Le risultanze di indagini preliminari, una prova nella causa di lavoro

Gennaio 30, 2026
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Risultanze di indagini preliminari, possono essere impiegate in una causa civile di lavoro?

Parliamo delle risultanze di indagini preliminari, di come queste possono essere utilizzate nella sede di un ulteriore processo. Una novitร  si รจ appena affacciata riguardo alle modalitร  per acquisire e valutare le prove nel processo civile. Ciรฒ con una particolare rilevanza nel momento in cui si tratti di fatti accertati in sede penale.

Da ultimo, รจ subentrata la Sentenza del Tribunale di Ferrara, in data 24 novembre 2025, n. 179, che eroga un chiarimento sulla possibilitร , per il giudice civile, a utilizzare le risultanze di atti dโ€™indagine preliminare svolta in sede penale. Il che anche in assenza di un dibattimento critico, e ai fini di ricostruire i fatti e pronunciare condanne in materia di lavoro sfruttato.

Il quadro normativo di riferimento e l’uso di risultanze di indagini preliminari

Partiamo dal principio generale di cui allโ€™art. 116 del Codice di Procedura Civile. Per esso, il giudice civile si pronunzia basandosi sulle prove acquisite nel processo, sulla base del principio del libero apprezzamento. La normativa, tuttavia, non รจ posta a disciplina specifica dellโ€™impiego di prove atipiche, cioรจ di quelle che provengono da fonti non tradizionalmente riconosciute nel processo civile.

E, proprio in mancanza di una tale disciplina, ci si puรฒ basare sullโ€™orientamento giurisprudenziale al riguardo introdotto. Per il medesimo orientamento, il giudice puรฒ recepire, quali prove atipiche, le risultanze di quegli atti dโ€™indagine preliminare svolti in sede penale. La condizione รจ che si tratti di risultanze idonee a fornire degli elementi giudiziali sufficienti e vengano sottoposte a un raffronto critico rispetto ad altre risultanze istruttorie (Cass. Sez. VI, ord. 2947/2023; Cass. Sez. lav., sent. 5317/2017).

Il caso in discussione

A presentare ricorso, dei lavoratori extracomunitari contro lโ€™effettivo datore di lavoro e il proprio braccio destro. Il datore di lavoro si avvaleva di una serie di societร  fantoccio che figuravano titolari del trattamento, e il rapporto di lavoro era un fittizio servizio di facchinaggio. Si trattava in realtร  di caporalato nelle lavorazioni nel settore agricolo. Non vi era rispetto di pause, riposi settimanali, orari di lavoro e retribuzione come da contrattazione collettiva nazionale.

Per la retribuzione, i proprietari detraevano dalla quota spettante ai lavoratori la maggiorazione corrisposta dagli imprenditori agricoli presso cui gli stessi eseguivano la propria manodopera, oltre ad un pagamento per lโ€™alloggio messo a disposizione dei prestatori di lavoro (anche in assenza del rispetto di norme igienico-sanitarie). Le condizioni dellโ€™alloggio erano di sovraffollamento, ed era previsto un pagamento di 120 euro mensili. Erano inoltre decurtate dalla paga anche le spese per il vitto. Ai lavoratori, in definitiva, rimaneva circa il 30% di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

I convenuti in giudizio sostenevano che, vista la mancanza di prove documentali, le testimonianze avrebbero sรฌ avuto rilevanza indiziaria, ma la stessa non sarebbe stata sufficiente a dimostrare un rapporto di sfruttamento.

Vi era stata una sentenza penale con lo stesso capo dโ€™imputazione, ma la parte, dinanzi al giudice del lavoro, contestava che quella sentenza era stata emessa ex art. 444 c.p.p., dunque sulla scorta di un patteggiamento. Vi era stato dunque accordo per una sanzione ridotta, ed era stato evitato il dibattimento. Rimanevano comunque le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale. ย 

Risultanze di indagini preliminari, la sentenza del Tribunale di Ferrara

Si puรฒ dire che, la pronuncia del Tribunale di Ferrara, si collochi nel filone giurisprudenziale a cui si รจ operato in precedenza riferimento, e ha chiarito in merito i punti sottostanti.

  • Il giudice civile puรฒ legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche, fra le quali le risultanze di atti delle indagini preliminari in sede penale, qualora risultino sufficienti e non smentite da un confronto critico con altre risultanze istruttorie.
  • La produzione di atti dโ€™indagine penale, anche senza il vaglio critico del dibattimento, รจ idonea a trovare impiego nel processo civile, poichรฉ il contraddittorio sโ€™instaura mediante la produzione di detti atti e la valutazione critica operata dalle parti. In ciรฒ non si ravvisa neppure una violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.p., come fatto notare dalla stessa Corte di Ferrara nella sentenza.

