Con sentenza n. 26532/2023 del 14 settembre 2023, la Corte di cassazione ha dichiarato inapplicabili i termini di decadenza ed inefficacia, regolamentati dallโart. 6 della L. N. 604/1966, che ricordiamo norma la gestione delle impugnative per licenziamento ingiustificato di un dirigente, verso i ricorsi presentati dai Dirigenti Industriali.
Licenziamento ingiustificato di un dirigente: il caso in dettaglio
Un Dirigente di unโindustria privata, a fronte del licenziamento avvenuto, era ricorso alla Corte territoriale al fine di contestare lโingiusto licenziamento intimatogli dal proprio datore di lavoro.
La Corte territoriale aveva perรฒ lo aveva rigettato, in quanto il ricorrente sarebbe stato decaduto dalla proposizione dello stesso ricorso, confermando che la Legge 604/1966, che legifera nel merito i licenziamenti individuali, comprendeva al suo interno anche la specifica categoria dei dirigenti in caso di richieste di invaliditร del licenziamento per illegittimitร .
A fronte di tale decisione, il Dirigente proponeva quindi ricorso in Cassazione, non essendo dโaccordo rispetto le motivazioni della sentenza della Corte competente per territorio.
Cosa ha stabilito la Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente: e qui approfondiamo come si รจ pronunciata la Suprema Corte e quali sono state le motivazioni che hanno portato alla sentenza n. 26532/2023 del 14 settembre 2023.
In premessa si รจ espressa evidenziando che lโart. 6 della L. 604/66 prevede che un licenziamento ingiustificato di un dirigente debba essere impugnato entro 60 giorni a pena di decadenza, ma questo sarebbe inapplicabile nei confronti di Dirigenti che avessero agito nei confronti del proprio datore di lavoro, al fine di ottenere una indennitร supplementare.
Questo perchรฉ in materia di licenziamento non possono applicarsi i dettami del citato art. 6 della L. 604/66, rispetto ai termini di decadenza e di inefficacia, in quanto lโinvaliditร deve sempre essere intesa in maniera restrittiva, in quanto un atto privato contrario ad una norma legislativa non puรฒ produrre effetti conformi alla sua funzione economica e sociale.
Inoltre, ai sensi dellโart.32 della Legge n. 183/2010 che regolamenta le decadenza e le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, si รจ stabilita lโapplicazione di questa tipologia di regime a tutti i possibili casi di invaliditร in caso di licenziamento, e nello specifico nei confronti dei dirigenti vige il criterio della libera recidibilitร , con la possibilitร di introdurre, tramite la contrattazione collettiva, un regime di controllo rispetto le motivazioni di un licenziamento individuale.
Quindi, nel caso in esame verso il dirigente industriale si puรฒ applicare lโart. 19 del CCNL di categoria, che prevede che in caso di un licenziamento ingiustificato si possa ottenere unโindennitร aggiuntiva a titolo di risarcimento.
Le conclusioni della sentenza della Corte di cassazione
Sempre lโart.32 della Legge n. 183/2010, prevede che in caso di licenziamento ingiustificato di un dirigente si possa proporre impugnativa entro i termini indicati a pena di decadenza del ricorso e con lโentrata in vigore dellโart. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, si รจ stabilito definitivamente che lโapplicazione รจ prevista in qualsiasi caso di licenziamento compresi i dirigenti dโazienda.
In definitiva la Suprema Corte รจ entrata nel merito dellโart. 32 del Collegato Lavoro che prevedeva che tale articolo non potesse essere applicato alla categoria dei dirigenti, con lโeccezione in caso di nullitร ai sensi della citata L. 604 del 1966.
Inoltre, con la successiva L. 183/10, la previsione di decadenza non si poteva applicare ai casi di licenziamento ingiustificato dei dirigenti, in quanto sarebbe stata inammissibile lโapplicazione di tale norma che regola e disciplina per lโappunto la decadenza.
Con questo la Corte di cassazione ha affermato che in caso di decadenza di un dirigente non si puรฒ applicare e ne discende anche una tutela supplementare intesa come indennitร risarcitoria.
La Suprema Corte, richiamando le numerose sentenze giร espresse in materia, non ha ritenuto di allontanarsi da quanto giร giurisprudenzialmente consolidato, ed ha quindi accolto favorevolmente il ricorso proposto dal dirigente, ed ha rinviato alla Corte territoriale la decisione rispetto le spese del giudizio di legittimitร .