Credito al consumo e inadempimento del fornitore – guida completa

Luglio 10, 2025
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credito al consumo

La decisione n. 9747/2024 da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario ci permette di occuparci di un tema piuttosto dibattuto quale quello del rapporto tra il credito al consumo e l’inadempimento del fornitore.

Riepiloghiamo quanto accaduto nella fattispecie in esame all’ABF e quali sono le state le decisioni dell’Arbitro.

I fatti

I fatti traggono origine dal ricorso di un utente che afferma di aver stipulato un contratto di finanziamento con l’intermediario resistente, per pagare il corrispettivo di prestazioni specialistiche da erogarsi in una clinica convenzionata, per totali 3.645 euro.

La clinica non ha però erogato tutte le prestazioni specialistiche promesse. Così, in data 09/07/2020 è inviata lettera di messa in mora alla clinica, che tuttavia pochi mesi dopo viene dichiarata fallita.

Nonostante la messa in mora, il fornitore non ha eseguito le prestazioni promesse, per un ammontare stimato in 2.009 euro, ovvero circa il 60% delle attività complessive che avrebbero dovuto essere eseguite.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario ha sottolineato che il ricorrente avrebbe sottoscritto due contratti di finanziamento: di 3.609 euro e di 948,50 euro. A seguito del fallimento della clinica l’intermediario si è attivato per l’individuazione di diversi specialisti al fine di consentire l’esecuzione delle prestazioni mediche. Ricorda inoltre come il secondo contratto di finanziamento è stato sottoscritto successivamente al primo ed è già stato estinto, con la conseguenza che la domanda di risoluzione dovrebbe essere respinta.

Il finanziamento contestato presenterebbe ancora un saldo pari a euro 148,82, relativo alle ultime due rate del piano di ammortamento e non sarebbe verosimile che il ricorrente abbia continuato a pagare le rate del finanziamento per i 4 anni successivi al fallimento della clinica. Per questa ragione si dovrebbe quindi concludere che le cure promesse siano state interamente eseguite, come risulterebbe dall’evidenza prodotta da parte della clinica.

Ancora, emerge come la parte ricorrente non avrebbe fornito prova del grave inadempimento del fornitore, non essendo stata versata in atti documentazione che dimostri la mancata erogazione delle prestazioni promesse. Insomma, pur incombendo su parte ricorrente l’onere della prova, la parte non avrebbe dimostrato l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.

Il ricorrente ha replicato che in relazione al finanziamento oggetto della vertenza, sarebbe stata inviata messa in mora il 09/07/2020 e non sarebbe pertanto vero che si sarebbe rimasti inerti per 4 anni. Al momento della presentazione del ricorso residuavano ancora tre rate da pagare in relazione al finanziamento.

Inoltre, aggiunge, la gravità dell’inadempimento si dedurrebbe dalla circostanza che il valore delle prestazioni non eseguite ammontava a 2.009 euro da rapportarsi al valore complessivo del finanziamento di 3.609 euro. La parte ricorrente ha quindi affermato che l’onere della prova dell’adempimento graverebbe sul debitore della prestazione e che la documentazione in atti dimostrerebbe l’inadempimento e la sua gravità.

In sede di controrepliche, l’intermediario ha dedotto che è poco verosimile che il ricorrente abbia estinto il secondo finanziamento quando ancora una parte delle prestazioni risultava non adempiuta. Ha sostenuto inoltre che le prestazioni promesse dalla clinica risulterebbero adempiute e che i due contratti di finanziamento risultano entrambi estinti.

Leggi anche: Riforma dei crediti deteriorati e ruolo dell’ABF

L’opinione del Collegio rimettente

Si passa dunque a sintetizzare le valutazioni del Collegio rimettente, che ha sottolineato come la parte resistente abbia eccepito la non risolubilità del contratto perché interamente adempiuto da parte del ricorrente, sulla base di quanto affermato nella decisione n. 12645/2021 dal Collegio di Coordinamento, secondo cui

Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.

Sul punto il Collegio rimettente ha rimarcato che la parte ricorrente ha evidenziato che il ricorso è stato proposto in data 28/12/2023, ovvero quando il finanziamento non era ancora stato estinto.

