In tema di residenza fiscale, tale ambito è cruciale nelle questioni di tassazione, ed oggi ci occupiamo nello specifico delle residenze di artisti e d’attività artistiche e creative che si svolgono su scala internazionale. La riforma del 2023 è stata di recente accompagnata dagli ultimi chiarimenti di prassi, oltre che dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11531/2025. Sono allora stati rinnovati e chiariti i criteri per la determinazione della residenza fiscale di persone fisiche e società, con un particolare focus vertente sulle implicazioni per artisti non residenti che operano in Italia.
La residenza fiscale degli artisti nella riforma del 2023 e i chiarimenti di prassi
Per mezzo del D. Lgs. n. 209/2023 è stata rivista la disciplina della residenza fiscale italiana, decreto attuativo della Legge delega n. 111/2023. Con il suddetto decreto legislativo sono stati allineati i criteri nazionali agli standard internazionali, a rafforzamento del ruolo del domicilio relazionale e della presenza fisica. E sono state introdotte definizioni maggiormente precise per persone fisiche ed enti.
Persone fisiche: il nuovo perimetro
Stando all’art. 2 TUIR, dopo le ultime modifiche che lo hanno interessato ad opera del D. Lgs. n. 209/2023, la residenza fiscale è da determinarsi in relazione a tre principali criteri, qui di seguito riportati.
- Iscrizione anagrafica (presunzione relativa, superabile con prova contraria);
- Domicilio, inteso come luogo delle principali relazioni personali e familiari (ai fini fiscali);
- Presenza fisica in Italia, anche frazionata nell’anno.
Parametro temporale fondamentale è la soglia di 183 giorni, che diviene di 184 negli anni bisestili. Il fatto che un’attività lavorativa venga esercitata da remoto in Italia integra il requisito della presenza fisica. E ciò a prescindere da dove sia ubicata la sede del datore di lavoro, o dalla fonte di reddito.
Per cittadini italiani trasferiti all’estero, la presunzione di residenza in Italia si mantiene salvo prova contraria, e funge da prova di come la reale presenza effettiva (qui molto utili sono elementi come le utenze, le spese quotidiane, la scuola dei figli, le cure mediche) assuma un peso crescente.
Società ed enti: criteri sostanziali
Per le società e gli enti, la riforma ha voluto sostituire il riferimento precedente, quello alla “sede dell’amministrazione”, con due criteri alternativi tra loro. Il primo tra questi è la sede di direzione effettiva, mentre l’altro consiste nella gestione ordinaria. Ambo i criteri sono orientati a qualificare la reale presenza e il reale controllo sull’attività.
Con l’eliminazione del riferimento alla “sede principale”, si è voluto perseguire l’obiettivo di favorire un’analisi sostanziale attenta, a contrasto di fenomeni d’elusione e doppia residenza.
Split year nelle convenzioni contro le doppie imposizioni
Mediante le convenzioni internazionali alle quali ha aderito, l’Italia ha manifestato l’intento di prevenire la doppia imposizione e la doppia residenza fiscale. La normativa interna continua a mantenere, nel quadro tracciato, un ruolo di rilievo, in applicazione del principio di “favor”, cioè in favore del contribuente nel momento in cui le disposizioni convenzionali siano ad esso meno favorevoli.
Le convenzioni stipulate dall’Italia contengono clausole di “split year”, le quali permettono il frazionamento dell’anno fiscale laddove avvenga un trasferimento di domicilio nel corso dell’anno. Fra le più rilevanti clausole in tema, troviamo le seguenti.
- Italia-Svizzera (art. 4, par. 4);
- Italia-Germania (par. 3 del Protocollo);
- Italia-Panama (par. 1 del Protocollo);
- Italia-Cina (L. 182/2024).
A fare da guida fondamentale per l’interpretazione di dette clausole, il Modello OCSE. Quest’ultimo stabilisce anche la “tie-breaker rule”, ossia il criterio di risoluzione del conflitto tra più residenze, fondato su parametri quali il centro degli interessi vitali, l’abitazione permanente, la cittadinanza, l’accordo fra le autorità.
Residenza fiscale degli artisti: l’importanza del tema per chi crea e si esibisce
Tornando ora allo specifico ambito artistico, è frequente che artisti e creativi si ritrovino a navigare tra più giurisdizioni, e le operazioni condotte generano redditi di natura mista (basti pensare a performance live o online, diritti d’autore, sponsorizzazioni, vendita di opere). Allora divengono determinanti, allo scopo d’evitare la doppia tassazione, le sanzioni e la perdita d’agevolazioni, tanto la corretta qualificazione della residenza fiscale che l’applicazione delle Convenzioni nel quadro internazionale.
