È stata approvata, in via definitiva, la disposizione che interviene sulla disciplina della circolazione degli immobili di provenienza donativa, eliminando il rischio per il terzo acquirente di essere destinatario dell’azione di restituzione da parte dei legittimari.
La riforma recepisce una proposta che il Consiglio Nazionale del Notariato sosteneva da oltre un decennio e segna una inversione di tendenza nella costruzione dei rapporti tra azione di riduzione e tutela del terzo avente causa.ì
Viene esclusa la possibilità per i legittimari lesi di esperire l’azione reale di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dell’immobile donato.
La tutela del legittimario non è ovviamente soppressa, ma ricondotta esclusivamente su di un piano obbligatorio:
- il legittimario leso conserva un diritto di credito nei confronti del donatario;
- viene meno la possibilità di recuperare il bene in natura nei confronti dei successivi
aventi causa a titolo oneroso.
Il sistema viene così riallineato secondo una netta distinzione tra: - piano successorio (rapporti donante–donatario–legittimari);
- piano circolatorio (tutela dell’affidamento del terzo incolpevole).
Il meccanismo previgente consentiva: - l’azione restitutoria contro il terzo acquirente;
- entro dieci anni dall’apertura della successione e venti dalla trascrizione della donazione
.
Ne derivava: - strutturale instabilità del diritto di proprietà in simili fattispecie;
- sistematica problematicità nella finanziabilità ipotecaria;
- necessità di garanzie assicurative sostitutive.
La riforma supera questo assetto, abbandonando la logica della tutela reale automatica in
favore di una protezione patrimoniale coerente con la funzione della legittima.
Ne consegue la radicale modifica della disciplina dell’Azione di Restituzione degli immobili
donati nei confronti dei terzi acquirenti.
La riduzione della donazione non colpisce più i terzi acquirenti. I legittimari eventualmente lesi potranno ottenere solo un credito in denaro verso il donatario, non l’immobile. In caso di insolvenza, l’obbligo ricadrebbe soltanto sull’avente causa gratuito, e nei limiti del vantaggio ricevuto.
Per concludere, una riforma attesa da anni, che rende la circolazione degli immobili di provenienza donativa finalmente sicura, fluida e bancabile.