Cessione del credito e fallimento del cedente: perché il rito speciale per accertamento del passivo non è applicabile

Novembre 5, 2023
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L’articolo 93 del codice fallimentare non si applica alla controversia che mira a influire sull’attivo del fallimento attraverso la verifica dell’esistenza del credito nel patrimonio del cedente al momento del fallimento. Vediamo nel dettaglio la vicenda che ha come oggetto la cessione del credito.

Un imprenditore che ha ottenuto l’incarico di ristrutturare due supermercati ha emesso fatture per un totale di circa 500 mila euro. Successivamente, ha deciso di cedere il credito che aveva nei confronti del committente a due banche e ha notificato la cessione al debitore ceduto. Purtroppo, in seguito, l’imprenditore è stato dichiarato fallito. La curatela fallimentare insieme alle due banche hanno quindi richiesto il pagamento al debitore ceduto, che è la società committente e proprietaria dei supermercati ristrutturati. Tuttavia, la società committente ha fatto valere un controcredito per i difetti riscontrati nelle opere come eccezione compensativa.

Cessione del credito: esaminiamo la vicenda nel dettaglio

La situazione giudiziaria riguarda il debitore ceduto, che è il committente e titolare dei supermercati, il creditore cedente, che è l’imprenditore fallito, e i cessionari, che sono le due banche. Le questioni in discussione sono le seguenti:

1. Il debitore ceduto richiede una decisione che determini quale creditore debba effettivamente ricevere il pagamento, se sia la curatela fallimentare o le due banche cessionarie.

2. Le banche cessionarie chiedono che il debitore ceduto sia condannato a pagare l’importo dovuto a seguito della cessione.

3. La curatela fallimentare richiede una decisione che stabilisca che la cessione non è opponibile alla massa dei creditori del creditore cedente.

La controversia in questione non rientra nel rito speciale previsto dalla legge fallimentare per l’accertamento del passivo (ex artt. 96 e seguenti), come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27700. Questo perché la controversia non ha lo scopo di influenzare lo stato passivo del fallimento (in quanto non vi sono richieste di accertamento di crediti nei confronti della massa dei creditori). Essa mira, invece, a determinare l’esistenza o meno del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento, al fine di incidere sull’attivo fallimentare.

L’analisi della vicenda in sintesi

Una società che possiede supermercati ha affidato l’appalto per la ristrutturazione di due di essi a un’altra società. Dopo aver completato i lavori, la società appaltatrice ha emesso fatture per un totale di circa 500 mila euro, di cui tre cedute a una banca e una ad un’altra banca.

Successivamente, la società appaltatrice è dichiarata fallita. La società committente ha avviato una causa legale al fine di stabilire a chi spetta effettivamente il credito. Questo poiché ha ricevuto richieste di pagamento sia dalla procedura fallimentare del creditore cedente che dalle due banche cessionarie. Inoltre, la società committente ha sollevato l’eccezione di compensazione del proprio controcredito per vizi e difetti nei lavori, ai sensi dell’articolo 1667 del Codice Civile.

La procedura fallimentare ha contestato la competenza del tribunale, in base all’articolo 24 della legge fallimentare, secondo il quale “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”. Inoltre, sostenendo che la richiesta relativa al controcredito per i vizi dei lavori non è ammissibile. Non ammissibile perché avrebbe dovuto essere presentata durante la verifica del passivo fallimentare.

Come si è conclusa la storia

Le due banche, d’altra parte, hanno chiesto il rigetto della richiesta basata sui vizi delle opere e hanno richiesto il riconoscimento della cessione del credito con la condanna al pagamento dell’importo dovuto. A sua volta, la procedura fallimentare ha sollevato l’inammissibilità delle richieste presentate dalle banche, poiché l’opponibilità della cessione del credito doveva essere valutata durante l’accertamento del passivo fallimentare.

In primo e secondo grado di giudizio, è stata considerata in ritardo la richiesta di revoca delle cessioni del credito presentata dalla procedura fallimentare (ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare). È stato accertato che le cessioni alle banche siano valide ed efficaci, e la società committente è stata condannata al pagamento delle somme indicate nelle fatture emesse.

