Quali sono gli obblighi del genitore collocatario?
La domanda รจ particolarmente interessante, soprattutto se vista allโinterno di un piรน ampio contesto di analisi dei provvedimenti che riguardano i figli in caso di separazione e divorzio, o in caso di cessazione della convivenza di fatto per i figli che sono nati al di fuori del vincolo di matrimonio.
Ovvero, in quelle situazioni ci si esprime sul tema dellโaffidamento e del collocamento del figlio minore al genitore: si tratta della scelta in ordine alla residenza abituale del figlio, che puรฒ essere assunta di comune accordo tra i coniugi o, in mancanza di intesa, dal giudice.
La scelta, come sopra brevemente accennato, riguarda i figli minori che non sono โ come tali โ in grado di esercitare una scelta autonoma. Tuttavia, il fatto che i figli abbiano la minore etร non sta a significare che siano completamente passivi in questo senso: se hanno piรน di 12 anni e sono capaci di discernere, hanno infatti il diritto di essere ascoltati dal giudice e contribuire cosรฌ allโindividuazione del genitore con cui intendono condividere la propria residenza.
Cosโรจ il collocamento dei figli
In questo scenario, ricordiamo prima di tutto che il collocamento dei figli รจ la scelta โ effettuata dai genitori o, in mancanza di accordo, dal giudice โ su quale sarร la residenza abituale del figlio minore dopo la separazione o il divorzio.
La scelta puรฒ avvenire sia presso il padre che presso la madre. Si tratta inoltre di un provvedimento unico che prescinde dallโeventuale affidamento condiviso.
Il genitore presso cui il figlio viene collocato assume il ruolo di genitore collocatario. Sarร lui ad occuparsi prevalentemente del minore.
Naturalmente, come si puรฒ ben intuire, la scelta di cui sopra abbiamo brevemente parlato ha ripercussioni molto importanti sulla vita del figlio, ovvero del soggetto di cui โ ricordiamo โ si dovrebbero curare in maniera prioritaria gli interessi.
Dipende da tale scelta, infatti, una serie di conseguenza non certo marginali, come lโassegnazione della casa familiare, e non solo.
Ecco, dunque, che il provvedimento di collocamento dei figli in seguito a separazione e divorzio รจ un elemento cardine della responsabilitร genitoriale e, come tale, dovrebbe essere trattato.
Ne parla peraltro anche il codice civile, che allโart. 337-bis e ss., dove si chiarisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative allโistruzione, allโeducazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacitร , dellโinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione รจ rimessa al giudice.
Gli effetti del collocamento dei figli
Il collocamento dei figli รจ un procedimento che โ come in parte abbiamo giร anticipato โ produce importanti effetti su alcuni aspetti non marginali nella vita del minore.
Uno di questi รจ lโassegnazione della casa familiare, provvedimento con il quale il giudice assegna al coniuge collocatario la casa coniugale, da intendersi come quella al cui interno si svolge la vita familiare.
Lโassegnazione della casa coniugale avviene ai sensi dellโart. 337-sexies c.c., secondo cui
il godimento della casa familiare รจ attribuito tenendo prioritariamente conto dellโinteresse dei figli.
Un altro elemento che viene impattato รจ lโassegno di mantenimento per i figli minori o non autosufficienti economicamente. Nella maggior parte dei casi, infatti, viene stabilito a carico del coniuge non collocatario.
La base normativa di tale decisione risiede nellโart. 315-bis c.c., che al primo comma recita che
il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacitร , delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
La modifica del collocamento del figlio
In un secondo momento rispetto a quello in cui possono essere stretti gli accordi originari, possono intervenire modifiche sul collocamento del figlio delle modifiche sulle condizioni di separazione o divorzio.
Il giudice puรฒ infatti mutare il collocamento del figlio minore, con diverse conseguenze non certo sottovalutabili.
Tra di esse, cโรจ il ricalcolo dellโassegno di mantenimento. Stando allโarticolo 337-ter quarto comma, infatti, โciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio redditoโ. Il ne deriva che il nuovo coniuge collocatario non รจ detto che abbia lo stesso reddito del precedente e che dunque debba corrispondere il medesimo importo.
I criteri di collocamento dei figli
Sui criteri che vengono usati dal giudice in relazione al provvedimento di collocamento del figlio minore, una pronuncia di particolare rilievo รจ quella n. 18817/2015 da parte della Corte di Cassazione.
Nella sentenza ora in commento si legge infatti che
le disposizioni impartite dal decreto impugnato in ordine alla collocazione del figlio nato dallโunione tra le parti e la disciplina adottata con riguardo alla permanenza del minore presso ciascun genitore costituiscono infatti puntuale applicazione del principio, costantemente ribadito da questa Corte, tanto in tema di separazione e divorzio quanto in tema di cessazione della convivenza di fatto, secondo cui il criterio fondamentale al quale il giudice deve attenersi nellโadozione dei provvedimenti riguardanti i figli minori รจ rappresentato dallโesclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale impone di privilegiare, tra piรน soluzioni eventualmente possibili, quella che appaia piรน idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalitร del minore.
Nella stessa sentenza, inoltre, si legge come il giudice nella scelta del genitore collocatario debba comunque tenere sempre conto della bigenitorialitร , ovvero della
presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nellโadempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, per la cui realizzazione non รจ strettamente necessaria una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previsione di modalitร di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.
Il collocamento paritario
Contrariamente al collocamento presso uno dei due genitori (collocamento prevalente), รจ possibile che si verifichi anche il collocamento paritario del figlio minore.
Le differenze non mancano di certo.
Nel primo caso, infatti, il figlio ha la propria residenza abituale presso uno dei due genitori. Si concordano perรฒ tempi di visita e di frequentazione con lโaltro genitore.
Lโarticolo 337-ter, primo comma, del codice civile, stabilisce infatti che
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel secondo caso, invece, si parla di collocamento paritario e custodia condivisa, anche se frequentemente in giurisprudenza si opta poi perchรฉ, dal punto di vista fisico, si riservi un collocamento prevalente presso uno dei due genitori ed in particolare presso la madre.