Il settore del credito รจ al momento interessato da innovazioni normative a livello europeo e internazionale. Lโambito settoriale piรน discusso รจ quello della gestione dei crediti deteriorati (NPL, Non-Performing Loans), una componente dalla valenza strategica per la stabilitร dellโintero sistema bancario e finanziario. Si รจ avuta l’estensione dellโArbitro Bancario Finanziario (ABF) anche alla categoria dei gestori di crediti in sofferenza, in conformitร con quanto previsto dalla Direttiva UE 2021/2167, denominata “Secondary market Directive” (SMD).
Il nuovo paradigma per il mercato secondario dei crediti deteriorati
Origini e obiettivi della Direttiva
La direttiva รจ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellโUnione Europea dellโ8 dicembre 2021. La finalitร principale รจ quella di promozione dello sviluppo dโun mercato secondario dei crediti deteriorati a piรน alto livello dโefficienza, liquiditร e competitivitร , che possa contribuire alla stabilitร del sistema finanziario europeo.
Illustrazione degli obiettivi principali
Tra gli obiettivi che la SMD si propone c’รจ la facilitazione della cessione dei crediti deteriorati. Sotto questo profilo, tutto parte dalla necessitร d’eliminare gli ostacoli normativi e amministrativi che limitano il trasferimento di crediti tra Stati dell’UE, a favore di una circolazione transnazionale degli NPL. Il che si concretizza in maggiore liquiditร di mercato, con molteplici benefici per banche e altri intermediari finanziari, tutti enti che avranno la possibilitร di liberare capitale e migliorare la qualitร del credito.
Altro fine della direttiva SMD รจ quello di protezione dei diritti dei debitori. Dal suddetto punto di vista, la direttiva si assicura che la cessazione dei crediti non comporti un peggioramento delle condizioni per i debitori. Quindi, la cessione di crediti medesima, dovrebbe promuovere obblighi informativi in chiarezza e trasparenza, e definire modalitร di gestione rispettose dei diritti e della dignitร dei soggetti coinvolti.
Considerazione degli aspetti chiave
Passiamo ora a quelli che sono da definire gli aspetti chiave della direttiva in materia. Abbiamo lโautorizzazione e la vigilanza sui gestori di crediti deteriorati. In pratica, ogni Stato membro dovrร istituire un sistema dโautorizzazione, con tanto di registri pubblici on-line, a garanzia di trasparenza e affidabilitร delle entitร operative nel settore.
Abbiamo poi gli obblighi informativi, quale altro aspetto pregnante. I soggetti che acquistano crediti hanno lโonere di rispettare degli specifici obblighi di comunicazione nei confronti dei debitori e delle autoritร di vigilanza, cosรฌ ce trasparenza e correttezza nei rapporti siano assicurate.
Infine, la normativa incide anche sullโaspetto della gestione dei crediti ceduti a soggetti di paesi terzi. In questi casi, quel che รจ prevista รจ la nomina dโun rappresentante allโinterno dellโUE, che agisca da garante nel rispetto delle normative europee.
Il recepimento della SMD in Italia: il D.Lgs. 116/2024
L’attuale cornice normativa italiana a disciplina dei crediti deteriorati
Il D. Lgs. n. 116/2024, pubblicato in data 30 luglio 2024, ed entrato in vigore il 14 agosto dello stesso anno, รจ il principale strumento col quale รจ stata recepita la Direttiva UE 2021/2167 nellโordinamento italiano. La norma ha operato modifiche al Testo Unico Bancario (TUB), le quali si sono esplicate nellโapposizione del nuovo Capo II nel Titolo V, dedicato alla disciplina dโacquisto e gestione dei crediti in sofferenza.
Ambito di applicazione e limiti
La scelta compiuta mediante il decreto รจ stata quella dโapplicare la nuova disciplina esclusivamente ai crediti classificati come sofferenze (NPL), e ne sono rimaste escluse le altre tipologie di crediti deteriorati. Su questโultimo punto, parliamo dei crediti UTP (Unlikely to Pay), non ancora passati a sofferenza, e poi delle cartolarizzazioni multi-tranche ai sensi della L. n. 130/1999. ร altresรฌ lโesclusione che attiene alle attivitร di recupero stragiudiziale svolte da soggetti con licenza ex art. 115 TULPS.
La scelta operata รจ stata foriera dโalcuni dibattiti, dato che si genera un sistema a doppio binario che lascia fuori molte operazioni di mercato, anche se lโobiettivo รจ quello di pervenire a maggior tutela e qualitร nella gestione dei crediti in sofferenza.
Liberalizzazione dellโattivitร d’acquisto
Fra le altre cose, il decreto ha introdotto una definizione nuova di โacquirente di crediti in sofferenzaโ, e ne ha esteso la possibilitร dโacquisto anche a soggetti non bancari. Questi con la condizione che operino nellโambito dโattivitร commerciali o professionali, e che risultino iscritti agli appositi albi vigilati dalla Banca dโItalia o da altre autoritร competenti.
Il ruolo e le responsabilitร dei gestori di crediti deteriorati
I gestori di crediti in sofferenza divengono soggetti responsabili della gestione concreta del credito, con obblighi dโinterfaccia diretta col debitore, in un quadro di trasparenza, correttezza e rispetto delle normative. Alla figura del gestore troviamo in affiancamento la necessitร dโiscrizione in apposito albo ex art. 114.5 TUB. Tale articolo impone requisiti organizzativi e di governance, oltre che di capacitร operativa.
