Scioglimento della comunione ereditaria: valido senza conguaglio?

Aprile 4, 2026
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Scioglimento della comunione ereditaria, cosa accade se non viene pagato il conguaglio ai coeredi?

Nel diritto successorio, la comunione ereditaria è uno stato temporaneo di comunione fra i coeredi, e la stessa si scioglie con un procedimento di divisione, che può essere giudiziale o concordato. Si discute in merito all’effetto che il pagamento del conguaglio riporta sulla validità e l’efficacia dello scioglimento della comunione ereditaria. E ci si chiede, nello specifico, se il pagamento del conguaglio, quindi, la somma che uno o più coeredi dovrebbero versare agli altri coeredi per rendere uguale il valore delle quote ereditarie tra loro, sia una condizione d’efficacia della sentenza di divisione, oppure se riporti degli effetti meramente obbligatori.

La comunione ereditaria e la sua eventuale divisione

La comunione ereditaria prende avvio con l’apertura della successione e si scioglie con la divisione dei beni, divisione che può avvenire per via giudiziale o stragiudiziale. La disciplina fondamentale della divisione ereditaria la si ritrova negli artt. 713 C.c. e seguenti. Ai sensi dell’art. 713, ciascun coerede ha il diritto a richiedere la divisione (regime di favor divisionis). La divisione, per come previsto dall’art. 757 C.c. detiene carattere dichiarativo e retroattivo, per cui ogni coerede è considerato successore nell’immediato dei beni ad egli assegnati, sin dal momento dell’apertura della successione. 

Occorre che venga mantenuta la proporzionalità nelle porzioni ereditarie assegnate anche laddove si tratti di distribuire beni in natura. In quei casi, se il valore di determinate porzioni si rivela superiore alla quota ereditaria effettiva del coerede, si rende necessario che il coerede medesimo paghi un conguaglio, con funzione compensativa delle differenze di valore tra le parti.

La natura del conguaglio e i suoi effetti

Possiamo dire, alla luce di quanto esposto sopra, che il conguaglio rappresenti uno strumento finalizzato a rendere certa l’equità fra i coeredi, i quali di frequente ricevono porzioni di valore diverso dalla quota di propria spettanza.

A tal proposito, la norma di riferimento consiste nell’art. 718 C.c., che contiene la previsione della possibilità di richiesta d’un pagamento in denaro, appunto per la finalità esposta. Per tutelare il presente diritto, la legge ha previsto la cd. “ipoteca legale del condividente” ex art. 2817 n. 2 C.c., a garanzia che il conguaglio venga effettivamente versato.

Ma, il pagamento del suddetto conguaglio, è da ritenere quale condizione sospensiva per l’efficacia del trasferimento della proprietà dei beni assegnati, o si tratta di un mero effetto obbligatorio? La differenza è rilevante perché, nell’ultimo caso, l’effetto obbligatorio può essere soddisfatto anche in un momento successivo. C’è da dire, su questo punto, che il fatto stesso che vi sia ipoteca legale a garanzia dell’adempimento, lascerebbe desumere che non dovrebbe trattarsi di condizione sospensiva. Diversamente, infatti, l’assegnatario potrebbe non adempiere mai e così renderebbe priva di effetti la divisione, e lo stesso provvedimento giudiziale, come ha concluso la Corte di Cassazione con la Sent. n. 1656/2017. Ma partiamo dal caso che ha originato l’ultima decisione della Suprema Corte al riguardo.  

Scioglimento della comunione ereditaria, il caso giudiziario

Nella fattispecie specifica che ci accingiamo a trattare, un erede aveva promosso un’azione giudiziale nei confronti d’altri due coeredi. La richiesta era quella che questi ultimi venissero condannati a rilasciare un edificio e dei beni mobili che rientravano nella proprietà di un’azienda. L’attore in giudizio domandava oltretutto il risarcimento danni dovuto a occupazione senza titolo dell’immobile. Lo scioglimento della comunione ereditaria avveniva quindi con pronuncia del Tribunale, con i beni aziendali attribuiti alla parte attrice in giudizio, mentre veniva disposto un conguaglio in favore dei convenuti.

Proprio i convenuti, a quel punto, lamentavano il mancato pagamento del conguaglio, ma sia in primo che in secondo grado venivano condannati a rilasciare il bene come richiesto dall’attore. Ciò anche se non aveva trovato accoglimento la domanda risarcitoria avanzata sempre dall’attore nei confronti dei convenuti.

In appello, il giudice aveva ritenuto che la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria fosse produttiva d’effetti reali col passaggio immediato della proprietà alla parte cui la stessa spettava, mentre il pagamento del conguaglio era da intendersi dagli effetti solamente obbligatori e, in quanto tale, non avrebbe potuto inficiare l’efficacia della divisione. È così che si è giunti al giudizio in Cassazione.

La posizione della Cassazione: effetti reali e obbligatori

A dire della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria assume degli effetti reali immediati. Quindi, dalla sentenza deriva il trasferimento della proprietà ai coeredi assegnatari. La Suprema Corte non ha pertanto ritenuto che il pagamento del conguaglio sia condizione d’efficacia per il suddetto trasferimento.

