Una società richiede il rimborso di un bonifico bancario di 7.863,55 euro effettuato dal legale rappresentante in favore di un beneficiario diverso da quello desiderato, intestatario di conto corrente presso l’intermediario resistente, e delle spese legali sostenute.
Di fatto, pur riconoscendo che il bonifico è stato eseguito in conformità all’identificativo unico erroneamente inserito dallo stesso rappresentante legale, la società considera comunque l’intermediario responsabile della definitiva impossibilità di “identificare il reale accipiens verso cui far valere i propri diritti” e recuperare le somme.
Oltre ad aver comunicato il nominativo del titolare del c/c di accredito a distanza di ben due anni dalla prima richiesta in tal senso avanzata dalla società, infatti, l’intermediario sarebbe incorso in una ulteriore, grave negligenza poiché “non ha identificato [il soggetto titolare del c/c di accredito] né, tantomeno, ha verificato la sua identità”, per tale via consentendo l’apertura del rapporto in violazione delle norme in materia di antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi.
Le dichiarazioni della società ricorrente
La società ricorrente dichiara di essersi tempestivamente accorta dell’errore su segnalazione del fornitore che avrebbe dovuto essere destinatario del bonifico, che ha rilevato la discrepanza tra il proprio IBAN e quello indicato nella distinta che gli era stata trasmessa. L’intermediario presso il quale la società intrattiene il suo rapporto bancario ha dunque avviato le opportune verifiche e, accertato che il numero di IBAN sul quale sono state accreditate le somme non era effettivamente riferibile al fornitore, ha chiesto all’intermediario resistente di richiamare il bonifico.
Tuttavia, l’operazione di recall dell’ordine di pagamento non è potuta andare a buon fine in quanto le somme erano già state prelevate dal conto.
Di qui, la società si è immediatamente attivata per appurare il nominativo del titolare del c/c di accredito, inviando già due giorni dopo, una richiesta in tal senso all’intermediario resistente, da questi riscontrata negativamente il successivo 18 aprile adducendo ragioni di tutela della riservatezza del proprio correntista in ossequio alla normativa sulla privacy.
Reiterata infruttuosamente la richiesta più volte, solo a distanza di due anni l’intermediario ha comunicato alla ricorrente le generalità complete dell’intestatario del c/c, che è stato formalmente diffidato alla restituzione della somma di denaro.
L’intestatario
L’intestatario indicato dal resistente ha tuttavia riscontrato la diffida sostenendo di essere stato vittima di un furto di identità, non avendo mai acceso né operato sul c/c di accredito, e ha provveduto a sporgere querela penale contro ignoti in data 6 marzo 2024.
A questo punto, la ricorrente imputa la conclamata impossibilità di rintracciare il reale accipiens delle somme oggetto del bonifico a una “negligenza grave” dell’intermediario resistente, discendente dal mancato rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.
Nelle conclusioni dell’atto introduttivo la ricorrente chiede al Collegio
di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’operato e della condotta dell’intermediario e per l’effetto:
A) disporre – ordinare – condannare l’intermediario al pagamento, in favore della Società, della somma di € 7.863,55 per il bonifico errato – oltre interessi legali dal 12.04.2022 – o di quel diverso importo da liquidare in via equitativa;
B) disporre – ordinare – condannare l’intermediario al pagamento, in favore della Società della somma di € 772,60 per i compensi professionali già corrisposti [al proprio legale] o di quel diverso importo da liquidare in via equitativa”.
In aggiunta a ciò, domanda che
in via istruttoria (…) venga ordinato all’intermediario l’esibizione ed il deposito di tutti gli estratti del conto corrente fittizio nel rispetto dei diritti e della privacy dei terzi soggetti”.
Dal canto suo, la banca del destinatario, come parte resistente, eccepisce di non avere alcuna responsabilità per quanto occorso, essendo pacifico che è stata la stessa ricorrente a inserire un IBAN errato nel compilare la disposizione di bonifico, disposizione che l’intermediario non poteva allora rifiutarsi di eseguire in conformità all’identificativo ivi indicato.