In particolare, i giudici hanno evidenziato che la cessione del credito è stata perfezionata un anno prima del fallimento. Ciò è avvenuto con notifica al debitore ceduto, e che l’azione di revoca fallimentare è inammissibile perché tardiva. Inoltre, si stabilisce correttamente che la controversia sia radicata in sede ordinaria, poiché riguarda un credito non nei confronti della procedura fallimentare, ma verso un terzo soggetto, ovvero la società committente.

Arriva così la Cassazione: Cessione del credito e richieste delle parti

La cessione del credito, regolata dall’articolo 1260 del Codice Civile, comporta una modifica delle obbligazioni dal lato attivo. Questo avviene poiché si sostituisce un creditore (cedente) con un altro (cessionario), mentre il debitore (ceduto) rimane lo stesso. Nella situazione presa in esame:- Il creditore cedente è l’appaltatore fallito, e la curatela fallimentare chiede che la cessione del credito non sia opponibile alla massa dei creditori del fallito.

  • I cessionari sono due banche, che ritengono la cessione del credito valida ed efficace, e chiedono che il debitore ceduto sia condannato al pagamento dell’importo dovuto.
  • Il debitore ceduto è la società committente dei lavori, che richiede la determinazione del vero titolare del credito e solleva l’eccezione di compensazione con un controcredito, senza tuttavia richiedere la condanna al pagamento dell’eccedenza.

Secondo la linea di difesa della procedura fallimentare, le cessioni del credito effettuate dal creditore cedente a favore delle banche si rientrano nel concetto di “conto anticipi”. In questa prospettiva, tali cessioni non avrebbero una funzione solutoria, ma sarebbero volte a garantire il credito. Infatti, la cessione del credito effettuata in conto corrente è presunta “salvo incasso” (ai sensi dell’articolo 1829 del Codice Civile), il che significa che il creditore cedente non è liberato fino al momento in cui il debitore ceduto effettua il pagamento. E le banche cessionarie dovrebbero insinuarsi nel passivo fallimentare per ottenere il rimborso degli importi anticipati.

Il parere della Suprema Corte

La Suprema Corte ha respinto la doglianza, sostenendo che la difesa della curatela ha confuso due tipi di crediti distinti. Il primo tipo di credito è rappresentato dai debiti che le banche vantano nei confronti del Fallimento, anche attraverso il conto anticipi. Il secondo tipo di credito deriva dalle cessioni effettuate in bonis alle banche e opportunamente notificate al debitore ceduto. In questo caso, il Fallimento ha una posizione creditizia nei confronti di tali crediti.

La valutazione dei crediti relativi al conto anticipi è stata effettuata durante l’accertamento del passivo fallimentare (sotto a), mentre la valutazione dei secondi crediti (sotto b) è stata condotta nel corso di un procedimento giudiziario ordinario, in cui si è discusso sulla titolarità dei crediti ceduti, ovvero se fossero o meno parte dell’attivo fallimentare. È importante notare che il giudizio non riguarda l’accertamento del credito delle banche nei confronti del Fallimento.

La curatela sostiene che il credito riguardante il rapporto di conto anticipi, essendo privo di data certa anteriore al fallimento, non è opponibile alla massa. Inoltre, è invocata la preclusione del giudicato endofallimentare sulle anticipazioni bancarie. La Corte Suprema precisa che il giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e non ha lo scopo di fare stato tra le parti al di fuori del fallimento. Secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 96 comma 6 della legge fallimentare, “il giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e copre solo la decisione di accogliere o respingere la domanda di ammissione, precludendone la riesame, quindi l’ammissione o esclusione del credito dallo stato passivo non ha valore tra le parti al di fuori del fallimento” (Cass. 11808/2022, Cass. 27709/2020, Cass. 3957/2018, Cass. 21201/2017, Cass. 19960/2015).

La conseguenza

Pertanto, il giudicato endofallimentare sulle anticipazioni bancarie garantite da cessioni di crediti non ha effetto nel procedimento giudiziario ordinario in cui il giudice deve solo accertare se, alla data dichiarazione di fallimento, quei crediti facevano ancora parte del patrimonio del cedente fallito. Nel caso specifico, il processo riguarda la validità della cessione dei crediti del fallito prima del fallimento. Quindi, la controversia riguarda la titolarità del credito da far valere contro il terzo debitore (il committente-proprietario dei supermercati ristrutturati).

