Nellโambito del Condominio, cosa accade nel momento in cui la delibera condominiale di spese ordinarie viene annullata? Il decreto ingiuntivo รจ uno strumento per procedere al recupero delle spese, tanto ordinarie che straordinarie. La questione si complica qualora, ad essere oggetto di contestazione, sia proprio la validitร della delibera assembleare che ne faccia da fondamento. Lโannullamento della delibera solleva interrogativi inerenti, a quel punto, alla legittimitร della pretesa creditoria dalla parte del Condominio. La Cassazione รจ intervenuta sul tema, mediante la sentenza n. 2211/2025, e con essa ha chiarito come, mentre lโannullamento delle delibere costitutive priva il credito della propria fondatezza, ciรฒ non vale per le spese ordinarie. Le stesse rimangono comunque esigibili, in quanto, per come la Suprema Corte considera, alle delibere sulle spese ordinarie รจ da attribuirsi solamente una natura dichiarativa.
La delibera condominiale e il Decreto Ingiuntivo ad origine della controversia
Nel caso in questione, il condominio aveva ottenuto, in giudizio, un decreto ingiuntivo nei confronti di una societร proprietร di unโunitร immobiliare, relativamente al pagamento di oneri condominiali per un importo di circa 34.000 euro, comprensivo di spese ordinarie e straordinarie per il rifacimento del manto di copertura del tetto. La societร ingiunta opponeva, nel medesimo giudizio, il fatto che la delibera assembleare che ne costituiva la base non avrebbe potuto ritenersi valida, perchรฉ non tenente conto della tabella millesimale contrattuale. Malgrado ciรฒ, i giudici di primo e secondo grado avevano respinto tale opposizione, ma poi, successivamente, nel giudizio d’appello avente ad oggetto la validitร della delibera condominiale, il giudice ha annullato quest’ultima.
Allora, la questione posta era la seguente: l’annullamento della delibera condominiale precludeva la richiesta risarcitoria da parte del condominio? In seguito al giudizio di ricorso, la questione veniva demandata alla Corte di Cassazione, la quale, lo scorso 30 gennaio 2025, ha emanato la giร citata ordinanza n. 2211. La societร che aveva ricevuto lโingiunzione di pagamento, aveva operato ricorso in Cassazione per il mancato accoglimento dellโopposizione presentata nei due gradi di giudizio, mentre il ricorso per Cassazione del condominio riguardava lโaccoglimento della sentenza in appello che aveva annullato la deliberazione. Per la Corte, lโannullamento della delibera costitutiva comporta sรฌ lโinfondatezza della domanda, ma la pretesa risarcitoria inerente alle spese ordinarie non puรฒ venire meno: la delibera, relativamente alle stesse, ha un valore meramente dichiarativo, e il giudice dovrร comunque esaminare la fondatezza della pretesa, a prescindere dallโannullamento della relativa delibera.
La delibera condominiale quale fondamento del Decreto Ingiuntivo
Per principio, la delibera dโapprovazione di un rendiconto condominiale fa da base per il riconoscimento in via giudiziale di un decreto ingiuntivo, che consenta il recupero delle spese. Ovverosia, la delibera รจ la base legale e documentale per la pretesa creditoria del Condominio, la stessa che stabilisce formalmente lโentitร delle spese e la loro ripartizione tra i condomini. Stando allโart. 63 delle disposizioni attuative del Codice Civile, la delibera detiene un valore probatorio privilegiato, da assimilare a quello dei titoli di credito (es. cambiali e assegni).
Ma รจ rilevante distinguere delibere di spese ordinarie e straordinarie. Nel caso in discussione, di una delibera che prevede sia spese straordinarie che ordinarie, la parte della delibera che si concentra sulle spese straordinarie costituisce la pretesa creditoria, e ne consegue che la medesima venga allora meno con lโannullamento della delibera. Viceversa, sempre la medesima delibera annullata, per le spese ordinarie, non fa venir meno lโobbligo del giudice del ricorso, a valutare la fondatezza della richiesta, e non รจ necessario che vi sia una delibera condominiale a farne da presupposto.
Opposizione del decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera in rapporto di pregiudizialitร
Si riscontra un rapporto di pregiudizialitร fra il giudizio dโopposizione a decreto ingiuntivo e quello dโimpugnazione della delibera condominiale. Si รจ tradizionalmente ritenuto come lโimpugnazione della delibera non inficiasse il giudizio dโopposizione, con questโultimo che si limitava allโaccertamento di validitร della delibera.
