Il direttore dei lavori è responsabile per difetti come quelli d’impermeabilizzazione? Molto rilevante, nel settore delle costruzioni, il tema della responsabilità per difetti e infiltrazioni, specie nel momento in cui gli stessi vizi sono compromettenti per la funzionalità e la salubrità di un immobile. Ci si è chiesto se il direttore dei lavori possa essere chiamato a rispondere per dei difetti gravi che derivino da carenze esecutive, nel caso in via solidale con l’appaltatore.
Normativa di riferimento e principi generali
Cominciamo con l’inquadrare quella che è la normativa di riferimento in materia. L’art. 1669 del Codice Civile è la disposizione che disciplina la garanzia decennale per i gravi vizi delle costruzioni immobiliari. Esso prevede che l’appaltatore risponda per vizi tali da rendere l’immobile totalmente o parzialmente inservibile, o vizi che presentino pericoli di rovina o dei gravi difetti, nel termine di dieci anni dall’ultimazione dei lavori. Quella di cui si parla è una responsabilità di tipo extracontrattuale, da configurare in termini di responsabilità da fatto illecito, e nella quale vige una presunzione iuris tantum di colpa sull’appaltatore e i collaboratori di questi. In pratica, per la presunzione iuris tantum spetta alla parte sulla quale grava la presunzione di colpevolezza dimostrare il contrario. Trattasi quindi d’una presunzione che può essere superata.
Altra disposizione codicistica a disciplina della materia è l’art. 2055 C.c., per il quale i soggetti che hanno preso parte alla costruzione di un’opera sono responsabili in solido per i danni derivanti da difetti e costituenti dei gravi vizi dell’immobile. La responsabilità solidale è estesa altresì al direttore dei lavori, nel momento in cui si dimostra che costui abbia omesso d’esercitare un’adeguata vigilanza nelle fasi cruciali dell’esecuzione.
Il direttore dei lavori è responsabile per obblighi di vigilanza e controllo?
Il direttore dei lavori è incaricato d’assicurare il rispetto delle norme tecniche, come anche delle specifiche progettuali e delle cautele rivolte ad evitare i difetti costruttivi. L’obbligazione principale in capo alla suddetta figura è di mezzi e non di risultato, fermo restando che la natura tecnica dell’opera esige un elevato livello di controllo, in particolar modo nelle fasi esecutive d’interventi critici come possono essere l’impermeabilizzazione, le pendenze e i sistemi di drenaggio.
Per la giurisprudenza consolidata, grazie alla pronuncia da ultimo intercorsa da parte della Cassazione (come avremo modo d’osservare a breve), il direttore dei lavori non è tenuto ad essere presente con costanza giornaliera in cantiere, ma comunque a espletare un controllo periodico e qualificato, ed ha il potere d’impartire ordini e segnalare anomalie. Egli fa fronte ai doveri di vigilanza con visite periodiche, verifiche di conformità di materiali e lavorazioni, e col monitoraggio delle fasi essenziali del cantiere. Il fatto che manche l’alta sorveglianza richiesta, qualora ciò si verifichi, configura una condotta colposa, e fa sì che il direttore dei lavori sia responsabile anche dei difetti che eventualmente si manifestano successivamente.
La vicenda all’origine della pronuncia della Cassazione
Nel caso di specie, una coppia ha lamentato, per l’immobile acquistato pochi anni prima, dei vizi quali infiltrazioni d’acqua di provenienza dal piano interrato e che giungevano fino al ripostiglio, bagno, antibagno e cantina. Si riscontravano oltretutto delle muffe nel soggiorno e in camera da letto. Nel frattempo il costruttore era deceduto, e pertanto la coppia ha citato in giudizio gli eredi, oltre al direttore dei lavori, in quanto ritenevano anch’egli responsabile. I vizi erano dai ricorrenti attribuiti alla “errata impermeabilizzazione del solaio, inadeguata pendenza della pavimentazione sovrastante, assenza di drenaggio nel muro contro terra e ponti termici dovuti alla carenza di materiale isolante”.
Si è trattato indubbiamente di vizi tali da compromettere salubrità e durata dell’ambiente, e l’immobile era così inabitabile. La coppia ha allora richiesto per via giudiziale i danni sulla base degli artt. 1669 e 2055 C.c. In primo grado era stata riconosciuta esclusivamente la responsabilità della ditta, condannata in quella sede a pagare 48 mila euro di risarcimento. Al tempo stesso, era stata rigettata la domanda risarcitoria contro l’ingegnere che aveva assunto la direzione dei lavori. Sul punto, a detta dei giudici i vizi attenevano a delle lavorazioni elementari e non a errori sul piano progettuale.
