Che cosa succede quando i coniugi muoiono senza lasciare figli? Come è strutturato l’asse ereditario senza figli?
Per rispondere a queste domande abbiamo realizzato una guida rapida con cui speriamo di soddisfare tutte le principali curiosità sul tema.
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Successione legittima e testamentaria
Cominciamo con il ricordare che la successione legittima ha luogo quando il defunto non ha redatto un testamento. Si tratta di una di delazione ereditaria che è creata dal legislatore per regolamentare la gestione del patrimonio nel momento in cui non siano presenti specifiche volontà del defunto (concretizzate con il testamento), oppure se le volontà sono dichiarate nulle o annullate.
In tal proposito, ricordiamo che la possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è assoluta. Il legislatore prevede infatti, in favore di determinati soggetti, il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto (la quota di legittima). Insomma, anche in presenza di testamento, il testatore può liberamente disporre della sola quota disponibile.
Di contro, la successione testamentaria è la tipologia di testamento che – come suggerisce lo stesso nome – si riferisce alla presenza di un documento con cui il testatore ha voluto esprimere le sue volontà, indicando quanta parte del patrimonio viene attribuita a specifici soggetti.
La figura dell’erede
Sulla base di quanto sopra, l’erede, cioè il soggetto che alla morte di una persona gli succede, può essere qualificato come:
- legittimo, se non vi è testamento e il soggetto (coniuge o parente entro il sesto grado civile) acquisisce l’eredità in base ad una diretta chiamata di legge;
- testamentario, se invece il soggetto chiamato alla successione lo diviene in seguito ad un’esplicita designazione contenuta nel testamento del defunto.
Dunque, nella successione legittima i beneficiari sono individuati dal codice civile, con l’art. 565 c.c. che pone il coniuge al primo posto dell’elenco dei successibili (ciò vale anche nel caso di un’unione civile, ma non per la convivenza). I figli succedono alla madre e al padre in parti uguali. Gli ascendenti succedono invece solamente se il de cuius muore senza lasciare prole.
L’elenco prioritario dei successori legittimi è dunque così ordinato:
1) coniuge (o persona unita civilmente) e discendenti del defunto, ossia i figli e i nipoti
2) agli ascendenti del defunto, come i genitori ed i nonni
3) ai collaterali del defunto, ad esempio fratelli e sorelle
4) ai parenti fino al sesto grado
5) in ultima istanza allo Stato.
Successione legittima coniuge senza figli
Ma che cosa accade in caso di successione legittima del coniuge senza figli?
Ebbene, all’altro coniuge spetta:
- in assenza di genitori, fratelli e sorelle del defunto, gli spetta il 100% del patrimonio
- se sono presenti uno o entrambi i genitori, al coniuge spettano 2/3 dell’eredità e 1/3 va ai genitori, anche se è uno solo
- se sono presenti fratelli e sorelle, al coniuge spettano 2/3 dell’eredità e 1/3 si divide tra fratelli (se i fratelli sono defunti i loro figli possono subentrare nell’eredità normalmente devoluta a favore dei propri genitori premorti)
- in presenza di genitori e fratelli e sorelle, al coniuge spettano sempre 2/3 dell’eredità e la restante quota è suddivisa 1/4 ai genitori e il resto è diviso in parti uguali per ciascun fratello.
Successione testamentaria coniuge senza figli
E nel caso in cui sia presente un testamento? In questo caso il de cuius può nominare il proprio coniuge come erede universale, o può disporre che alcune quote dell’eredità siano destinate ad altri. Nell’ipotesi di successione testamentaria, dunque, i fratelli e le sorelle del defunto non hanno alcun diritto sull’eredità.
Nell’ipotesi in cui ad essere beneficiari siano dei soggetti ascendenti, e questi sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità che sono previste per la successione legittima. Per esempio, se sono contemporaneamente presenti coniuge e ascendenti, la legge prevede che a questi spetta un quarto del patrimonio e al coniuge metà dello stesso. In ogni caso, al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione.
Accettazione e rinuncia dell’eredità
In questo tema, può essere utile compiere una piccola precisazione: alla morte del de cuius, infatti, il patrimonio ereditario non si trasferisce automaticamente agli eredi. Gli eredi sono dunque semplicemente “chiamati all’eredità”, potendo mantenere la facoltà di decidere se accettare o rinunciare all’eredità.
Fino a quando non vi è accettazione, non ci saranno ancora veri e propri eredi, ma solo chiamati all’eredità: i soggetti avranno poi fino a 10 anni di tempo per decidere, salvo che i termini non siano anticipati su decisione del giudice.
In questo senso, l’accettazione dell’eredità è lo strumento con cui il chiamato, in forma espressa o tacita, acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede. L’accettazione può essere di tipo espresso o tacio: il primo avviene con atto pubblico o scrittura privata, mentre nel secondo caso avviene mediante l’effettuazione di atti che presuppongono la volontà appunto di accettare e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere.
La rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il de cuius rinuncia alla sua qualità di erede. Può essere effettuata ogni in qualsiasi momento dopo l’apertura della successione (cioè dopo la morte del de cuius), ed entro 10 anni. Ha inoltre un effetto retroattivo, perché il soggetto rinunciante non è mai stato considerato erede.
Se però il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni del defunto, allora i termini si riducono: il soggetto avrà infatti 3 mesi dall’apertura della successione per fare l’inventario e altri 40 giorni per comunicare l’accettazione o la rinuncia all’eredità.
Ricordiamo infine che la rinuncia deve essere resa in forma solenne presso un notaio o un cancelliere del tribunale del luogo dove la persona che è deceduta aveva il suo ultimo domicilio, ai sensi dell’art. 519 c.c.. In tal modo sarà possibile effettuare la relativa annotazione sull’apposito registro delle successioni.