I doveri del gestore di marketplace, la sentenza C-492/23

Dicembre 30, 2025
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Chiariti i doveri del gestore di marketplace per la Corte di Giustizia dell'UE

Una nuova sentenza ha chiarito quelli che sono i doveri di un gestore di marketplace. Nellโ€™epoca che stiamo attraversando, la crescita dei marketplace digitali e delle piattaforme dโ€™annunci ha apportato una rivoluzione al modo di vendere, acquistare e condividere informazioni. Unโ€™evoluzione, quella menzionata, che ha sollevato delle importanti questioni giuridiche in materia di responsabilitร  dei gestori delle suddette piattaforme. E ciรฒ, specie relativamente alla tutela dei dati personali e alla prevenzione di contenuti illeciti pubblicati dagli utenti. La sentenza C-492/23 sul tema, pronunciata dalla Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea (GCUE), si pone quale punto di svolta nellโ€™ambito. Essa chiarisce il quadro normativo e gli obblighi che gravano sui gestori di marketplace, per lโ€™appunto.ย ย 

Il caso Russmedia Digital

In questo mese di dicembre 2025, la CGUE ha pronunciato la sentenza nella causa dovโ€™รจ stata coinvolta la societร  rumena Russmedia Digital. La vicenda รจ nata da un annuncio, pubblicato senza consenso, di una donna. Lโ€™annuncio in questione riportava foto e numero di telefono della donna, e presentava la medesima come falsamente disponibile per servizi sessuali. La piattaforma Russmedia Digital, piattaforma rumena dโ€™annunci, aveva provveduto alla rimozione dellโ€™annuncio a seguito della segnalazione intervenuta della diretta interessata, e aveva cancellato i dati nel giro di unโ€™ora. Ma ormai il danno era stato fatto, poichรฉ quegli stessi contenuti erano nel frattempo stati diffusi su altri siti.

Elemento centrale nella disputa ha riguardato la responsabilitร  del gestore del marketplace per i contenuti pubblicati dagli utenti. La causa avanzata dalla donna, dopo un primo grado di giudizio, รจ stata sottoposta alla Corte dโ€™Appello di Cluj, e questโ€™ultima ha deciso di richiedere lโ€™interpretazione della Corte di Giustizia UE. Domanda fondamentale, posta in merito alla Corte europea, รจ se il gestore di piattaforme online possa invocare lo scudo dellโ€™hosting provider di cui agli artt. 12-15 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul Commercio Elettronico), onde evitare che gli venga attribuita responsabilitร  sui dati personali pubblicati sulla propria piattaforma. O, diversamente, se in presenza di una partecipazione attiva, condotta dalla piattaforma, nella generazione, diffusione o moderazione dei contenuti, la responsabilitร  dovesse estendersi al medesimo soggetto titolare della piattaforma.

La qualifica di Titolare del Trattamento e la prevalenza del GDPR

Sul punto la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, per i fini del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il gestore di un marketplace รจ da qualificarsi a tutti gli effetti come titolare del trattamento dei dati personali che gli annunci pubblicitari contengono. La definizione di titolare, data dalla Corte, รจ in conformitร  a quanto previsto dallโ€™art. 4, punto 7, GDPR, e corrisponde al soggetto che determina le finalitร  e i mezzi del trattamento dati.

Nel caso avvenuto e sottoposto allโ€™attenzione della Corte, la stessa ha fatto notare nel verdetto che, sono sรฌ gli utenti gli autori dei contenuti, ma รจ il gestore della piattaforma che dovrebbe compiere scelte tecniche e organizzative per un controllo effettivo su modalitร  di trattamento e diffusione dei dati. Il titolare della piattaforma assume conseguentemente anche la qualitร  di titolare del trattamento. E la sua รจ una figura che quindi รจ tenuta al rispetto di tutti gli obblighi del GDPR. In questi sono compresi gli obblighi attinenti alle categorie di dati sensibili, di cui allโ€™art. 9 del GDPR.

La figura del titolare della piattaforma, nella concezione prevalente, sarebbe stata quella di semplice โ€œhosting providerโ€, ovvero di un custode passivo dei contenuti. Ma questโ€™ultima รจ una nozione che non puรฒ trovare applicazione nel momento in cui il gestore partecipa attivamente alla pubblicazione e diffusione degli annunci. E la normativa europea prevede che la responsabilitร  del titolare del trattamento prevalga sulla protezione offerta dalla direttiva in ambito e-commerce (Direttiva sul Commercio Elettronico). Questa tutela i prestatori di servizi della societร  dellโ€™informazione che operano appunto quali โ€œhosting providerโ€, passivamente.

