Come si è evoluta la normativa sull’assegno di mantenimento? Con la Riforma Cartabia, introdotta con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e successivamente modificata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, si è avuto un intervento di grande portata nell’ambito del diritto civile e di famiglia. Nell’articolo osserveremo quali sono le novità introdotte dalla medesima per quel che concerne l’obbligo di mantenimento in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio. Vedremo anche le garanzie che il provvedimento ha portato per la tutela del credito, e le innovazioni a riguardo del pagamento diretto del terzo.
Assegno di mantenimento: normativa di riferimento e finalità
È l’art. 156 C.c. a stabilire che, in sede di separazione o divorzio, il giudice possa riconoscere al coniuge non inadempiente il diritto a ricevere dall’altro quanto necessario al proprio mantenimento (appunto, con l’assegno di mantenimento). Nel far ciò, il giudice tiene conto delle circostanze e dei redditi d’entrambe le parti. Allo stesso modo, l’art. 337-ter C.c. contempla l’obbligo per i genitori a contribuire al mantenimento della prole anche in assenza d’un rapporto coniugale ancora attivo.
Le problematiche precedenti e l’intervento della Riforma Cartabia
Riguardo la situazione relativa alla tutela del credito, da parte di chi ha diritto al mantenimento, prima della riforma questa si basava su strumenti che di sovente si rivelavano lenti e inefficaci, come il pignoramento o l’iscrizione ipotecaria. Tali procedure implicavano tempi lunghi e anche un notevole dispendio di risorse.
Il sistema è stato allora oggetto d’intervento, insieme ad altri, della Riforma Cartabia. Con essa, la nuova formulazione dell’art. 473 bis 36 del Codice di Procedura Civile, modificato appunto dall’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), ha riportato un meccanismo di garanzie da subito esecutive, anche per provvedimenti temporanei che attengono al contributo di mantenimento.
Le novità principali
Vediamo allora quali sono le principali novità portate dalla riforma in quest’ambito. Innanzitutto si prevedono l’esecuzione immediata e l’iscrizione ipotecaria. In virtù delle predette innovazioni, le decisioni giudiziarie, anche quelle di natura temporanea, divengono esecutive nell’immediato e dunque permettono l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni del debitore. La norma vuole snellire i tempi tra mancato pagamento ed azione esecutiva, per un’efficace tutela del creditore.
Altra innovazione è quella riguardante le garanzie personali o reali. Su tale punto, il giudice ha la possibilità d’imporre al debitore delle garanzie, tanto personali (come le fideiussioni) quanto reali (come le ipoteche), laddove sussistano dei rischi di mancato adempimento.
Relativamente al sequestro dei beni e dei crediti, altro punto di modifica, il creditore può richiedere il sequestro di beni mobili, immobili o crediti del debitore, a garanzia dell’adempimento di quest’ultimo.
Criticità sulla nuova tutela dell’assegno di mantenimento
Passiamo ora a quelle che sono le criticità della normativa, che pur sono presenti. Si riscontra anzitutto una generica terminologia e la mancanza di specifiche sui requisiti d’idoneità delle garanzie e sulla valutazione del pericolo d’inadempimento che possono condurre a situazione d’inefficacia o illegittimità delle ipoteche e delle garanzie imposte.
Il fatto poi che sia possibile iscrivere immediatamente l’ipoteca senza una previa verifica dell’inadempimento, è suscettibile di ledere il diritto di difesa del debitore, il quale potrebbe ritrovarsi gravato da ipoteche sproporzionate o illegittime.
C’è infine la mancanza di modalità e termini precisi, riguardo la revoca o modifica dei provvedimenti di garanzie, oltre all’incertezza sulla competenza giudiziale, come altri punti di criticità.
L’obbligo di pagamento diretto del terzo
In tema di obbligo di pagamento diretto del terzo, di cui all’art. 473 bis 37 Codice di Procedura Civile, è stato anch’esso modificato dall’art. 35 D. Lgs. n. 149/2022.
Nella nuova formulazione, è introdotta la possibilità per il creditore ad attivare un procedimento di pagamento diretto da parte di terzi, solitamente il datore di lavoro, nel momento in cui il debitore risulti inadempiente da almeno trenta giorni.
