possibilitร  per un danneggiato di conseguire il risultato utile. In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, nel caso in fase di riesame, il giudice di merito ha sbagliato nel pretendere dallโ€™attore una prova impossibile ed inutile.

In sostanza, nel momento in cui veniva accertato lโ€™inadempimento da parte della societร , che ha di fatto portato allโ€™impossibilitร  di recuperare il mezzo, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il valore della chance perduta in via equativa.

Questo perchรฉ โ€œil diritto al risarcimento del danno va commisurato, non giร  in base alla perdita del risultato, ma alla possibilitร  di conseguirlo e va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini piรน ridotto rispetto al danno da perdita del risultatoโ€ (Cass. 29829/2018).

Analisi del significato di perdita di chance

Analizziamo meglio cosa significa il termine chance: di origine chiaramente francese, etimologicamente deriva dal latino โ€œcadentiaโ€: cadere dei dadi e si puรฒ interpretare letteralmente come lโ€™occasione favorevole e probabilitร  di successo.

Si tratta quindi di unโ€™azione orientata al conseguimento di unโ€™utilitร  caratterizzata da una probabilitร  di successo. Nella nostra giurisprudenza, la perdita di chance compare la prima volta in una pronuncia della sezione lavoro (Cass. 6506/1985), la quale si esprimeva favorevolmente a favore della risarcibilitร  di un danno subito, da parte di un partecipante ad un concorso pubblico, il quale, pur avendo superato favorevolmente la prova scritta, non veniva ammesso alla successiva parte orale del concorso stesso.

Con le successive sentenze si รจ quindi affermata la legittimitร  ed ha chiarito che la chance non รจ unโ€™aspettativa di fatto, dove lโ€™aspettativa รจ la situazione giuridica in itinere in cui si trova un soggetto che non ha attualmente una determinata posizione, ma ha una concreta possibilitร  di acquistarla, se si verificherร  un determinato evento.

In ultimo la giurisprudenza ha riepilogato in modo esaustivo la nozione e natura della chance (vedasi le sentenze Cass. 6688/2018; Cass 5641/2018; Cass. 28993/2019).

La chance, quindi, rappresenta unโ€™entitร  patrimoniale a sรฉ stante, suscettibile di una autonoma valutazione sotto il profilo economico e giuridico.

Le sentenze della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance

Quindi, la perdita di chance, rappresenta la perdita di una occasione favorevole di conseguire un determinato risultato o bene e costituisce un danno attuale e concreto: queste le sentenze che hanno di fatto chiarito questo aspetto: Cass. 2261/2022; Cass 6485/2021; Cass. 26694/2017; Cass. 29829/2018; Cass 1752/2005; Cass. 11340/1998; Cass. 2167/1996; Cass. 6506/1985.

รˆ importante sottolineare che la perdita di chance, non deve essere confusa come un risultato finale non raggiunto, ma come la perdita della possibilitร  da parte del danneggiato di conseguire un risultato utile per causa di un comportamento illecito altrui.

Di fatto, un conseguente diritto risarcitorio di un danno deve essere commisurato โ€œnon giร  in base alla perdita del risultato, ma alla possibilitร  di conseguirlo a va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini piรน ridotti rispetto al danno da perdita del risultatoโ€ (Cass. 29829/2018).

Ricordiamo inoltre, che una liquidazione in via equitativa di un danno non sopperisce alla mancata dimostrazione dellโ€™an debeatur, ma esclusivamente alla difficoltร  di prova della quantificazione di esso come quantum debeatur.

Risarcimento come perdita della possibilitร  di conseguire un risultato

La parte ricorrente arriva quindi in Cassazione in quanto la motivazione delle sentenze รจ contraddittoria perchรฉ da una parte riconosce lโ€™esistenza della chance di trovare il veicolo sottratto, perduto a causa dellโ€™inadempimento della societร . Dallโ€™altro si pretende la prova della citata chance da parte dello stesso ricorrente.

Inoltre, la Corte di Appello non ha considerato che la causa del contratto stipulato tra attore e convenuta, era quella di facilitare il ritrovamento dellโ€™auto in caso di furto. A fronte di tutto questo, la Corte considera fondate le motivazioni eccepite da parte del ricorrente.

Infatti, la chance non va intesa e quindi valutata come la possibilitร  che il ricorrente ritrovi lโ€™auto rubata, in quanto non bisogna considerare il risultato atteso, ma bisogna valutare la perdita di conseguire un risultato utile.

In sostanza, lโ€™oggetto della pretesa al risarcimento non รจ il risultato perduto, che consisteva nel ritrovamento dellโ€™auto, ma sostanzialmente nella possibilitร  di realizzarlo (Cass. 12906/2020; Cass. 5641/2018).