Sulla base di ciò, il Collegio territoriale ha evidenziato la necessità di valutare gli eventuali effetti preclusivi sulla domanda dell’estinzione del finanziamento avvenuta dopo la proposizione del ricorso. La valutazione ha ad oggetto la questione della applicabilità di uno dei principi enunciati nella citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, ovvero quello secondo il quale il diritto alla restituzione delle rate è precluso nel caso di integrale estinzione del finanziamento.

Rilevando che, al momento della proposizione del ricorso, il finanziamento per cui è controversia non fosse ancora estinto, e che tale estinzione si è verificata in epoca successiva, il Collegio territoriale ha ritenuto fondamentale stabilire se anche l’estinzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso o, in ipotesi, dopo la proposizione del reclamo, precluda o meno il diritto alla restituzione delle rate.

Rileva poi che la parte ricorrente in sede di repliche ha rivendicato la sua scelta di continuare a pagare le rate, anche se la costituzione in mora era già intervenuta, “…al solo fine di evitare una possibile segnalazione sulle banche dati…”, alimentando in astratto la non automatica applicabilità del principio già enunciato nella pronuncia del Collegio di Coordinamento sopra richiamata.

Sulla base delle considerazioni ora illustrate, il Collegio rimettente ha quindi ritenuto opportuno rimettere la questione al Collegio di Coordinamento.

La decisione del Collegio di Coordinamento

La questione di merito su cui si è espresso il Collegio attiene alla determinazione del principio a suo tempo espresso dallo stesso Collegio di Coordinamento, secondo cui, nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 125-quinquies del TUB,

il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.

Si domanda dunque al Collegio di chiarire se anche l’estinzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso o, in ipotesi, dopo la proposizione del reclamo, precluda o meno il diritto alla restituzione delle rate.

Inizia così il Collegio soffermandosi sulla scelta del ricorrente di continuare a pagare le rate, malgrado la già intervenuta costituzione in mora, per evitare una possibile segnalazione sulle banche dati.

Ebbene, come è noto l’art. 125-quinquies T.U.B. dispone, su tale argomento, quanto segue:

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. […]

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. […]”.

Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto come la soluzione della questione dipenda dalla natura attribuita al diritto alla risoluzione di cui all’art. 125 quinquies TUB.

Se, infatti, si qualifica tale risoluzione come un’ipotesi di risoluzione di diritto, ne conseguirebbe che l’effetto risolutivo interviene prima dell’introduzione del ricorso e quindi eventuali pagamenti successivi allo scioglimento del vincolo contrattuale non comprometterebbero il diritto alla restituzione delle rate versate.

Di contro, se si qualifica come una una risoluzione giudiziale, allora l’effetto risolutivo si verifica solo con la pronuncia giudiziale. Si dovrebbe pertanto concludere che l’integrale pagamento delle rate che si verifichi nelle more del procedimento impedirebbe una pronuncia di risoluzione.

Gli orientamenti

Ricordato anche ciò, il Collegio procede con l’esaminare quali siano gli orientamenti sulla questione ora in commento.

La posizione prevalente dei Collegi territoriali dell’ABF è dare piena applicazione al principio espresso dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, rigettando così la domanda di risoluzione nei casi in cui il finanziamento risulti estinto prima della proposizione del ricorso. Il Collegio ricorda infatti in tale pronuncia che il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.

L’estinzione anticipata del finanziamento, del resto, recide il nesso tra la fornitura del servizio e il contratto di finanziamento e non sarebbe giustificato far permanere sul finanziatore il rischio dell’inadempimento del fornitore, come previsto dall’art. 125-quinquies TUB. È ancora la stessa decisione del Collegio di Coordinamento a precisare che

A seguito della risoluzione del contratto di finanziamento il consumatore, cui sono restituite le rate già pagate, è sollevato dall’obbligo di rimborsare al finanziatore l’importo del prestito già versato al fornitore cui il finanziatore deve necessariamente rivolgersi per il relativo recupero. Viene conseguito in tal modo l’obiettivo di tutela del consumatore senza aggravare ingiustificatamente la posizione del finanziatore, circoscrivendone i profili di responsabilità alla vicenda del contratto di credito, ad esclusione di ulteriori rimedi esperibili nei suoi confronti, esterni alla fisiologia e dinamica di tale rapporto, che attribuirebbero al finanziatore un’impropria veste di garante delle obbligazioni del fornitore.