L’assegnazione del domicilio fiscale non è basata esclusivamente sui tradizionali parametri, ma altresì sulle tracce di vita quotidiana e sulla presenza effettiva. Nel contesto, sono elementi decisivi nel valutare la residenza reale le spese ricorrenti, le utenze, le attività lavorative, i legami familiari.
Redditi tipici dell’artista e riparto della potestà impositiva
Osserviamo ora un quadro attinente i redditi tipici di chi esercita attività artistica, con tanto di riparto della potestà impositiva.
- Prestazioni artistiche (art. 17 OECD): sono imponibili nel Paese della fonte (luogo della performance), con eventuale tassazione in residenza e diritto al credito d’imposta.
- Royalties e diritti d’autore (art. 12 OECD): sono di regola tassati nello Stato di residenza del beneficiario, salvo specifiche convenzioni.
- Lavoro autonomo senza performance: è regolato dalle norme di stabilità e gestione ordinaria.
La giurisprudenza di contesto: ordinanza Cass. Civ. n. 11531/2025
Con la Sentenza della Cassazione n. 11531/2025, si è avuto un punto di svolta nell’intepretazione della residenza fiscale degli artisti non residenti operanti in Italia. Il caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte riguardava uno scultore francese con attività a Pietrasanta. L’artista disponeva di un laboratorio, e di opere in esso custodite, ma la sua presenza sul territorio non era stabile, più che altro a carattere stagionale.
La Corte ha voluto pienamente ribadire che la presenza di un laboratorio, di opere o di movimentazioni bancarie, non sono elementi sufficienti per dimostrare una base fissa ai fini d’una doppia residenza. È necessario, agli stessi fini, che l’attività sia stabile e continuativa, e contraddistinta da una presenza funzionale e non episodica, onde stabilire la residenza del lavoratore ai fini fiscali.
Nella sentenza, la Suprema Corte ha dichiarato anche che, elementi come le opere realizzate in anni precedenti o movimentazioni bancarie d’importo variabile, non possono costituire prova di una presenza stabile dell’attività. Gli stessi elementi dovrebbero essere accompagnati, sempre a detta della Corte, da elementi ulteriori che possano confermare la continuità dell’attività nel territorio italiano.
La sentenza ha rafforzato dunque i principi di prova a carico dell’Amministrazione finanziaria. Ad essa, infatti, spetta dimostrare la presenza effettiva, stabile e continuativa, dell’attività. E la Cassazione ha anche riconosciuto la valenza delle tracce di vita quotidiana, in quando elementi probatori decisivi.
La residenza fiscale degli artisti e le pratiche consigliate
Si può concludere che, per artisti e professionisti del settore, una gestione fiscale corretta passa per l’accorgenza rivolta a diversi aspetti.
- Documentazione: si necessita il mantenimento d’un dossier dettagliato di contratti, attività, spostamenti e spese.
- Contratti: si dovrebbe distinguere nettamente tra attività di performance (art. 17) e di licenza/royalties (art. 12), così da evitare clausole che possano configurare una stabile organizzazione (naturalmente, laddove non necessarie, e quindi laddove non vi sia effettivamente una stabile organizzazione).
- Prova della residenza: è opportuno per l’artista raccogliere evidenze coerenti e periodiche, come utenze, certificati, programmi di tournée, e documentazione bancaria.
- Clausole contrattuali: l’artista dovrebbe evitare accordi che possano essere interpretati come creazione di una base fissa o stabile organizzazione in Italia, se queste non sussistono.
- Applicazione delle Convenzioni: bisognerebbe rilasciare e conservare il certificato di residenza fiscale, e segmentare i redditi per fonte e Paese di provenienza.
A seguito della sentenza prima richiamata, possiamo affermare che la presenza episodica o temporanea in Italia non può essere confusa con una residenza fiscale effettiva. Una sentenza che assegna anche la sicurezza di come l’onere della prova spetti all’Amministrazione, in quei casi in cui intervengano contestazioni.
Sia la riforma del 2023 che l’ordinanza del 2025 mostrano una tendenza in direzione di un approccio più rigoroso e fondato su elementi concreti per determinare la residenza fiscale d’artisti e creativi, o d’imprese dal medesimo oggetto sociale. Sono figure che operano in un contesto internazionale che è divenuto via via più complesso. La progettualità, la documentazione accurata e l’attenzione alle norme, sono strumenti essenziali per navigare con successo tra regole vecchie e nuove, così che si finisca col garantire la corretta imposizione e la tutela delle proprie attività artistiche nel mondo.