Riguardo al furto di beni personali, lasciati incustoditi, essa è una delle fattispecie maggiormente frequenti nell’ambito dei reati contro il patrimonio. La qualificazione di dette condotte come aggravate o meno, è però dipendente da tanti fattori, fra cui le circostanze nelle quali il bene è stato abbandonato o lasciato contemporaneamente. L’art. 625, comma 1, n. 7, del Codice Penale, ha previsto un’aggravante per chiunque sottragga cose esposte per necessità o consuetudine in un ambiente pubblico o aperto al pubblico.
Rileva molto la distinzione fra comportamenti imprudenti o distratti e situazioni di reale esigenza o consuetudine, una determinante non di poco conto nell’applicazione dell’aggravante.
L’esposizione alla pubblica fede: cosa si intende
Quel che disciplina l’art. 625, comma 1, n. 7, c.p, sono le ipotesi di furto aggravato nel momento in cui il bene è esposto “per necessità o per consuetudine alla pubblica fede”. Ma cosa il codice intende per “pubblica fede”? Trattasi di un ambiente di fiducia condivisa nei riguardi della correttezza d’azioni e pratiche sociali. La norma non fornisce una definizione esaustiva delle condizioni in riferimento, ma lascia spazio ad interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.
Cassazione n. 33053/2025: un principio cardine
Un principio cardine è stato fissato dalla Sentenza della Cassazione n. 33053/2025; per la stessa l’aggravante non è da applicare laddove sussistano comportamenti imprudenti o distratti del proprietario del bene, ove il medesimo lasci temporaneamente e in modo non conforme alle norme di prudenza il proprio bene in un luogo pubblico.
In quel caso, come specificato dalla stessa Corte, l’assenza di una condotta di custodia attiva e consapevole esclude l’esposizione alla pubblica fede. E, conseguentemente, rimane esclusa altresì l’applicazione dell’aggravante.
Casi di imprudenza e abbandono temporaneo
Nel caso di furto di oggetti incustoditi che la Cassazione ha esaminato, uno zaino lasciato incustodito su una panchina mentre il proprietario si avvicinava a una fontanella, è da ritenersi comportamento (quello del proprietario) riconducibile a distrazione e non a necessità o consuetudine. Quindi, la semplice abitudine di lasciare effetti personali in spazi pubblici senza alcuna precauzione adottata, non è ritenuta dalla Suprema Corte un’esposizione alla pubblica fede che possa giustificare l’applicazione d’aggravanti.
La distinzione tra necessità, consuetudine e imprudenza
Cerchiamo di distinguere meglio, in relazione a quanto descritto, gli elementi della necessità, della consuetudine e dell’imprudenza. Come precisato dalla Cassazione in precedenti pronunce, come ad esempio Cass. Pen., Sez. V, 20 settembre 2019, n. 38900, il fatto di lasciare oggetti di valore internamente a un’auto parcheggiata in strada, può configurare una situazione di necessità. Ciò avviene se si tratta di un’azione dettata da circostanze urgenti o dall’impossibilità d’adottare misure di sicurezza più efficaci.
Un esempio di comportamento imprudente, invece, è da considerare come nel caso dello zaino incustodito per pura distrazione: non sufficiente ai fini dello stato di necessità, poiché un atteggiamento diligente del proprietario, nel caso riscontrato, avrebbe fatto sì che egli portasse con sé lo zaino nell’accingersi alla fontana.
La “consuetudine” invece, non è riferita a pratiche socialmente consolidate e riconosciute, come gli effetti personali lasciati in luoghi pubblici per brevi periodi e senza l’adozione di cautela, poiché si tratta di comportamenti accettati generalmente in quella comunità e in quel dato contesto. Si può pensare, ad esempio, agli ombrelli lasciati all’ingresso di un locale aperto al pubblico.
Furto di oggetti incustoditi: implicazioni legislative e giurisprudenziali
Anche sul piano legislativo conta la distinzione tra comportamento dettato dall’imprudenza o dalla necessità o consuetudine. La legge penale sanziona più gravemente, con l’aggravante, chi agisce in modo consapevole e sistematico in condizioni di pubblica fede.
La giurisprudenza penale ha chiarito che la presenza di un’abitudine consolidata alla temporanea custodia d’effetti personali in spazi pubblici, senza adozione di misure di sicurezza, non può considerarsi quale “esposizione alla pubblica fede” ai fini dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (Cass. Pen., Sez. IV, 15 marzo 2018, n. 12345).
Conclusioni sull’aggravante per furto di oggetti incustoditi
Nella pratica, la valutazione dell’aggravante dovrà essere condotta caso per caso, considerate le circostanze concrete e il comportamento del proprietario del bene, anche alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali.
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