Perdita di chance: la Corte di Cassazione con sentenza n. 24050/2023, chiarisce che in caso di risarcimento causato dalla stessa, lโoggetto della pretesa risarcitoria non รจ il risultato perduto ma la perdita della possibilitร di realizzarlo.
Il caso
La vicenda nasce quando dopo lโacquisto di unโauto, il proprietario conclude un contratto di telesorveglianza satellitare, al fine di proteggere il veicolo. Accade perรฒ che la macchina in oggetto venga rubata e la societร con la quale il proprietario aveva concluso il contratto di assistenza, risulti inadempiente agli obblighi stabiliti nello stesso contratto.
Lโomissione si verifica in quanto la societร non informa immediatamente il cliente del furto, non denuncia lโaccaduto alle forze dellโordine, non mappa il tracciato GPS del percorso del veicolo e non blocca il motore con il sistema da remoto previsto.
A fronte di quanto accaduto, il proprietario cita in giudizio la societร , al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance: ma il ricorso viene rigettato in quanto i giudici di merito affermano che lโattore, quindi il proprietario dellโauto, avrebbe dovuto dimostrare la reale possibilitร di recuperare lโauto sottratta.
La vicenda nel suo iter
Ripercorriamo meglio gli avvenimenti legati al rigetto del ricorso.
Come detto sopra, il proprietario, dopo lโacquisto di unโauto stipula questo contratto di telesorveglianza con una societร , per proteggere la propria autovettura in caso di furto, cosa che aveva anche portato lโuomo a non stipulare in aggiunta alla RCA lโincendio ed il furto.
Nel contratto concluso vi era lโobbligo da parte della societร di informare immediatamente il cliente del furto, denunciare lo stesso alle forze dellโordine, mappare il percorso per poterlo di fatto rintracciare e bloccare da remoto il motore.
Tutto questo non avviene, ed il proprietario รจ costretto a denunciare la societร per un chiaro e palese inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto stipulato.
La domanda posta al giudice viene perรฒ rigettata, in quanto pur accertato lโinadempimento della societร , secondo i giudici di merito, era il proprietario che doveva provare la perdita di chance e le possibilitร di recuperare lโauto se la convenuta fosse stata adempiente, come era obbligata contrattualmente a fare.
In difetto di tale prova, non รจ possibile risarcire il proprietario liquidandogli il danno subito da perdita di chance. Tale sentenza, non accettata dalla parte ricorrente, porta il giudizio fino alla Corte di Cassazione.
La Corte di cassazione si esprime sulla perdita di chance
La Corte di cassazione, Sezione III, con lโordinanza del 7 agosto 2023 n. 24050, riepiloga cronologicamente la nozione di perdita di chance, per come ricostruita da tutta la giurisprudenza di legittimitร .
Innanzi tutto, la chance non costituisce unโaspettativa di fatto ma integra unโentitร patrimoniale a sรฉ stante e suscettibile di valutazione autonoma sia sotto il profilo giuridico che economico.
La perdita di chance si sostanzia quindi nella compromissione della possibilitร di conseguire un risultato utile del quale se ne accerti la veridicitร e quindi ne determina un danno risarcibile, e quindi non eventuale ed ipotetico, ma attuale e concreto.
ร importate poi, non confondere la perdita di chance con il risultato finale non raggiunto, in quanto consiste nella reale possibilitร per un danneggiato di conseguire il risultato utile. In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, nel caso in fase di riesame, il giudice di merito ha sbagliato nel pretendere dallโattore una prova impossibile ed inutile.
In sostanza, nel momento in cui veniva accertato lโinadempimento da parte della societร , che ha di fatto portato allโimpossibilitร di recuperare il mezzo, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il valore della chance perduta in via equativa.
Questo perchรฉ โil diritto al risarcimento del danno va commisurato, non giร in base alla perdita del risultato, ma alla possibilitร di conseguirlo e va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini piรน ridotto rispetto al danno da perdita del risultatoโ (Cass. 29829/2018).
Analisi del significato di perdita di chance
Analizziamo meglio cosa significa il termine chance: di origine chiaramente francese, etimologicamente deriva dal latino โcadentiaโ: cadere dei dadi e si puรฒ interpretare letteralmente come lโoccasione favorevole e probabilitร di successo.