Uscendo dal recinto dell’ABF, non sembra che la giurisprudenza di merito sia particolarmente significativa, considerato che la risoluzione del contratto di credito ex art. 125 quinquies TUB sembra è affermata in conseguenza di una già avvenuta risoluzione (di diritto o giudiziale) del contratto di fornitura a monte.

Di maggiore interesse sembra invece essere la giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza Cassazione civile sez. un., 05/10/2015, n. 19785, ha affermato che

a conferma di quanto finora argomentato soccorre […] il quadro normativo delineato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993), il quale, nei contratti di credito collegati ed in ipotesi di inadempimento del fornitore, non consente all’utilizzatore/consumatore (soggetto sicuramente meritevole di maggior tutela rispetto all’imprenditore) di agire direttamente contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura, bensì gli consente di chiedere al concedente/finanziatore (dopo avere inutilmente costituito in mora il fornitore) di agire per la risoluzione del contratto di fornitura; richiesta che determina la sospensione del pagamento dei canoni (art. 125-quinquies, il quale dispone pure che la risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria).

Chiarito quanto sopra, il Collegio ritiene che non si possa prescindere dall’analisi del dato testuale dell’art.. 125-quinquies T.U.B., raffrontando il primo e il terzo comma della norma appena richiamata.

Secondo il primo comma

nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

Il terzo comma della stessa norma prevede invece che

in caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. […].

Chiarito quanto sopra, il Collegio sostiene che il legislatore ha voluto prevedere due soluzioni affatto diverse nel caso del contratto di leasing e nel diverso caso del contratto di fornitura al consumatore.

Infatti, la risoluzione del contratto di finanziamento avviene espressamente di diritto quale conseguenza dell’avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale connesso con la fornitura del bene.

Invece, nel caso previsto al comma primo della norma in esame, il legislatore non ha previsto alcuna risoluzione di diritto, ma il diritto alla risoluzione del contratto di credito, una locuzione ben diversa rispetto a quella del comma terzo, con l’ulteriore fondamentale differenza che il contratto di finanziamento può risolversi senza che debba anteriormente essere risolto quello di fornitura.

Da quanto sopra ne deriva che una volta avvenuta la messa in mora del fornitore, l’unico elemento che l’interprete dovrà accertare per verificare il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, è la non scarsa importanza dell’inadempimento di cui all’art. 1455. Una volta verificato tale presupposto la pronuncia di risoluzione del contratto risulta essere un atto dovuto, non potendo l’interprete svolgere alcuna ulteriore indagine, come, ad esempio, la ricorrenza o meno dell’imputabilità dell’inadempimento del fornitore.

Il Collegio ricorda infine che si tratta di una tipologia di risoluzione sui generis, introdotta dal legislatore per garantire la massima tutela al consumatore rispetto ai principi propri della disciplina dei contratti in generale. Ovvero, la risoluzione che ne occupa non avviene, infatti, in presenza di una patologia del sinallagma del contratto di finanziamento, ma sulla base della patologia del contratto ad esso collegato.

Ecco perché l’ABF ha sempre ritenuto di potersi pronunciare nel merito delle domande proposte dai ricorrenti, pur nella piena consapevolezza di non poter emettere pronunce costitutive, in quanto ciò è sufficiente per accertare che vi sia stata una rituale e regolare messa in mora del fornitore e che l’inadempimento di quest’ultimo rivesta i caratteri previsti dall’art. 1455 cod. civ.

Per il Collegio questo accertamento è sufficiente avvenga anche in via incidentale: dal positivo esame della ricorrenza di questi presupposti non può infatti che dedursi la sussistenza del diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento e il conseguente diritto alla restituzione delle rate già versate.

Il Collegio di Coordinamento sottolinea poi come questo aspetto sia stato correttamente rilevato anche dai collegi territoriali, che hanno inteso più volte sottolineare come sia possibile

esaminare nel merito la domanda di restituzione delle somme versate dal ricorrente a titolo di rimborso del finanziamento di cui trattasi e valutare in via incidentale la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di credito, la quale si verifica ope legis.

Sulla base di queste osservazioni, deve dunque concludersi come il diritto alla risoluzione del contratto di cui al primo comma, contrariamente all’ipotesi prevista dal terzo comma, non contempla affatto un caso di risoluzione di diritto, ma quello di una risoluzione giudiziale che richiede una pronuncia costitutiva.

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