La pronuncia della Cassazione alla quale si opera qui riferimento è la Sent. n. 28730/2025. La stessa ha prodotto i seguenti enunciati:

  • La sentenza di divisione produce effetti reali, con immediato effetto traslativo dei beni, indipendentemente dal pagamento del conguaglio.
  • La statuizione relativa alla corresponsione del conguaglio ha effetti meramente obbligatori, da esercitare mediante le ordinarie azioni di soddisfazione del credito e non condizionanti l’efficacia del trasferimento di proprietà.

Per l’orientamento dato dalla Cassazione, oltre a non rivelarsi condizione per l’efficacia del trasferimento, il pagamento del conguaglio non è neppure un onere preliminare da rispettare perché la divisione stessa sia produttiva d’effetti.

La distinzione tra effetti reali e obbligatori

Ricordiamo, per una piena comprensione dell’impostazione delineata, la distinzione tra gli effetti reali e quelli obbligatori. Gli effetti reali sono quelli che attengono ai diritti reali, come nel caso del diritto di proprietà, ma anche in quello attinente al trasferimento di beni o della costituzione di diritti reali. Il fatto che la sentenza di divisione produca effetti reali immediati, principio riconosciuto dalla Cassazione, significa che trasferisce la proprietà dei beni assegnati ai coeredi, e il pagamento del conguaglio può essere successivo.

Gli effetti obbligatori, invece, attengono a obbligazioni di fare o di non fare, fra le cui obbligazioni rientrano anche il pagamento d’una somma di denaro. Se si pone che l’obbligo del pagamento del conguaglio è di natura obbligatoria, si parla del fatto che si registra un’obbligazione del coerede assegnatario al pagamento di una somma in denaro agli altri coeredi, ma che può avvenire successivamente, appunto.

A detta della Cassazione, dunque, l’obbligo relativo al pagamento del conguaglio può essere assolto anche successivamente, senza che con ciò si invalidi o ritardi l’effetto traslativo. Il ricorso dei convenuti, di conseguenza, ha trovato il rigetto della Suprema Corte, la quale ha anche condannato i convenuti medesimi al pagamento delle spese processuali.  

Scioglimento della comunione ereditaria, la giurisprudenza consolidata in materia

Si può parlare di una giurisprudenza consolidata della Cassazione sul tema. Vi sono infatti anche altre sentenze nelle quali la Suprema Corte si è espressa in tal senso. Un’altra sentenza sullo stesso tema, anch’essa molto recente, è la Sent. n. 19239/2025.

E, già con la Sent. n. 1656/2017, la Corte aveva chiarito che, seppure in presenza d’un conguaglio non ancora pagato, il trasferimento della proprietà ha luogo con un’efficacia immediata. Nella stessa occasione ha altresì statuito che occorre la tutela da eventuali inadempimenti, da realizzare mediante azioni di soddisfazione del credito. Ma, come la Corte ha fatto valere anche in questa pronuncia, il che non toglie validità alla divisione, né ne sospende l’efficacia. E, quanto alla sentenza di divisione che prevede la corresponsione del conguaglio, questa ha effetti meramente obbligatori (orientamento già affermato in Sent. 1656/2017, ma anche, precedentemente, in Sent. n. 22833/2006 della Cassazione).  

La distinzione tra la sentenza di scioglimento della comunione e la sentenza ex art. 2932 c.c.

Altro aspetto di rilievo attiene al confronto tra la sentenza di scioglimento della comunione ex art. 720 C.c. e la sentenza costitutiva ex art. 2932 C.c. che riguarda l’efficacia degli atti di vendita o d’altre tipologie di contratti.

  • Sentenza di scioglimento della comunione (art. 720 c.c.): produce effetti reali immediati sulla proprietà, con effetti retroattivi e senza che il pagamento del conguaglio costituisca condizione d’efficacia.
  • Sentenza ex art. 2932 c.c.: ha efficacia costitutiva, e, in quest’ipotesi, il pagamento del prezzo o del corrispettivo può equivalere a condizione d’efficacia. Se il compratore non paga il prezzo significa che non ha adempiuto alla controprestazione, e allora la sentenza costitutiva diviene inefficace, seppur l’inefficacia sia da constatare in un giudizio separato. Vi è da considerare che la sentenza costitutiva detiene lo stesso valore del contratto non concluso, e così come quest’ultimo ha un effetto reale subordinato alla corresponsione del prezzo, lo ha anche la sentenza costitutiva.

Se ne può concludere che l’efficacia della sentenza di scioglimento della comunione non è subordinata al pagamento del conguaglio. Mentre, nella sentenza costitutiva, questo può essere indicato come condizione d’efficacia.

Scioglimento della comunione ereditaria subordinata o meno al conguaglio, le conclusioni

L’impostazione della Cassazione vuole far sì che sussista la certezza dei rapporti giuridici, ed è a favore di una soluzione che sia veramente efficiente al fine di risolvere le controversie ereditarie. La stessa impostazione, infatti, tutela tanto il diritto dei coeredi alla ricezione delle quote di rispettiva spettanza che la stabilità dei trasferimenti patrimoniali.

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