Ma, nellโorientamento attuale (dato dalla pronuncia delle Sezioni Unite), ad essere riconosciuto รจ un legame dโinterdipendenza fra i due procedimenti, dove la validitร della delibera funge da presupposto per definire la pretesa monitoria. Il che limitatamente, stando a quanto riscontrato, alle spese straordinarie. I due procedimenti sono, rispettivamente, giudizio dโopposizione a decreto ingiuntivo e giudizio dโimpugnazione della delibera assembleare.
Gli aspetti del rapporto pregiudiziale in rilievo
Vengono alla luce tre aspetti da trattare sul suddetto rapporto. Il primo, quello secondo cui, quando le cause vertono in separate sedi di giudizio, cโรจ una relazione di continenza, poichรฉ la validitร della delibera รจ presupposto essenziale alla risoluzione della questione del credito monitorio.
Secondo aspetto, quello relativo alla fattispecie in cui le cause siano trattate dallo stesso giudice. Qui รจ possibile procedere alla riunione dei procedimenti connessi, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., cosรฌ da favorire una decisione coerente e uniforme.
Il terzo aspetto da valutare attiene ai casi in cui non si procede alla riunione dei procedimenti connessi. A tal proposito, il giudice dellโopposizione puรฒ sospendere il procedimento in attesa del giudizio pregiudiziale sulla validitร della delibera. Quel che comunque si verifica รจ unโintegrazione nellโapproccio col quale trattare tali controversie condominiali. Un approccio, questโultimo, che resta confermato per quel che attiene allโattribuzione di spese straordinarie, anche se per la prima volta lโinterrelazione si spezza qualora si tratti di spese ordinarie, e ciรฒ delinea un nuovo filone giurisprudenziale.
Differenze fra natura dichiarativa e costitutiva della delibera condominiale
Molta importanza รจ assunta dalla distinzione fra le delibere costitutive e quelle dichiarative, sempre nel quadro delle controversie condominiali, in relazione alle pretese creditorie. Prendiamo il caso delle delibere costitutive che attengono a spese straordinarie. Esse configurano una nuova obbligazione gravante sui condomini, e il loro annullamento comporta nellโautomaticitร lโinfondatezza della pretesa da parte del Condominio. Ciรฒ perchรฉ trattasi di delibere costitutive, quelle della tipologia posta in essere, ovvero costituiscono lโobbligazione. Conseguentemente, con l’annullamento della delibera, anche la prestazione richiesta dalla delibera diviene non piรน esigibile, e ciรฒ rileva nella misura in cui รจ esattamente sulla base della delibera che una parte richiede il decreto ingiuntivo in tribunale.
Le delibere dichiarative, che abbiamo visto essere il caso di quelle aventi ad oggetto spese ordinarie, a differenza delle prime considerate, non creano delle nuove obbligazioni. Sono dichiarative in quanto confermano un rapporto esistente, lo dichiarano, senza che ad esse sia riconducibile la costituzione del medesimo rapporto. E il rapporto esistente che confermano si basa su criteri di ripartizione predefiniti.
Laddove una delibera contempli tanto lโesigibilitร di spese straordinarie che ordinarie (come nel caso sul quale la Suprema Corte รจ stata chiamata a pronunciarsi), il suo annullamento per via giudiziale non vuole comunicare lโinvaliditร di quanto richiesto dalla delibera sulle spese ordinarie. Il che vale anche nellโipotesi in cui la delibera, contemplante esclusivamente spese ordinarie, venga annullata, ad esempio per carenza di requisiti formali. Il giudice dovrร allora attenersi ad elementi probatori differenti dalla delibera, di cui esempio lampante รจ il rendiconto consuntivo. Cโรจ da dire che, per il nuovo orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalle motivazioni che avrebbero indotto allโannullamento della delibera contemplativa delle sole spese ordinarie, la sussistenza di queste rimane indipendente dallโatto condominiale.
La sentenza cassata e il rinvio al giudice di merito
Una volta annullata la delibera, lโordinanza della Cassazione n. 2211/2025 non esclude in automatico quella che รจ la pretesa creditoria del Condominio. Abbiamo visto come permanga, in capo al giudice dellโopposizione, il dovere di verificare la fondatezza della richiesta di pagamento di spese ordinarie, sempre tenendo presenti i criteri ripartizione allโuopo previsti dalla normativa applicabile.
Ed รจ da notare il fatto che la Corte di Cassazione abbia riconosciuto, nellโoccasione trattata, una natura dichiarativa alle delibere comportanti spese ordinarie, con il credito che puรฒ ad ogni modo esistere, anche contrariamente a quanto dichiarato dallโassemblea condominiale. Quanto dichiarato, infatti, potrebbe anche risultare erroneo, ma ciรