Capita molto spesso che, nell’arco della propria esistenza, le imprese scelgano di collaborare con altre entità in un regime non concorrenziale.
Ebbene, tra le più note forme di collaborazione previste dal legislatore in tal senso ci sono consorzi, ATI e GEIE.
Ma di che cosa si tratta?
Quali sono le loro caratteristiche specifiche?
E quali sono le differenze tra di loro in questo ambito?
Per fare una sintesi di consorzio ATI e GEIE, e orientare al meglio i nostri lettori nella scelta della forma collaborativa di maggiore preferenza, abbiamo di seguito prodotto una guida completa che consigliamo di leggere.
Consorzio di imprese
La prima formula collaborativa che vogliamo condividere è il consorzio di imprese, ovvero un gruppo di imprese che hanno un’organizzazione comune, che ha come obiettivo il soddisfacimento di determinate esigenze di coordinamento della produzione o dello scambio di beni e di servizi.
Le fonti di un consorzio possono essere numerose. Oltre all’ipotesi più comune, che è legata ai consorzi volontari, e cioè alla libera volontà dei singoli imprenditori di costituire un consorzio con contratto, è possibile distinguere anche i consorzi coattivi, che sono quelli creati in forza di legge, e ancora i consorzi obbligatori, che invece sono creati in forza di un atto di pubblica autorità.
Lasciando per oggi da parte le forme consortili residuali e meno frequenti nell’ordinamento italiano, concentriamoci oggi sul consorzio volontario.
Come abbiamo già anticipato nelle scorse righe, infatti, il consorzio volontario si basa sul contratto consortile, ovvero su quel contratto con cui più imprenditori desiderano costituire un’organizzazione comune per disciplinare alcune fasi delle rispettive imprese.
Il legislatore italiano ha prescritto per questa forma contrattuale alcune caratteristiche essenziali come:
- la forma scritta, a pena di nullità, con contratto di natura associativa plurilaterale
- la durata limitata e non superiore comunque ai 10 anni
- l’organizzazione comune tra le imprese.
Per quanto poi riguarda il concetto di autonomia delle imprese consorziate, ci sono diverse previsioni di legge che risultano essere di grande rilevanza.
In particolare, condividiamo che:
- la singola impresa può esercitare il recesso dal contratto di consorzio o può essere esclusa dagli altri consorziati;
- è ammesso l’ingresso di nuove imprese nel consorzio, nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto. In assenza di condizioni, è necessario il consenso all’unanimità di tutti i consorziati;
- il trasferimento dell’azienda consorziata determina il subingresso automatico dell’acquirente nel contratto.
I consorzi con attività interna ed esterna
Effettuiamo dunque un passo in avanti per comprendere quale sia la differenza che esiste tra i consorzi con attività meramente interna e i consorzi con attività esterna.
In particolare, nei consorzi con attività interna, l’organizzazione comune ha come finalità quello di regolare solo i rapporti fra le imprese consorziate. Pertanto, il soggetto che opera per il consorzio diventa responsabile verso i membri dello stesso consorzio, con applicazione della disciplina sul mandato.
Avviene invece l’opposto nei concorsi con attività esterna, in cui l’organizzazione consortile esplica i suoi effetti anche nei confronti dei terzi. Nasce dunque una vera e propria società consortile, una persona giuridica autonoma e indipendente.
Pertanto, solamente in questo secondo caso il contratto dovrà prevedere l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere le attività nei confronti dei terzi. È anche previsto che un estratto del contratto di consorzio sia depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la costituzione di un fondo consortile che dovrà essere alimentato attraverso i contributi dei consorziati, e che rappresenta l’autonomo patrimonio del consorzio.
Associazione temporanea di imprese (ATI)
Ora che abbiamo compreso in sintesi quali sono le caratteristiche del consorzio, occupiamoci di quelle delle Associazioni temporanee di impresa (ATI), particolari forme di cooperazione temporanee ed occasionali fra più imprese.
L’obiettivo che è sottostante la nascita di un’ATI è quello di organizzare l’esecuzione di una specifica opera di rilevanti dimensioni, come un’infrastruttura pubblica.
Sulla base del regolamento di legge, le imprese che partecipano all’ATI mantengono la loro autonomia, ma conferiscono mandato a una capogruppo per la rappresentanza.
Da ciò ne consegue che il contratto di ATI prende le sembianze di un contratto atipico, che ha come oggetto esclusivo l’esecuzione di uno specifico affare o opera, e che produce solo effetti tra le parti, e non verso i terzi.
Non possiamo poi non soffermarci per un istante sul ricordare come più volte la giurisprudenza sia intervenuta in materia stabilendo alcuni paletti che sono finalizzati a evitare che le associazioni temporanee di imprese possano in realtà essere funzionali a dissimulare rapporti di lavoro subordinati.
Proprio per questo motivo, nel caso in cui nel contratto di associazione sia previsto anche l’apporto dell’associato come prestazione di lavoro, si prevede che il numero degli associati impegnati nella stessa attività non possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associati totali. La limitazione non vale tuttavia se gli associati sono legati all’ATI da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado, o di affinità entro il secondo grado. Nell’ipotesi di violazione del limite numerico, il rapporto con gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera subordinato a tempo indeterminato.
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
Arriviamo infine a esaminare quella che è l’ultima ipotesi di forma collaborativa tra imprese, il meno conosciuto Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
Il GEIE è un organismo associativo europeo che ha come finalità princnipale consentire agli imprenditori europei di svolgere iniziative economiche comuni, o realizzare rapporti di collaborazione tra aziende.
Ricordiamo infine che l’istituto, per sua natura, deve necessariamente perseguire uno scopo mutualistico, e non ha alcuna personalità giuridica.
Può inoltre essere costituto da società e enti giuridici di diritto pubblico o privato; persone fisiche che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali, agricole; liberi professionisti.
Infine, condividiamo che almeno due membri del GEIE devono appartenere a due Stati diversi dell’Unione Europea e che l’assenza di personalità giuridica fa sì che ogni membro del GEIE siano responsabili in modo personale, solidale e illimitato, per le obbligazioni del gruppo.