Ancora, precisa di aver prestato la massima collaborazione per tentare di recuperare le somme accreditate al soggetto che non avrebbe dovuto beneficiarne, ponendo in essere tutte le attività utili a tal fine (quale richiesta al cliente dell’autorizzazione alla restituzione delle somme, disposizione di blocco cautelativo, condivisione dei dati personali del beneficiario del bonifico, e così via. La banca chiede dunque l’integrale rigetto del ricorso.
In sede di repliche, però, la parte ricorrente ribadisce la sussistenza del nesso causale tra il danno subito e l’inadeguata identificazione del cliente da parte dell’intermediario. Ha inoltre sottolineato come quest’ultimo non abbia prodotto alcun documento relativo a tale attività e in particolar modo copia dei due selfie scattati nel corso del processo di identificazione a distanza. Precisa altrsì che l’estratto conto del rapporto riporta un indirizzo diverso da quello dell’intestatario del conto. L’intermediario controreplica ribadendo che il supposto inadempimento agli obblighi in materia di identificazione è del tutto indimostrato.
La decisione del Collegio ABF
Il Collegio dell’ABF deve dunque stabilire se l’intermediario resistente è responsabile per:
i) non aver tempestivamente comunicato alla ricorrente le generalità dell’intestatario del c/c erroneamente accreditato col Bonifico;
ii) non aver compiuto adeguate verifiche sul titolare del conto corrente erroneamente accreditato, conto che si sarebbe scoperto essere gestito da persona diversa dell’intestatario.
Non è invece oggetto di contestazione alcun profilo di responsabilità di quest’ultimo per aver eseguito i bonifici sui conti correnti indicati dal ricorrente senza rilevare prima dell’esecuzione dell’ordine di pagamento la discrepanza tra il nominativo dell’intestatario del conto individuato dall’IBAN e quello del fornitore che avrebbe dovuto beneficiare del pagamento indicato nell’ordine.
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In ogni caso, nessuna responsabilità del resistente è imputabile per aver eseguito gli ordini di bonifico effettuando l’accreditamento delle somme presso il conto corrente relativo al numero di IBAN erroneamente indicato dalla ricorrente. L’intermediario ha infatti operato in linea con la norma di esenzione dalla responsabilità contenuta nell’art. 24 del d. lgs n. 11/2010, esenzione che opera sia in favore sia del “prestatore dei servizi di pagamento del pagatore” sia del “prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario”.
Il profilo di responsabilità
Tutto ciò chiarito, è possibile esaminare il profilo di responsabilità sub i) in rapporto al quale la ricorrente sembra imputare dell’intermediario resistente una condotta contraria al comma 2, terzo periodo, dell’art. 24 del d. lgs n. 11/2010.
Nella fattispecie ora in giudizio è stato dimostrato che l’intermediario resistente, una volta acquisita consapevolezza della possibile truffa perpetrata, ha disposto il blocco cautelativo del suddetto conto e si è attivato per tentare il recupero delle somme, pur non riuscendo nell’intento poiché erano state nel frattempo prelevate dai truffatori.
La censura
Il comportamento dell’intermediario resistente è però censurabile sotto il versante della corretta esecuzione degli obblighi di collaborazione informativi previsti dalla norma sopra indicata. Si cita, in linea, anche la decisione n. 6886/2022 del Collegio di Coordinamento, in cui si legge che
quando a causa dell’erroneità dell’IBAN l’ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens i dati anagrafici o societari di quest’ultimo (che) in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista”.
La comunicazione delle generalità dell’intestatario del c/c
Nella fattispecie, dunque, l’intermediario avrebbe dovuto comunicare le generalità dell’intestatario fin dalla prima richiesta. Va dunque considerato sussistente l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di diligenza professionale sullo stesso gravanti in relazione all’immotivato ritardo nella comunicazione dei dati dell’intestatario del c/c erroneamente accreditato.