Tutto questo perchรฉ una chance costituisce una situazione giuridica autonoma suscettibile di valutazione patrimoniale e non una mera aspettativa di fatto, (Cass.12906/2020; Cass. 7570/2019; Cass. 13489/2018).

In sostanza il danno non รจ ipotetico od eventuale, come succederebbe se fosse legato al raggiungimento di un risultato, ma attuale e concreto, in quanto consistente nella perdita della possibilitร  di conseguire quel risultato.

Inoltre, una liquidazione di un danno per perdita di chance deve avvenire su base equitativa e non รจ sindacabile in sede di legittimitร , con lโ€™eccezione in cui un giudice di merito non illustri in maniera chiara il percorso logico attraverso il quale ha deciso di liquidare il danno o โ€œavendo pretermesso la dimostrazione della ricorrenza dei fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria, dimostri di aver travisato la morfologia del danno da perdita di chanceโ€.

Nessun automatismo per il risarcimento del danno da perdita di chance

Da quanto si รจ finora visto, si รจ capito che la perdita di chance ha un onere probatorio attenuato nellโ€™ipotesi in cui la parte lamenti di non aver goduto di uno specifico bene.

Quindi, si puรฒ affermare che non sussiste alcun automatismo risarcitorio, e di fatto, un giudice di merito chiamato a valutare una eventuale condotta deve accertare:

  • la dimostrazione di una apprezzabile possibilitร  di ottenere il risultato atteso sul piano di un eventuale danno;
  • una relazione causale, tra la condotta di un danneggiante, e nel caso in esame, lโ€™inadempimento della societร  di telesorveglianza, ed il danno, inteso come la perdita della possibilitร  del recupero del veicolo.

La Corte, nelle sue motivazioni ha evidenziato che il giudice di merito, ha errato nel pretendere dal ricorrente una prova impossibile ed inutile.

Questo perchรฉ una volta accertata lโ€™inadempienza che ha determinato la perdita di concrete possibilitร  di recuperare il mezzo, il giudice di merito, avrebbe dovuto liquidare il valore della relativa chance in via equitativa, in quanto la prova del danno era insita nellโ€™inadempimento della societร  di servizi che ha fornito lโ€™impianto di telesorveglianza per come provato e per quanto agli atti.

Ma la Corte di Appello ha erroneamente chiesto allโ€™attore di dimostrare la reale possibilitร  di recuperare il veicolo, ma questa prova avrebbe avuto un senso solo se la pretesa risarcitoria avesse riguardato un danno da perdita del veicolo.

Invece nel caso di specie, non si parla di perdita del mezzo che avrebbe causato il danno, ma di un pregiudizio determinato dalla perdita della concreta possibilitร  di rintracciare il veicolo e questa possibilitร  sarebbe stata sicuramente maggiore, se la societร  avesse adempiuto a quanto previsto dal contratto, e quindi se il sistema di telesorveglianza avesse funzionato a regola dโ€™arte.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Premesso ciรฒ, la Corte afferma che il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno senza pretendere nessunโ€™altra prova.

Pertanto โ€œuna volta che si ritiene di liquidare un danno minore costituito dal fatto pacifico della perdita di possibilitร  di rintracciare il mezzo (che sarebbero state maggiori in caso di esatto adempimento), la prova del danno รจ giร  raggiunta per il fatto di aver accertato lโ€™inesattezza dellโ€™adempimentoโ€.

A fronte di tutto quanto detto, secondo la Corte, la motivazione della sentenza รจ gravata da vizio di illogicitร  e contraddittorietร  al punto da risultare meramente apparente.

La perdita di chance รจ quindi risarcibile come โ€œperdita della seria e consistente possibilitร  di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenzaโ€.

Questo perchรฉ, lo scopo precipuo della conclusione del contratto di telesorveglianza risiede nella possibilitร  di rintracciare ed eventualmente recuperare il mezzo in caso di sottrazione ed accertata lโ€™inadempienza della societร  agli obblighi scaturenti dal contratto.

Il giudice di merito ha erroneamente preteso dal ricorrente la prova dellโ€™esistenza di almeno una possibilitร  di ritrovamento della automobile, che non era perรฒ necessaria in quanto insita nella causa del contratto, in caso contrario, la sua conclusione non avrebbe avuto ragion di esistere.

In sintesi โ€œda un lato, lโ€™allegazione dellโ€™esistenza della chance risulta implicita nella deduzione di aver stipulato il contratto di telesorveglianza in grado di favorire il ritrovamento; dallโ€™altro lato, lโ€™esistenza di una simile chance puรฒ ritenersi una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza ai sensi dellโ€™art. 115 c.p.c. comma 2), di cui il giudice ha omesso di tenere contoโ€.

La Corte di cassazione, in conclusione afferma che la sentenza si cassa in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte dโ€™Appello in diversa composizione anche per la determinazione delle spese.

Leggi anche —> https://giornalegiuridico.it/inadempimento-obbligazione/

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