Gli attori ritenevano comunque che vi fosse una responsabilità del direttore dei lavori a vigilare, anche se per i magistrati i difetti inerivano, dal testo della sentenza, ad “attività meramente esecutive, elementari e subordinate al controllo di figure diverse dal direttore dei lavori”. La coppia ha allora operato il ricorso per Cassazione.
Il direttore dei lavori è responsabile, motivazione e motivazione apparente
Nei giudizi di primo e secondo grado, i giudici avevano escluso la responsabilità del direttore dei lavori. Avevano infatti ritenuto che i vizi fossero da ricondurre ad attività elementari, subordinate al controllo d’altre figure e quindi non da imputare al direttore dei lavori. La Cassazione ha definito la motivazione posta in essere come apparente, dato che non spiegava con adeguatezza perché i difetti lamentati, impermeabilizzazioni e pendenze, fossero da considerare lavorazioni di scarso rilievo in rapporto all’obbligo di vigilanza del direttore.
La motivazione, per la Suprema Corte, avrebbe dovuto essere chiara e comprensibile, mentre così sarebbe soltanto “apparente” come la Cassazione medesima l’ha definita. In termini pratici, si ha di fronte una motivazione che rende inapplicabile il ragionamento logico-giuridico alla concreta fattispecie.
Per la Corte di Cassazione, proprio la mancata motivazione adeguata ha comportato la nullità del provvedimento. La sentenza è stata pertanto cassata e rinviata alla Corte d’Appello, che dovrà attenersi al principio espresso qui trattato.
Sentenza Cassazione n. 27995/2025: i punti salienti
Ad apportare una chiarificazione fondamentale, inerente alla responsabilità del direttore dei lavori per gravi carenze nell’esecuzione dei lavori medesimi, ci ha pensato allora la Sentenza della Corte di Cassazione n. 27995/2025. Tracciamo un quadro esaustivo di quanto riportato dalla Cassazione nella propria sentenza, e quindi dei punti chiariti:
- L’appaltatore e il direttore dei lavori sono le figure responsabili in solido per i gravi vizi, anche se questi ultimi sono derivanti da carenze esecutive, come avviene nei casi d’impermeabilizzazioni difettose o pendenze errate.
- La responsabilità solidale si fonda sulla combinazione degli artt. 1669 c.c., 1176 c.c. e 2055 c.c. La stessa si applica anche se i difetti sono da ricondurre a carenze di vigilanza del professionista.
- Il livello di controllo richiesto al direttore dei lavori non corrisponde a una presenza giornaliera, ma ad un controllo periodico e qualificato nel corso delle fasi fondamentali del cantiere, con potere d’impartire ordini e segnalare anomalie.
- La mancata vigilanza, in particolare sulle operazioni di impermeabilizzazione e sulla corretta realizzazione delle pendenze, integra una condotta colposa e comporta l’attribuzione di responsabilità, anche in via solidale.
Implicazioni pratiche e conclusioni
Dalla pronuncia della Cassazione si può trarre la conclusione che il direttore dei lavori non è solamente responsabile sotto il profilo formale della conformità delle lavorazioni, bensì detiene anche l’obbligo a esercitare un controllo attivo e qualificato sulle fasi di realizzazioni più delicate, tra le quali l’impermeabilizzazione e le pendenze rientrano. Se il direttore dei lavori omette la vigilanza, è una mancanza che genera responsabilità in solido tra tale figura e l’appaltatore. E senza escludere i casi in cui i difetti sono per principio attribuibili all’appaltatore, perché ciò non esonera il direttore dei lavori dall’adempimento dei propri doveri di vigilanza.
Per concludere, occorre che il direttore dei lavori adotti un atteggiamento d’alta sorveglianza, documenti accuratamente le verifiche compiute in cantiere con le anomalie nell’eventualità riscontrate. Il direttore dovrebbe, cioè, dimostrare d’aver svolto il ruolo che gli attiene con tutta la diligenza richiesta. In tal modo tutelerà la propria posizione, e non incorrerà in responsabilità che incidono sulla propria sfera economica, ma anche reputazionale.
Se vogliamo esprimere in sintesi il principio chiarito per via della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del direttore dei lavori per difetti gravi d’impermeabilizzazione e infiltrazioni, in particolar modo in presenza di carenze esecutive, viene riconosciuta come solidale con l’appaltatore; sempre che si dimostri che il professionista (il direttore dei lavori) abbia omesso l’esercizio di un’alta sorveglianza nelle fasi cruciali dell’opera.