Come funziona la procedura
Entriamo adesso nel merito della procedura. L’espletamento di quest’ultima ha inizio con la costituzione in mora: a seguito di trenta giorni d’inadempimento del debitore, al creditore è riservata la possibilità di notificare ai terzi (abbiamo detto, solitamente, il datore di lavoro, visto che è da esso che trae reddito il debitore, ma non obbligatoriamente), l’atto in cui si richiede il pagamento diretto degli importi di mantenimento stabiliti dal giudice, con una comunicazione anche al debitore.
Previsto il pagamento diretto, ovvero il terzo è obbligato al versamento delle somme dall’attimo successivo alla notifica, senza che ciò esiga ulteriori provvedimenti. Per l’ipotesi d’inadempimento del terzo, se anche il terzo si rifiuta di pagare il creditore può agire con un’azione esecutiva ad egli diretta.
In ultima istanza si perviene quindi al pignoramento. Una volta pignorato il credito che il debitore vanta nei confronti del terzo, il giudice dell’esecuzione provvede alla ripartizione delle somme fra i creditori.
Critiche e questioni aperte
Non mancano le critiche sulla procedura esplicata. La scadenza di trenta giorni, ad esempio, può apparire eccessivamente stringente, specie in quelle situazioni dal difficile riscontro o d’impossibilità temporanea del debitore ad adempiere.
C’è anche un’altra mancanza, vale a dire la mancata previsione d’un contraddittorio immediato o di una modalità di difesa per il debitore o il terzo. Il che pesa come limitazione al diritto di replica e di contestazione.
Mancano altresì delle norme chiare sulla gestione di crediti impignorabili o non cedibili, e sulla procedura cui attenersi se sussistono plurimi creditori o pignoramenti già in atto.
E ancora, non sono stabilite delle precise modalità per l’equilibrio fra la tutela del debitore e la tutela del creditore, e il problema si pone con particolare riferimento al momento in cui le ragioni d’impossibilità sono sopravvenute e non volontarie.
Vantaggi e limiti
Va riconosciuto che il procedimento di pagamento diretto è un’importante innovazione, la quale dà modo al creditore d’agire con rapidità e con strumenti più efficaci rispetto alle tradizionali azioni esecutive. Ma per contro, la mancanza di strumenti di contraddittorio e specifiche procedure, può far sì che compaiano situazioni d’ingiustificato appesantimento o d’ingiustificata compressione dei diritti del debitore e del terzo.
Assegno di mantenimento nella Riforma Cartabia, conclusioni
Nel quadro complessivo, non si può fare a meno di sottolineare come la Riforma Cartabia abbia introdotto degli strumenti innovativi e di maggiore efficacia per la tutela del credito in ambito familiare. E ciò con un’attenzione particolare al mantenimento dei minori e alla tutela delle parti più vulnerabili.
Le principali novità della riforma, si possono riassumere nell’unificazione e semplificazione delle procedure di tutela del credito e nel pagamento del terzo. Nel primo ambito si può registrare anche l’iscrizione immediata d’ipoteche giudiziali e la possibilità di prestare garanzie reali e/o personali. Per il pagamento del terzo, questo consente al creditore l’ottenimento delle somme di mantenimento per via diretta dal soggetto terzo, a riduzione dei tempi e delle incertezze.
Malgrado quanto osservato, permangono le criticità discusse, in connessione con l’ampiezza delle disposizioni e alla mancanza di modalità ben individuate per l’applicazione, con carenza riscontrate per la tutela del diritto di difesa. Quel che si spera è che le lacune evidenziate possano essere colmate, al fine d’un equilibrio consolidato tra esigenze del creditore e diritti del debitore.
In particolare, si attendono degli importanti e impattanti sviluppo della giurisprudenza di legittimità e di merito riguardo ai limiti delle nuove procedure. Se la Riforma Cartabia costituisce un passo avanti verso un’efficace tutela dei soggetti deboli in famiglia, è richiesta un’attenta interpretazione giudiziaria, alla luce dei principi cardine dell’ordinamento, onde evitare abusi.
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