Gli obblighi al gestore di marketplace di controllo preventivo sui dati sensibili

Sempre nel merito di quanto stabilito con la sentenza in sede europea, essa impone ai gestori di marketplace degli obblighi piuttosto stringenti, cui i medesimi soggetti dovrebbero far fronte prima della pubblicazione dโ€™annunci contenenti dati personali, in particolar modo se si tratta di dati sensibili. Ecco a seguire gli obblighi anzidetti:

  1. Riconoscimento e filtraggio dei dati sensibili. Sul gestore grava lโ€™onere dโ€™adottare sistemi tecnici e organizzativi (automatici, semi-automatici o manuali) che possano individuare preventivamente annunci che contengono dati sensibili, con riferimento, ad esempio, a informazioni sulla salute, orientamento sessuale, opinioni politiche, religione, genetica o dati biometrici. Con tali sistemi si possono bloccare in fase di pubblicazione contenuti potenzialmente lesivi.
  2. Verifica dellโ€™identitร  e del consenso. Prima che venga pubblicato un annuncio inclusivo di dati sensibili, al gestore spetta di verificare che lโ€™inserzionista sia effettivamente la persona interessata, o che abbia espresso un consenso esplicito e documentato. La verifica puรฒ avvenire mediante procedure dโ€™identitร  affidabili, come lโ€™upload di documenti di riconoscimento. Si necessita, inoltre, che la verifica rispetti i requisiti di validitร  del GDPR, tra i quali la forma esplicita del consenso (di cui allโ€™art. 4, par. 11, e art. 7 GDPR).
  3. Misure di protezione post-pubblicazione. Lโ€™obbligo di protezione รจ esteso anche ai dati dopo esser stati pubblicati. Il gestore dovrร  implementare misure tecniche e organizzative adeguate per impedire che i contenuti, in seguito alla pubblicazione, vengano copiati, ripubblicati o diffusi su altri siti senza autorizzazione. Ci si puรฒ avvalere in ciรฒ di sistemi anti-scraping, watermarking, o tecnologie di blocco dellโ€™estrazione di contenuti, cosรฌ da ridurre i rischi di diffusione non autorizzata.

La necessaria adeguatezza delle misure

Come anticipato, sono obblighi stringenti, e anche di difficile attuazione. Gli stessi esigono una valutazione specifica del rischio, commisurata alla dimensione e alle capacitร  dellโ€™operatore. Se la Corte UE ha affermato che le misure debbano essere โ€œadeguateโ€, ciรฒ significa che non esiste una sola soluzione che possa essere valida per tutti, ma piuttosto si tratta di scegliere tra pratiche che possono conformarsi a una data piattaforma, di caso in caso. ย 

Questioni aperte sul compimento dei doveri del gestore di marketplace

Vi sono delle questioni aperte in merito allโ€™applicazione pratica di quanto richiesto. Innanzitutto, la precisione degli strumenti automatici dโ€™individuazione dei dati sensibili, in quanto non รจ detto che si riveli sempre come impeccabile. Si incorre infatti in un tasso di probabilitร  dโ€™errore del sistema automatico, ma รจ importante che si tratti di un tasso accettabile. E inoltre si puรฒ verificare, sempre nellโ€™automaticitร , un determinato livello di falsi positivi, cioรจ dati che possono esser riconosciuti come sensibili dal sistema automatico ma che invece non sono soggetti a questa qualificazione. ย 

Cโ€™รจ poi la questione relativa alle modalitร  di verifica degli utenti, che dovrร  essere puntuale e affidabile. Altra questione ancora attiene alla scalabilitร  delle misure di controllo, poichรฉ piattaforme di grandi dimensioni dovranno mettere in atto delle misure che possano coprire milioni di annunci, contrariamente al piccolo marketplace, che potrร  permettersi delle misure molto piรน blande e proporzionate. Ci si pone anche lโ€™interrogativo se fare ricorso a tecnologie piรน avanzate rispetto ai sistemi di watermarking e anti-scraping, e qui ci sarebbe da valutare il rapporto costo/efficacia. Da ultimo, non si puรฒ non segnalare il fatto che la responsabilitร  non termina con la prevenzione, ma prosegue anche nel monitoraggio continuo e nella gestione delle violazioni, laddove avvengano.

Dalla sentenza si possono pertanto trarre delle linee guida per un approccio che comunque dovrร  essere ponderato in relazione al caso concreto. Quel che la sentenza vuole promuovere รจ un modello dโ€™accountability integrativo della protezione dei dati a partire giร  dalla progettazione (privacy by design).

Conclusioni sui doveri del gestore di marketplace

Con la pronuncia della CGUE si รจ avuto un cambio di paradigma. I marketplace, dโ€™ora in avanti, non potranno piรน considerarsi delle piattaforme neutre o passive, e come tali esenti da responsabilitร  per i dati personali. La responsabilitร  del gestore si estende ora alla totalitร  delle fasi del trattamento, dalla pubblicazione alla protezione post-pubblicazione, con un annesso dovere di controllo preventivo e continuo.

Emerge, nel quadro attuale, una forte responsabilitร  condivisa tra lโ€™utente e la piattaforma, ed emerge altresรฌ che la tutela dei dati personali travalica ora il mero adempimento formale, e diventa presupposto per lโ€™espletamento di una attivitร  online legittima. ย 

La sentenza C-492/23 ha indicato che il modello di piattaforma โ€œneutraleโ€, priva di controlli adeguati preventivi e successivi allโ€™inserimento di dati, non รจ piรน da potersi ritenere compatibile coi principi europei di protezione dei dati. Quello imposto ora ai gestori di marketplace รจ allora un ruolo attivo e responsabile. Ed รจ stabilito che solo cosรฌ sarร  conforme alle normative vigenti.

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