Il reato di bancarotta è certamente fra i più complessi, nel diritto fallimentare e penale, e si configura in varie fattispecie. Queste ultime si differenziano sia per aspetti oggettivi che soggettivi. La Cassazione, con la Sentenza n. 30469/2025, ha ultimamente chiarito i confini tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Una precisazione che è giunta anche all’importanza di saper distinguere in maniera corretta le due fattispecie e valutare con adeguatezza gli elementi di diritto e di fatto nelle sentenze di merito.
Bancarotta fraudolenta e quadro normativo di riferimento
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale trova la propria disciplina nell’art. 216, co. 1, n.2, della legge fallimentare, ossia il R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La stessa disposizione sanziona chiunque distrugga, sottragga o disponga di beni del patrimonio fallimentare, e ne comprometta così il ruolo di garanzia patrimoniale per favorire sé stesso o arrecare un danno ai creditori della società fallita. Nel testo della normativa è posta enfasi sul pericolo concreto per il patrimonio dell’impresa da una tale azione, e prefigura appunto che essa sia idonea a mettere in pericolo o a danneggiare il patrimonio della società.
Dopo la bancarotta fraudolenta patrimoniale, troviamo la bancarotta fraudolenta documentale. La stessa è disciplinata dall’art. 217, co. 2, lett. b della medesima legge. Essa sanziona chiunque sia responsabile della distruzione, alterazione, omissione o falsificazione di scritture contabili obbligatorie. In questa fattispecie è richiesto l’aspetto sostanziale, ovvero che vi sia consapevolezza dell’agente riguardo all’impossibilità, con la medesima condotta, a ricostruire correttamente il patrimonio (presenza di indici di fraudolenza).
La sentenza della Cassazione n. 30469/2025: i fatti
Il caso passato al vaglio della Corte di Cassazione ha riguardato l’amministratore unico di una società, fallita nel 2013, imputato di reati plurimi di bancarotta, fra cui quella patrimoniale e quella documentale. La sentenza d’appello, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, aveva dichiarato al riguardo come prescritto il reato di bancarotta semplice documentale, e aveva dato conferma della condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con una riduzione delle pene accessorie.
Da parte sua, l’imputato contestava l’esito della sentenza d’appello, e l’ha quindi impugnata in Cassazione. Fra i motivi di contestazione, la motivazione inerente la bancarotta patrimoniale e quella documentale, in quanto egli sosteneva che la suddetta motivazione era carente, e che non fossero stati considerati attentamente dalla Corte d’Appello gli elementi di fatto.
Il principio della Cassazione: la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
La Corte di Cassazione si è pronunciata per l’accoglimento del ricorso, per il quale si è concentrata soprattutto sul primo motivo addotto dal ricorrente, ed ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza in materia.
Nel testo della sentenza la Cassazione ribadisce che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è da qualificarsi come reato dal pericolo concreto. E si legge anche che la rilevanza penale di esso, a detta della Corte, è in relazione alla condizione patrimoniale dell’azienda al momento in cui avvengono i fatti, e anche alla specifica “zona di rischio penale” nel quale trova collocazione l’atto di distrazione.
In altre parole, la Corte ha posto molta enfasi sull’effettiva e concreta pericolosità della condotta esplicata. Dunque, la condotta di distrazione di beni o d’alienazione di essi sottocosto, per rilevare quale bancarotta patrimoniale, dovrebbe essere di una portata tale da generare un pericolo reale per il patrimonio dell’impresa, considerato il contesto economico e finanziario che si aveva al momento in cui l’operazione ha avuto corso.
La Suprema Corte ha anche ribadito quanto già descritto a proposito della fraudolenza documentale e della rilevanza di questa, ossia i presupposti affinché la stessa si configuri (impossibilità nel ricostruire correttamente il patrimonio, e quindi anche i movimenti finanziari dell’impresa).
Bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale
La Corte di Cassazione ha dichiarato, nella sentenza emessa, che, mentre la bancarotta semplice documentale si ha per via di irregolarità formali, quali possono essere irregolarità oppure omissioni nelle scritture contabili obbligatorie, la bancarotta fraudolenta documentale richiede non soltanto l’irregolarità, ma pur anche l’esistenza d’indici di fraudolenza e un dolo generico. L’agente opera con dolo se è consapevole d’ostacolare con la propria condotta la ricostruzione patrimoniale.
Si rinviene dunque una distinzione, fra la bancarotta semplice documentale e quella fraudolenta documentale, nella natura dell’irregolarità e nell’aspetto soggettivo. Se al fine di configurarsi la bancarotta fraudolenta documentale l’agente agisce con dolo, nella bancarotta semplice egli agisce anche solo con colpa o negligenza, senza dolo.
Per fare un esempio con fatti concreti, poniamo che vengano omesse alcune scritture o non abbia luogo una tenuta regolare dei libri contabili, tale condotta può integrare il reato di bancarotta semplice. Ciò a patto che rimangano tracce sostanziali delle operazioni gestorie e sia possibile, anche a posteriori, ricostruire l’entità patrimoniale. Si ha invece bancarotta fraudolenta documentale nel momento in cui l’agente abbia nascosto o alterato delle operazioni economiche.
La necessità di un nuovo giudizio sulla bancarotta fraudolenta
La Cassazione ha, per mezzo della suddetta sentenza, operato l’annullamento della sentenza d’appello impugnata, con rinvio. Per come la Suprema Corte ha fatto notare, nelle sentenze di merito sono da approfondire gli elementi fattuali che attengono alla condizione patrimoniale dell’impresa all’epoca dei fatti, oltre che alle modalità con le quali l’irregolarità contabile sia stata compiuta. In ciò ha trovato accoglimento anche l’altro motivo d’impugnazione da parte dell’imputato.
Bisogna verificare, per la Cassazione, se le condotte di distrazione o alterazione dei fondi abbiano idoneità al formarsi di un pericolo concreto per il patrimonio societario, e quindi se si abbia di fronte un caso di bancarotta semplice o fraudolenta. Nel caso trattato, era stata eseguita tra l’altro la vendita sottocosto di una Ferrari, ma senza che venisse indicato nella relativa sentenza in che misura l’operazione si sarebbe rivelata lesiva della solidità finanziaria dell’impresa. Sarebbe servita al riguardo un’analisi, anche tenuto conto del lasso di tempo intercorrente tra la vendita sottocosto della Ferrari e la data di dichiarazione fallimentare.
Non si era tenuto conto neanche dell’entità del passivo, di come i conti aziendali fossero cambiati negli anni, e non si era dimostrato dettagliatamente un nesso di causalità fra la condotta tenuta dall’amministratore unico e lo stato di crisi che ha portato al fallimento. Non vi era pertanto stato un apprezzamento di quegli elementi oggettivi e soggettivi propri della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Per quanto attiene poi alla bancarotta documentale, fino alla sentenza in Corte d’Appello non vi era stata una distinzione tra i fatti imputati alla bancarotta documentale fraudolenta e quelli relativi alla bancarotta documentale semplice, questa peraltro prescritta.
La linea di distinzione tra i vari tipi di bancarotta, le conclusioni
Per la Cassazione, è richiesta una valutazione rigorosa degli elementi di fatto e di diritto, e il fatto che non vi sia una motivazione adeguata compromette la validità della condanna impartita. E la sentenza invita appunto la giurisprudenza di merito ad un’analisi più approfondita e motivata, così da scongiurare la casistica di responsabilità penali non correttamente fondate su fatti concreti.
La pronuncia della Cassazione è indicativa altresì dell’importanza a distinguere precisamente le differenti forme di bancarotta, e così attribuisce valore all’aspetto sostanziale e soggettivo. Ma anche alla valutazione attenta del contesto economico e patrimoniale al momento dei fatti, di modo che la responsabilità penale venga attribuita correttamente.