Parliamo del cumulo di impieghi pubblici, e delle relative limitazioni retributive, un argomento di grande attualitร e complessitร nel diritto del lavoro pubblico. La limitazione, derivante dalla normativa, vuole contemperare la necessitร di contenere la spesa pubblica con la tutela dei diritti dei dipendenti pubblici. Nel far ciรฒ, vengono sancite delle precise regole circa le condizioni dโesercizio in incarichi multipli e le eventuali decurtazioni economiche. Da ultimo, vi รจ stata la sentenza del Tribunale di Roma n. 8962/2025, la quale ha contribuito in maniera determinante al chiarimento dโalcuni aspetti fondamentali della disciplina. ร stata chiarita, in particolare, la condizione secondo la quale la decurtazione di trattamento economico trovi applicazione esclusivamente in presenza di funzioni direttive o equiparate.
Procediamo allora con unโanalisi piuttosto approfondita della normativa di riferimento, della giurisprudenza e della dottrina. Vediamo come il principio di garanzia per il lavoratore pubblico sia andato incontro a un rafforzamento, e vediamo anche le implicazioni pratiche delle pronunce giurisprudenziali.
I presupposti normativi e la ratio della disciplina
Lโart. 23-ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, รจ il cardine normativo riguardo i limiti retributivi e il cumulo di impieghi pubblici. La norma si colloca in un quadro di misure di contenimento della spesa pubblica, per come si accennava. Misure che, nello specifico, vogliono evitare retribuzioni eccessive e distorsioni nella gestione delle pubbliche risorse.
Il comma 2 dellโart. 23-ter del decreto menzionato, disciplina il caso di dipendenti pubblici che, mentre mantengono il trattamento economico dellโamministrazione dโappartenenza, assumono un secondo incarico pubblico. In quel caso, il compenso aggiuntivo non puรฒ superare il 25% del trattamento giร percepito per il primo impiego. Questโultima รจ una retribuzione che si applica solamente qualora le mansioni svolte riguardino funzioni direttive, dirigenziali o equiparate.
La ratio della limitazione, altro punto accennato, risiede nel contenimento della spesa e nel bisogno dโevitare che incarichi di vertice possano generare retribuzioni sproporzionate rispetto alle funzioni che effettivamente vengono svolte. E ciรฒ a tutela della trasparenza e dellโequitร nel pubblico impiego.
Lโestensione normativa e lโintervento della Legge di Stabilitร
Successivamente รจ intervenuta, nella disciplina della materia, altresรฌ la Legge n. 147/2013, con lโart. 1, comma 471 della medesima. ร stata estesa lโapplicazione del limite del 25% alla totalitร di soggetti pubblici che percepiscono degli emolumenti a carico delle finanze pubbliche. Quindi, indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte. Se ci si basasse solamente sulla lettura della predetta normativa, non sarebbe neppure richiesto che le stesse funzioni siano di natura direttiva.
Lโestensione posta in essere, tuttavia, non ha apportato modifiche a quanto previsto dallโart. 23-ter del Decreto Legge n. 201/2011, e cioรจ alla distinzione tra il limite generale di trattamento economico e la specifica disciplina del cumulo di carichi, compresa la distinzione tra funzioni dirigenziali e non dirigenziali.
Proprio per la distinzione posta in essere, รจ risultata una difficoltร interpretativa, un contenzioso culminato nella pronuncia del Tribunale di Roma, la quale ha chiarito come la norma del comma 2 richieda una prova specifica riguardo alla natura delle funzioni svolte, sempre onde applicare la decurtazione di retribuzione. In altri termini, ci si รจ chiesto se basti lโinquadramento formale in una mansione dirigenziale, o se si debba verificare che la mansione stessa sia adibita effettivamente ad una funzione di vertice.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 8962/2025: un principio di garanzia
Passiamo al caso di specie che ha determinato la sentenza del Tribunale di Roma menzionata, datata 17 ottobre 2025. Un ufficiale di complemento, richiamato temporaneamente in servizio dal Ministero della Difesa, si รจ rifiutato di restituire le somme decurtate, col sostegno della tesi che le mansioni svolte non detenevano natura direttiva.
