Licenziamento ingiustificato di un dirigente: nessun termine per impugnarlo

Novembre 6, 2023
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Con sentenza n. 26532/2023 del 14 settembre 2023, la Corte di cassazione ha dichiarato inapplicabili i termini di decadenza ed inefficacia, regolamentati dallโ€™art. 6 della L. N. 604/1966, che ricordiamo norma la gestione delle impugnative per licenziamento ingiustificato di un dirigente, verso i ricorsi presentati dai Dirigenti Industriali.

Licenziamento ingiustificato di un dirigente: il caso in dettaglio

Un Dirigente di unโ€™industria privata, a fronte del licenziamento avvenuto, era ricorso alla Corte territoriale al fine di contestare lโ€™ingiusto licenziamento intimatogli dal proprio datore di lavoro.

La Corte territoriale aveva perรฒ lo aveva rigettato, in quanto il ricorrente sarebbe stato decaduto dalla proposizione dello stesso ricorso, confermando che la Legge 604/1966, che legifera nel merito i licenziamenti individuali, comprendeva al suo interno anche la specifica categoria dei dirigenti in caso di richieste di invaliditร  del licenziamento per illegittimitร .

A fronte di tale decisione, il Dirigente proponeva quindi ricorso in Cassazione, non essendo dโ€™accordo rispetto le motivazioni della sentenza della Corte competente per territorio.

Cosa ha stabilito la Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente: e qui approfondiamo come si รจ pronunciata la Suprema Corte e quali sono state le motivazioni che hanno portato alla sentenza n. 26532/2023 del 14 settembre 2023.

In premessa si รจ espressa evidenziando che lโ€™art. 6 della L. 604/66 prevede che un licenziamento ingiustificato di un dirigente debba essere impugnato entro 60 giorni a pena di decadenza, ma questo sarebbe inapplicabile nei confronti di Dirigenti che avessero agito nei confronti del proprio datore di lavoro, al fine di ottenere una indennitร  supplementare.

Questo perchรฉ in materia di licenziamento non possono applicarsi i dettami del citato art. 6 della L. 604/66, rispetto ai termini di decadenza e di inefficacia, in quanto lโ€™invaliditร  deve sempre essere intesa in maniera restrittiva, in quanto un atto privato contrario ad una norma legislativa non puรฒ produrre effetti conformi alla sua funzione economica e sociale.

Inoltre, ai sensi dellโ€™art.32 della Legge n. 183/2010 che regolamenta le decadenza e le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, si รจ stabilita lโ€™applicazione di questa tipologia di regime a tutti i possibili casi di invaliditร  in caso di licenziamento, e nello specifico nei confronti dei dirigenti vige il criterio della libera recidibilitร , con la possibilitร  di introdurre, tramite la contrattazione collettiva, un regime di controllo rispetto le motivazioni di un licenziamento individuale.

Quindi, nel caso in esame verso il dirigente industriale si puรฒ applicare lโ€™art. 19 del CCNL di categoria, che prevede che in caso di un licenziamento ingiustificato si possa ottenere unโ€™indennitร  aggiuntiva a titolo di risarcimento.

Le conclusioni della sentenza della Corte di cassazione

Sempre lโ€™art.32 della Legge n. 183/2010, prevede che in caso di licenziamento ingiustificato di un dirigente si possa proporre impugnativa entro i termini indicati a pena di decadenza del ricorso e con lโ€™entrata in vigore dellโ€™art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, si รจ stabilito definitivamente che lโ€™applicazione รจ prevista in qualsiasi caso di licenziamento compresi i dirigenti dโ€™azienda.

In definitiva la Suprema Corte รจ entrata nel merito dellโ€™art. 32 del Collegato Lavoro che prevedeva che tale articolo non potesse essere applicato alla categoria dei dirigenti, con lโ€™eccezione in caso di nullitร  ai sensi della citata L. 604 del 1966.

Inoltre, con la successiva L. 183/10, la previsione di decadenza non si poteva applicare ai casi di licenziamento ingiustificato dei dirigenti, in quanto sarebbe stata inammissibile lโ€™applicazione di tale norma che regola e disciplina per lโ€™appunto la decadenza.

Con questo la Corte di cassazione ha affermato che in caso di decadenza di un dirigente non si puรฒ applicare e ne discende anche una tutela supplementare intesa come indennitร  risarcitoria.

La Suprema Corte, richiamando le numerose sentenze giร  espresse in materia, non ha ritenuto di allontanarsi da quanto giร  giurisprudenzialmente consolidato, ed ha quindi accolto favorevolmente il ricorso proposto dal dirigente, ed ha rinviato alla Corte territoriale la decisione rispetto le spese del giudizio di legittimitร .  

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