Parliamo delle risultanze di indagini preliminari, di come queste possono essere utilizzate nella sede di un ulteriore processo. Una novitร si รจ appena affacciata riguardo alle modalitร per acquisire e valutare le prove nel processo civile. Ciรฒ con una particolare rilevanza nel momento in cui si tratti di fatti accertati in sede penale.
Da ultimo, รจ subentrata la Sentenza del Tribunale di Ferrara, in data 24 novembre 2025, n. 179, che eroga un chiarimento sulla possibilitร , per il giudice civile, a utilizzare le risultanze di atti dโindagine preliminare svolta in sede penale. Il che anche in assenza di un dibattimento critico, e ai fini di ricostruire i fatti e pronunciare condanne in materia di lavoro sfruttato.
Il quadro normativo di riferimento e l’uso di risultanze di indagini preliminari
Partiamo dal principio generale di cui allโart. 116 del Codice di Procedura Civile. Per esso, il giudice civile si pronunzia basandosi sulle prove acquisite nel processo, sulla base del principio del libero apprezzamento. La normativa, tuttavia, non รจ posta a disciplina specifica dellโimpiego di prove atipiche, cioรจ di quelle che provengono da fonti non tradizionalmente riconosciute nel processo civile.
E, proprio in mancanza di una tale disciplina, ci si puรฒ basare sullโorientamento giurisprudenziale al riguardo introdotto. Per il medesimo orientamento, il giudice puรฒ recepire, quali prove atipiche, le risultanze di quegli atti dโindagine preliminare svolti in sede penale. La condizione รจ che si tratti di risultanze idonee a fornire degli elementi giudiziali sufficienti e vengano sottoposte a un raffronto critico rispetto ad altre risultanze istruttorie (Cass. Sez. VI, ord. 2947/2023; Cass. Sez. lav., sent. 5317/2017).
Il caso in discussione
A presentare ricorso, dei lavoratori extracomunitari contro lโeffettivo datore di lavoro e il proprio braccio destro. Il datore di lavoro si avvaleva di una serie di societร fantoccio che figuravano titolari del trattamento, e il rapporto di lavoro era un fittizio servizio di facchinaggio. Si trattava in realtร di caporalato nelle lavorazioni nel settore agricolo. Non vi era rispetto di pause, riposi settimanali, orari di lavoro e retribuzione come da contrattazione collettiva nazionale.
Per la retribuzione, i proprietari detraevano dalla quota spettante ai lavoratori la maggiorazione corrisposta dagli imprenditori agricoli presso cui gli stessi eseguivano la propria manodopera, oltre ad un pagamento per lโalloggio messo a disposizione dei prestatori di lavoro (anche in assenza del rispetto di norme igienico-sanitarie). Le condizioni dellโalloggio erano di sovraffollamento, ed era previsto un pagamento di 120 euro mensili. Erano inoltre decurtate dalla paga anche le spese per il vitto. Ai lavoratori, in definitiva, rimaneva circa il 30% di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
I convenuti in giudizio sostenevano che, vista la mancanza di prove documentali, le testimonianze avrebbero sรฌ avuto rilevanza indiziaria, ma la stessa non sarebbe stata sufficiente a dimostrare un rapporto di sfruttamento.
Vi era stata una sentenza penale con lo stesso capo dโimputazione, ma la parte, dinanzi al giudice del lavoro, contestava che quella sentenza era stata emessa ex art. 444 c.p.p., dunque sulla scorta di un patteggiamento. Vi era stato dunque accordo per una sanzione ridotta, ed era stato evitato il dibattimento. Rimanevano comunque le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale. ย
Risultanze di indagini preliminari, la sentenza del Tribunale di Ferrara
Si puรฒ dire che, la pronuncia del Tribunale di Ferrara, si collochi nel filone giurisprudenziale a cui si รจ operato in precedenza riferimento, e ha chiarito in merito i punti sottostanti.
- Il giudice civile puรฒ legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche, fra le quali le risultanze di atti delle indagini preliminari in sede penale, qualora risultino sufficienti e non smentite da un confronto critico con altre risultanze istruttorie.
- La produzione di atti dโindagine penale, anche senza il vaglio critico del dibattimento, รจ idonea a trovare impiego nel processo civile, poichรฉ il contraddittorio sโinstaura mediante la produzione di detti atti e la valutazione critica operata dalle parti. In ciรฒ non si ravvisa neppure una violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.p., come fatto notare dalla stessa Corte di Ferrara nella sentenza.