Si tratta quindi di unโazione orientata al conseguimento di unโutilitร caratterizzata da una probabilitร di successo. Nella nostra giurisprudenza, la perdita di chance compare la prima volta in una pronuncia della sezione lavoro (Cass. 6506/1985), la quale si esprimeva favorevolmente a favore della risarcibilitร di un danno subito, da parte di un partecipante ad un concorso pubblico, il quale, pur avendo superato favorevolmente la prova scritta, non veniva ammesso alla successiva parte orale del concorso stesso.
Con le successive sentenze si รจ quindi affermata la legittimitร ed ha chiarito che la chance non รจ unโaspettativa di fatto, dove lโaspettativa รจ la situazione giuridica in itinere in cui si trova un soggetto che non ha attualmente una determinata posizione, ma ha una concreta possibilitร di acquistarla, se si verificherร un determinato evento.
In ultimo la giurisprudenza ha riepilogato in modo esaustivo la nozione e natura della chance (vedasi le sentenze Cass. 6688/2018; Cass 5641/2018; Cass. 28993/2019).
La chance, quindi, rappresenta unโentitร patrimoniale a sรฉ stante, suscettibile di una autonoma valutazione sotto il profilo economico e giuridico.
Le sentenze della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance
Quindi, la perdita di chance, rappresenta la perdita di una occasione favorevole di conseguire un determinato risultato o bene e costituisce un danno attuale e concreto: queste le sentenze che hanno di fatto chiarito questo aspetto: Cass. 2261/2022; Cass 6485/2021; Cass. 26694/2017; Cass. 29829/2018; Cass 1752/2005; Cass. 11340/1998; Cass. 2167/1996; Cass. 6506/1985.
ร importante sottolineare che la perdita di chance, non deve essere confusa come un risultato finale non raggiunto, ma come la perdita della possibilitร da parte del danneggiato di conseguire un risultato utile per causa di un comportamento illecito altrui.
Di fatto, un conseguente diritto risarcitorio di un danno deve essere commisurato โnon giร in base alla perdita del risultato, ma alla possibilitร di conseguirlo a va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini piรน ridotti rispetto al danno da perdita del risultatoโ (Cass. 29829/2018).
Ricordiamo inoltre, che una liquidazione in via equitativa di un danno non sopperisce alla mancata dimostrazione dellโan debeatur, ma esclusivamente alla difficoltร di prova della quantificazione di esso come quantum debeatur.
Risarcimento come perdita della possibilitร di conseguire un risultato
La parte ricorrente arriva quindi in Cassazione in quanto la motivazione delle sentenze รจ contraddittoria perchรฉ da una parte riconosce lโesistenza della chance di trovare il veicolo sottratto, perduto a causa dellโinadempimento della societร . Dallโaltro si pretende la prova della citata chance da parte dello stesso ricorrente.
Inoltre, la Corte di Appello non ha considerato che la causa del contratto stipulato tra attore e convenuta, era quella di facilitare il ritrovamento dellโauto in caso di furto. A fronte di tutto questo, la Corte considera fondate le motivazioni eccepite da parte del ricorrente.
Infatti, la chance non va intesa e quindi valutata come la possibilitร che il ricorrente ritrovi lโauto rubata, in quanto non bisogna considerare il risultato atteso, ma bisogna valutare la perdita di conseguire un risultato utile.
In sostanza, lโoggetto della pretesa al risarcimento non รจ il risultato perduto, che consisteva nel ritrovamento dellโauto, ma sostanzialmente nella possibilitร di realizzarlo (Cass. 12906/2020; Cass. 5641/2018).
Tutto questo perchรฉ una chance costituisce una situazione giuridica autonoma suscettibile di valutazione patrimoniale e non una mera aspettativa di fatto, (Cass.12906/2020; Cass. 7570/2019; Cass. 13489/2018).
In sostanza il danno non รจ ipotetico od eventuale, come succederebbe se fosse legato al raggiungimento di un risultato, ma attuale e concreto, in quanto consistente nella perdita della possibilitร di conseguire quel risultato.