Di conseguenza, ci troviamo al di fuori dell’ambito dell’accertamento del passivo fallimentare. In altre parole, le domande presentate nel processo non riguardano l’accertamento dei crediti nei confronti del fallito e, correttamente, non sono state proposte tramite insinuazione al passivo. Le domande riguardano invece l’accertamento dei crediti della società fallita nei confronti del committente; crediti che si presume siano stati ceduti a due istituti di credito (Cass. 5774/2023).

Nel caso in esame, l’unico credito vantato contro la società fallita è l’opposizione al credito avanzata dal committente per difetti nell’esecuzione dei lavori. In effetti, si tratta di un credito reclamato solo a titolo di compensazione e non mira ad ottenere una condanna al pagamento per eventuali eccedenze.

No rito speciale per accertamento del passivo

La domanda presentata dal debitore ceduto (la società proprietaria dei supermercati) nei confronti del Fallimento mira ad accertare un credito del fallito e il controcredito opposto è avanzato solo a fini di compensazione (l’eccezione è stata abbandonata nel giudizio di appello e sulla sua infondatezza si è formata una decisione definitiva).

I giudici di legittimità ricordano che, nel caso in cui il curatore promuova una causa per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può sollevare l’eccezione di compensazione. Ciò, anche in via riconvenzionale, affermando l’esistenza di un controcredito nei confronti del fallito. Si tratta di un’eccezione diretta a bloccare la domanda avanzata dal richiedente, ottenendo il rigetto totale o parziale della stessa.

D’altra parte, il procedimento speciale previsto per l’accertamento del passivo (in base agli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare) si applica nel caso in cui vi sia una domanda riconvenzionale che mira a ottenere una pronuncia favorevole relativa all’accertamento o alla condanna al pagamento dell’importo spettante alla parte una volta effettuata la compensazione (Cass. 12255/2022, Cass. 30298/2017, Cass. 14418/2013). In sostanza, l’eccezione riconvenzionale è esaminata dal giudice della controversia in quanto il controcredito proposto a titolo di compensazione, pur ampliando il campo della disputa, non costituisce oggetto di una specifica domanda e, pertanto, non si applica il procedimento speciale per l’accertamento del passivo.

Distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione

Per quanto riguarda la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione, si ricorda quanto segue.

Nel caso di una domanda riconvenzionale, la parte intende ottenere una pronuncia che, una volta passata in giudicato, sia a suo favore riguardo all’accertamento o alla condanna relativa all’importo reclamato dopo la compensazione.

D’altra parte, nell’ipotesi di un’eccezione riconvenzionale, la parte intende solo neutralizzare la domanda del curatore e ottenere il suo rigetto (ai sensi dell’articolo 56 della legge fallimentare). Pertanto, si cerca solo una dichiarazione che dichiari che nulla spetta al curatore o che gli spetta una somma decurtata del controcredito. Questo, senza che sia richiesto un accertamento specifico dalla parte con l’efficacia di giudicato. È da tener presente che tale efficacia non può comunque essere “piena” nel contesto di un processo ordinario di cognizione, anche se incidentale (Cass. 12255/2022, Cass. 14418/2013).

Conclusioni sulla cessione del credito: il principio di diritto

La Suprema Corte respinge il ricorso presentato dalla curatela fallimentare e stabilisce il seguente principio di diritto:

“Nel caso di cessione di un credito, la controversia tra il debitore ceduto, la curatela del fallimento del creditore cedente e il terzo cessionario, in cui il debitore richieda una pronuncia volta a determinare chi sia il vero titolare del credito tra il cessionario e il cedente fallito, il cessionario richieda la condanna del debitore ceduto a pagare l’importo dovuto a seguito della cessione, e la curatela richieda la verifica della non opponibilità della cessione nei confronti dei creditori del cedente, non rientra tra le controversie da trattare secondo quanto stabilito dall’articolo 52, comma 2 della Legge Fallimentare. Tale controversia non è soggetta alla procedura specifica prevista per la determinazione del passivo secondo gli articoli 93 e seguenti della Legge Fallimentare. Questo, quanto non mira a influenzare lo stato passivo del fallimento (a meno che non vi siano richieste di accertamento di crediti verso la massa dei creditori), ma piuttosto mira legittimamente a influenzare l’attivo del fallimento, attraverso la verifica dell’esistenza o meno del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento”.

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