Passando poi al profilo di responsabilità sub ii), va prima di tutto rilevato che il Collegio di Coordinamento ha recentemente superato la questione di incompetenza per materia dell’ABF a operare tale verifica in ragione della “matrice pubblicistica” della normativa antiriciclaggio.
Nel caso in esame, la ricorrente lamenta il fatto che l’intermediario non avrebbe adeguatamente identificato il titolare del conto corrente accreditato, contestando poi che in sede di apertura del conto l’identificazione dell’erroneo beneficiario dell’accredito sia stata effettuata mediante l’acquisizione dei selfie di quest’ultimo.
Pertanto, nel rispetto delle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica per i clienti persone fisiche, per cui
se il cliente è una persona fisica, l’identificazione consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.
L’identificazione delle persone fisiche
L’art. 19, comma 1, consente peraltro anche che l’identificazione sia effettuata senza la presenza fisica del cliente, se l’intermediario acquisisce i dati identificativi del cliente nelle forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.
Dalla documentazione integrativa depositata dall’intermediario, risulta confermata la circostanza riferita dall’intermediario in merito all’avvenuta acquisizione del documento di identità dell’intestatario del conto di due autoscatti di quest’ultimo con espressioni diverse. I selfie in questione non ritraggono però l’intestatario mentre regge il documento di identità allegato e per ciò solo non integrano misure rafforzate di adeguata verifica con riguardo all’identificazione a distanza. Ancora, l’intermediario non ha dato prova di aver effettuato i controlli di identificazione e verifica dell’identità del titolare del conto corrente ai quali ha fatto riferimento nelle controdeduzioni e, in particolare la procedura SCIPAFI e le verifiche in merito all’autenticità del documento identificativo prodotto, alla coincidenza del volto incluso nel selfie scattato dal cliente con quello riportato nel documento d’identità e alla c.d. “prova di vita” della persona ritratta nel selfie. Ne consegue la violazione da parte dell’intermediario resistente degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Viene per tale via ravvisato un c.d. contatto sociale qualificato, in cui
sulla base delle indicazioni ricevute dall’accipiens, il solvens dispone l’accredito di un pagamento su un conto corrente bancario (sull’assunto che) il solvens, in virtù dello status professionale dell’intermediario presso cui sussiste il conto di accredito, può legittimamente confidare nell’effettiva destinazione del pagamento e nell’identità reale del destinatario di esso, dato che il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a svolgere la propria attività secondo la diligenza tecnica che gli è richiesta dall’art. 1176, co. 2, c.c.
Il comportamento dell’intermediario
Di qui, la conclusione che il comportamento negligente tenuto dall’intermediario sia in relazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia in relazione a quelli di collaborazione informativa lo espone alle relative conseguenze risarcitorie, che richiedono la prova del danno da parte della società ricorrente.
A riguardo, la ricorrente pretende la restituzione dell’intero importo del bonifico erroneamente effettuato, ma non tiene conto che ai fini della determinazione della responsabilità risarcitoria dell’intermediario occorre ponderare l’incidenza causale del suo inadempimento rispetto al pregiudizio complessivamente subito dal cliente.
Sotto questo profilo va ricordato che in fattispecie analoghe la fittizia intestazione del conto di accredito è stata considerata circostanza idonea a determinare un sensibile aggravamento del pregiudizio subito dal cliente, sull’assunto che
la truffa ai danni del ricorrente non sarebbe stata affatto realizzata senza la maggiore probabilità di rimanere nell’anonimato – e dunque di non subire le conseguenze della propria condotta illecita garantita ai truffatori dall’intestazione fittizia.
Tenuto conto di ciò, viene riconosciuto alla ricorrente un importo onnicomprensivo calcolato in via equitativa in euro 4.000,00.