A tal proposito, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta del Ministero della Difesa, proprio con la motivazione secondo cui era pur sempre necessaria la prova della natura direttiva o equiparata delle funzioni svolte.
Per la corte, era allora mantenuta inalterata la necessarietร dโuna valutazione sostanziale delle mansioni svolte. La decurtazione, per tale lettura, รจ da applicare solamente laddove sussistano funzioni di vertice, e lโamministrazione non puรฒ fare affidamento su unโinterpretazione estensiva o automatica della norma.
E lโonere dโallegare prove circa la natura direttiva delle mansioni ricade sullโamministrazione, ed essa dovrร quindi dimostrare che il dipendente rivesta ruoli di vertice. La mancanza della prova, per contro, comporta il diritto del dipendente a percepire lโintero trattamento economico senza alcuna decurtazione.
La definizione di “funzioni direttive” riguardo al cumulo di impieghi pubblici
La Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilitร 2014), ha esteso lโapplicazione di quanto previsto dallโart. 23-ter D.L. n. 201/2011 a tutti coloro i quali ricevano dalle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti. Ma il diritto sul tema deriva dalla lettura congiunta fra le due disposizioni. Poi, con la sentenza del Tribunale di Roma, in veste di giudice del lavoro, si รจ provveduto a delimitare i presupposti applicativi propri dellโart. 23-ter. Un principio, quello affermato dalla sentenza, che trova conferma in altre pronunce, stavolta di legittimitร .
Parliamo da ultimo, prima della sentenza del Tribunale di Roma, della Sent. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 19852/2025 dello scorso 17 luglio. In quel caso la Corte di Cassazione ha fatto presente che la nozione di funzioni direttive debba essere interpretata sostanzialmente e non sul piano meramente formale.
Il lavoratore in questione รจ allora dirigente ai sensi della normativa, laddove le funzioni che ricopre comportino la responsabilitร di vertice; quindi, inquadrate in unโautoritร gerarchica e con un ruolo dโindirizzo strategico. Lโinterpretazione vuole evitare che incarichi di livello medio o specialistico possano essere automaticamente ricompresi nellโambito delle funzioni direttive, anche se definiti dโalta responsabilitร .
Cโรจ da dire che vi sono state anche interpretazioni piรน restrittive, come quella ad opera della Corte dโAppello di Firenze, sentenza n. 744/2019. Per la medesima, sarebbero equiparabili a funzioni direttive le mansioni svolte da personale inquadrato in livelli contrattuali specifici, con riferimento allโinquadramento formale e alle competenze in assegnazione.
Ma, al di lร di suddetto inquadramento, la giurisprudenza maggioritaria privilegia un approccio sostanziale, tale da valutare le mansioni effettivamente svolte e le responsabilitร annesse. Qualcosa che travalica pertanto le qualifiche formali.
Implicazioni pratiche e conclusioni su cumulo di impieghi pubblici e decurtazione retributiva
La pronuncia da ultimo intervenuta in materia, da parte del Tribunale di Roma, รจ allora una pietra miliare per la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici. Nella pratica, un rafforzamento del principio per il quale le decurtazioni retributive sono da commisurare agli elementi di fatto e di diritto concreti. La norma, quindi, non si puรฒ applicare automaticamente, o per via estensiva, a determinati inquadramenti, ma occorre unโindagine del singolo caso per vedere se le funzioni svolte siano davvero di vertice (non basta che lโincarico sia โdi responsabilitร โ).
Lโorientamento sโinserisce nellโampia tendenza mostrata dalla giurisprudenza civile e amministrativa a dare forza ai diritti soggettivi del dipendente pubblico. Il dipendente potrร allora trovare affidamento in unโinterpretazione rigorosa e garantista del quadro normativo.
E la sentenza n. 8962/2025 del Tribunale di Roma conferma che il rispetto del principio di buona fede e di prova รจ elemento a fondamento dellโapplicazione delle norme sui limiti retributivi. Le stesse preservano un equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa e la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici.
Quel che si contempera, in altre parole, con la normativa sul cumulo degli incarichi pubblici e le limitazioni retributive, รจ lโefficienza amministrativa con la tutela dei diritti dei lavoratori.
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