Il Tribunale di Ferrara ha, nello specifico, ritenuto che le risultanze del procedimento penale, fra cui si annoverano le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di testimoni, siano sufficienti alla dimostrazione dellโ€™esistenza di un rapporto di lavoro subordinato illecito. Un rapporto lavorativo contraddistinto quindi da sfruttamento, in assenza di contratti formali e con condizioni lavorative inique per il lavoratore.

Il procedimento e le risultanze probatorie

Nel procedimento tenuto dinanzi la Corte di Ferrara, sono stati acquisiti atti provenienti da unโ€™indagine penale, fra cui la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del Codice di Procedura Penale. Sono stati dunque accertati nel processo i seguenti fatti:

  • La presenza di unโ€™organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro, che si avvaleva di una modalitร  dโ€™intermediazione illecita e dellโ€™uso di societร -fantoccio.
  • La sistematica violazione delle normative in materia di lavoro e di condizioni igienico-sanitarie.
  • La manipolazione delle retribuzioni, per mezzo di trattenute illecite e pagamento โ€˜in neroโ€™, con lโ€™intermediazione qui di un sistema di societร  paravento come Alfa Srl. Complesso di societร  che risponde in solido con gli organizzatori di fatto.

Il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, ha allora utilizzato le risultanze processuali pervenute, integrate con dichiarazioni di altri lavoratori, a scopo di riconoscere la natura subordinata del rapporto e condannare i convenuti in giudizio al pagamento delle differenze retributive rispetto ai trattamenti effettivamente erogati in una condizione di sfruttamento.

Valutazione delle prove atipiche e principio del contraddittorio

Punto fondamentale ha riguardato la possibilitร  alla contestazione delle risultanze di atti dโ€™indagine preliminare nel giudizio civile. Sono atti che si considerano prove atipiche, ma lโ€™acquisizione dei suddetti nel processo dร  modo alle parti dโ€™esercitare il contraddittorio, contestare i fatti e consentire cosรฌ che vengano sottoposti a valutazione critica della corte giudicante.

Un principio che si fonda in realtร  sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale:

  • Le prove atipiche, tra cui le risultanze di atti delle indagini preliminari, sono utilizzabili purchรฉ offrano elementi sufficienti e vengano confrontate con altre risultanze.
  • La mancanza di un vaglio critico nel procedimento penale non รจ dโ€™ostacolo allโ€™impiego delle medesime risultanze nel processo civile, dato che il contraddittorio si realizza proprio con la produzione e la contestazione di tali atti.

Il ruolo delle societร  paravento e la responsabilitร  solidale

Il ruolo delle societร  paravento, dunque delle societร -fantoccio, รจ un altro aspetto chiave. Esse operavano in qualitร  di strumenti giuridici per mascherare i rapporti di sfruttamento. La sentenza ha messo in luce che Alfa Srl, che fra le societร  convenute รจ stata indicata formalmente quale parte datrice di lavoro nel caso dei lavoratori ricorrenti, in realtร  era uno strumento usato dallโ€™organizzazione illecita. Inoltre, che la responsabilitร  si estende in solido a tale societร , a riconoscimento della natura di questa di societร  paravento con funzione, appunto, di copertura. E qui si rinviene il principio, di consolidata giurisprudenza, sulla responsabilitร  solidale tra la societร  di fatto e le societร  formalmente costituite, nel momento in cui queste sono mezzi di attivitร  illecite.

Dalle fonti documentali delle risultanze istruttorie del procedimento penale, dunque, si รจ ricostruito il sistema fondato sulle anzidette iniquitร , quindi dalle testimonianze รจ stato ricostruito il sistema di pagamenti in nero e di trattenute illegittime per vitto e alloggio, oltre che alle mancate osservazioni di un orario consono di lavoro. I convenuti sono quindi stati condannati, in solido con Alfa Srl, al pagamento delle differenze retributive.

Conclusioni sull’impiego di risultanze di indagini preliminari

In definitiva, la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara va a costituire ora un importante precedente nellโ€™utilizzo delle prove atipiche nel processo civile, specificamente per cause relative allo sfruttamento di lavoro. Si era partiti al riguardo dal principio espresso dalla Cassazione, per cui il sistema giuridico italiano permette il contraddittorio anche su prove di provenienza da fonti non tradizionali. La finalitร  รจ quella del rafforzamento delle indagini per il contrasto ai reati, in tal caso, di sfruttamento sul lavoro e intermediazione illecita.

Il giudice, in questo modo, si ritrova con una capacitร  superiore nellโ€™accertamento di fatti complessi e di tutela dei lavoratori sfruttati. Cโ€™รจ da dire che lโ€™approccio in questione potrebbe estendersi nellโ€™uso, nella giurisprudenza di merito, anche per lโ€™accertamento di altre fattispecie di reato. ย 

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