Il Tribunale di Ferrara ha, nello specifico, ritenuto che le risultanze del procedimento penale, fra cui si annoverano le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di testimoni, siano sufficienti alla dimostrazione dellโesistenza di un rapporto di lavoro subordinato illecito. Un rapporto lavorativo contraddistinto quindi da sfruttamento, in assenza di contratti formali e con condizioni lavorative inique per il lavoratore.
Il procedimento e le risultanze probatorie
Nel procedimento tenuto dinanzi la Corte di Ferrara, sono stati acquisiti atti provenienti da unโindagine penale, fra cui la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del Codice di Procedura Penale. Sono stati dunque accertati nel processo i seguenti fatti:
- La presenza di unโorganizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro, che si avvaleva di una modalitร dโintermediazione illecita e dellโuso di societร -fantoccio.
- La sistematica violazione delle normative in materia di lavoro e di condizioni igienico-sanitarie.
- La manipolazione delle retribuzioni, per mezzo di trattenute illecite e pagamento โin neroโ, con lโintermediazione qui di un sistema di societร paravento come Alfa Srl. Complesso di societร che risponde in solido con gli organizzatori di fatto.
Il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, ha allora utilizzato le risultanze processuali pervenute, integrate con dichiarazioni di altri lavoratori, a scopo di riconoscere la natura subordinata del rapporto e condannare i convenuti in giudizio al pagamento delle differenze retributive rispetto ai trattamenti effettivamente erogati in una condizione di sfruttamento.
Valutazione delle prove atipiche e principio del contraddittorio
Punto fondamentale ha riguardato la possibilitร alla contestazione delle risultanze di atti dโindagine preliminare nel giudizio civile. Sono atti che si considerano prove atipiche, ma lโacquisizione dei suddetti nel processo dร modo alle parti dโesercitare il contraddittorio, contestare i fatti e consentire cosรฌ che vengano sottoposti a valutazione critica della corte giudicante.
Un principio che si fonda in realtร sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale:
- Le prove atipiche, tra cui le risultanze di atti delle indagini preliminari, sono utilizzabili purchรฉ offrano elementi sufficienti e vengano confrontate con altre risultanze.
- La mancanza di un vaglio critico nel procedimento penale non รจ dโostacolo allโimpiego delle medesime risultanze nel processo civile, dato che il contraddittorio si realizza proprio con la produzione e la contestazione di tali atti.
Il ruolo delle societร paravento e la responsabilitร solidale
Il ruolo delle societร paravento, dunque delle societร -fantoccio, รจ un altro aspetto chiave. Esse operavano in qualitร di strumenti giuridici per mascherare i rapporti di sfruttamento. La sentenza ha messo in luce che Alfa Srl, che fra le societร convenute รจ stata indicata formalmente quale parte datrice di lavoro nel caso dei lavoratori ricorrenti, in realtร era uno strumento usato dallโorganizzazione illecita. Inoltre, che la responsabilitร si estende in solido a tale societร , a riconoscimento della natura di questa di societร paravento con funzione, appunto, di copertura. E qui si rinviene il principio, di consolidata giurisprudenza, sulla responsabilitร solidale tra la societร di fatto e le societร formalmente costituite, nel momento in cui queste sono mezzi di attivitร illecite.
Dalle fonti documentali delle risultanze istruttorie del procedimento penale, dunque, si รจ ricostruito il sistema fondato sulle anzidette iniquitร , quindi dalle testimonianze รจ stato ricostruito il sistema di pagamenti in nero e di trattenute illegittime per vitto e alloggio, oltre che alle mancate osservazioni di un orario consono di lavoro. I convenuti sono quindi stati condannati, in solido con Alfa Srl, al pagamento delle differenze retributive.
Conclusioni sull’impiego di risultanze di indagini preliminari
In definitiva, la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara va a costituire ora un importante precedente nellโutilizzo delle prove atipiche nel processo civile, specificamente per cause relative allo sfruttamento di lavoro. Si era partiti al riguardo dal principio espresso dalla Cassazione, per cui il sistema giuridico italiano permette il contraddittorio anche su prove di provenienza da fonti non tradizionali. La finalitร รจ quella del rafforzamento delle indagini per il contrasto ai reati, in tal caso, di sfruttamento sul lavoro e intermediazione illecita.
Il giudice, in questo modo, si ritrova con una capacitร superiore nellโaccertamento di fatti complessi e di tutela dei lavoratori sfruttati. Cโรจ da dire che lโapproccio in questione potrebbe estendersi nellโuso, nella giurisprudenza di merito, anche per lโaccertamento di altre fattispecie di reato. ย