Tutele per i debitori
Entriamo adesso nel merito delle tutele rivolte ai debitori. Fra essi vi figura la comunicazione preventiva, stando alla quale i debitori dovranno essere informati, chiaramente e con costanza, a riguardo della cessione del credito e prima dellโavvio delle attivitร di recupero.
Altra tutela si rinviene nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza. Infine, ci sono le tutele poste in essere dal sistema di vigilanza, con annesse sanzioni. Si tratta di multe che arrivano fino allโimporto di 5 mln di euro, o in alternativa al 10% del fatturato, per chi svolge attivitร senza alcuna autorizzazione o in violazione delle normative. Il regime sanzionatorio, come si puรฒ osservare, รจ decisamente rigoroso.
Crediti deteriorati e transizione verso il nuovo regime
Da menzionare รจ il sistema di transizione fino allโapplicazione generalizzata delle nuove norme. Sebbene sia stato previsto, per le nuove norme, una data dโentrata in vigore che รจ lo scorso 8 marzo 2025, il periodo di tolleranza apposto รจ di sei mesi per le attivitร giร in esecuzione. Concesso poi un termine di tre mesi per attenersi alle nuove disposizioni, rivolto alle domande dโautorizzazione. Il tutto รจ finalizzato a unโimplementazione ordinata ed efficace.
Lโestensione dellโABF ai gestori di crediti deteriorati, passo avanti nel rafforzamento della tutela
LโArbitro Bancario Finanziario (ABF): funzione e funzionamento
LโABF, istituito nel 2008, รจ il sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari, la cui previsione รจ stata in attuazione dellโart. 128-bis TUB. La funzione principale del sistema corrisponde alla fornitura di un canale rapido, economico e imparziale per la risoluzione delle controversie, senza che il cittadino sia costretto a ricorrere alla giustizia ordinaria.
Le sue decisioni, dโaltro canto, non sono vincolanti come una sentenza, ma detengono una valenza persuasiva forte. Ed รจ esattamente cosรฌ che le medesime aiutano nello sviluppo di prassi condivise nel settore. La competenza dellโABF copre controversie vertenti su diritti, obblighi contrattuali e richieste di somme di denaro fino allโimporto di 200.000 euro.
Obbligo d’adesione al sistema e recenti innovazioni
In merito allโobbligo di adesione, la normativa vigente impone alla totalitร degli intermediari dโaderire allโABF per operare legalmente nel settore bancario e finanziario. La delibera CICR n. 275/2008 ha definito i criteri procedurali e organizzativi.
Cโรจ stato anche un intervento recente della Banca dโItalia, dellโ11 febbraio 2025, che ha esteso tale obbligo dโadesione anche ai gestori di crediti in sofferenza, in conformitร col recepimento del D.Lgs. n. 116/2024. Lโestensione รจ da interpretarsi come un punto di svolta, siccome amplia di tanto il campo applicativo dellโABF nel settore del recupero crediti.
Le novitร introdotte dalla Banca dโItalia
Parliamo ora delle novitร introdotte dalla Banca dโItalia con lโintervento attuato. Si รจ avuta lโintegrazione delle fonti normative, col richiamo allโart. 114.13 del TUB e allโart. 3, co. 8, del D.Lgs. 116/2024. Cโรจ stato anche un ampliamento delle definizioni, per il fatto che, i gestori dei crediti in sofferenza, iscritti allโalbo ex art. 114.5 TUB, vengono adesso definiti degli intermediari abilitati a partecipare allโABF.
Fra le novitร in questione, vi rientra allo stesso modo lโobbligo dโadesione. I gestori hanno lโonere di comunicazione alla Banca dโItalia della propria adesione, prima dโintraprendere lโattivitร di gestione crediti, pena sanzioni e interdizioni.
Nuova gestione dei crediti deteriorati, il riepilogo delle implicazioni
Chiarito ciรฒ, stiliamo un riepilogo delle implicazioni pratiche che ne derivano. Una di esse riguarda lโaccesso alle procedure risolutive delle controversie. I debitori di crediti in sofferenza hanno ora modo di ricorrere allโABF anche contro i gestori di crediti, il che rileva un efficace strumento di tutela. Altra implicazione pratica รจ rinvenuta nellโobbligo, gravante sui gestori, ad informare i debitori del diritto a ricorrere allโABF, informazione che va integrata nei contratti e nelle comunicazioni ufficiali. Ci sono poi i controlli e le sanzioni, in quanto la mancata adesione al sistema, o il mancato rispetto degli obblighi, comportano sanzioni fino a 5 mln di euro o al 10% del fatturato.
La funzione di rafforzamento della tutela del consumatore
Lโestensione dellโABF ai gestori di crediti in sofferenza si colloca in un contesto dettato dal rafforzamento delle tutele per i soggetti piรน deboli. Unโestensione attraverso la quale si รจ pervenuti a un canale risolutivo veloce, imparziale e trasparente, che riduce il ricorso alle vie giudiziarie e promuove comportamenti corretti e responsabili dalla parte degli operatori.