Inoltre, una liquidazione di un danno per perdita di chance deve avvenire su base equitativa e non รจ sindacabile in sede di legittimitร , con lโeccezione in cui un giudice di merito non illustri in maniera chiara il percorso logico attraverso il quale ha deciso di liquidare il danno o โavendo pretermesso la dimostrazione della ricorrenza dei fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria, dimostri di aver travisato la morfologia del danno da perdita di chanceโ.
Nessun automatismo per il risarcimento del danno da perdita di chance
Da quanto si รจ finora visto, si รจ capito che la perdita di chance ha un onere probatorio attenuato nellโipotesi in cui la parte lamenti di non aver goduto di uno specifico bene.
Quindi, si puรฒ affermare che non sussiste alcun automatismo risarcitorio, e di fatto, un giudice di merito chiamato a valutare una eventuale condotta deve accertare:
- la dimostrazione di una apprezzabile possibilitร di ottenere il risultato atteso sul piano di un eventuale danno;
- una relazione causale, tra la condotta di un danneggiante, e nel caso in esame, lโinadempimento della societร di telesorveglianza, ed il danno, inteso come la perdita della possibilitร del recupero del veicolo.
La Corte, nelle sue motivazioni ha evidenziato che il giudice di merito, ha errato nel pretendere dal ricorrente una prova impossibile ed inutile.
Questo perchรฉ una volta accertata lโinadempienza che ha determinato la perdita di concrete possibilitร di recuperare il mezzo, il giudice di merito, avrebbe dovuto liquidare il valore della relativa chance in via equitativa, in quanto la prova del danno era insita nellโinadempimento della societร di servizi che ha fornito lโimpianto di telesorveglianza per come provato e per quanto agli atti.
Ma la Corte di Appello ha erroneamente chiesto allโattore di dimostrare la reale possibilitร di recuperare il veicolo, ma questa prova avrebbe avuto un senso solo se la pretesa risarcitoria avesse riguardato un danno da perdita del veicolo.
Invece nel caso di specie, non si parla di perdita del mezzo che avrebbe causato il danno, ma di un pregiudizio determinato dalla perdita della concreta possibilitร di rintracciare il veicolo e questa possibilitร sarebbe stata sicuramente maggiore, se la societร avesse adempiuto a quanto previsto dal contratto, e quindi se il sistema di telesorveglianza avesse funzionato a regola dโarte.
Le conclusioni della Corte di Cassazione
Premesso ciรฒ, la Corte afferma che il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno senza pretendere nessunโaltra prova.
Pertanto โuna volta che si ritiene di liquidare un danno minore costituito dal fatto pacifico della perdita di possibilitร di rintracciare il mezzo (che sarebbero state maggiori in caso di esatto adempimento), la prova del danno รจ giร raggiunta per il fatto di aver accertato lโinesattezza dellโadempimentoโ.
A fronte di tutto quanto detto, secondo la Corte, la motivazione della sentenza รจ gravata da vizio di illogicitร e contraddittorietร al punto da risultare meramente apparente.
La perdita di chance รจ quindi risarcibile come โperdita della seria e consistente possibilitร di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenzaโ.
Questo perchรฉ, lo scopo precipuo della conclusione del contratto di telesorveglianza risiede nella possibilitร di rintracciare ed eventualmente recuperare il mezzo in caso di sottrazione ed accertata lโinadempienza della societร agli obblighi scaturenti dal contratto.
Il giudice di merito ha erroneamente preteso dal ricorrente la prova dellโesistenza di almeno una possibilitร di ritrovamento della automobile, che non era perรฒ necessaria in quanto insita nella causa del contratto, in caso contrario, la sua conclusione non avrebbe avuto ragion di esistere.
In sintesi โda un lato, lโallegazione dellโesistenza della chance risulta implicita nella deduzione di aver stipulato il contratto di telesorveglianza in grado di favorire il ritrovamento; dallโaltro lato, lโesistenza di una simile chance puรฒ ritenersi una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza ai sensi dellโart. 115 c.p.c. comma 2), di cui il giudice ha omesso di tenere contoโ.
La Corte di cassazione, in conclusione afferma che la sentenza si cassa in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte dโAppello in diversa composizione anche per la determinazione delle spese.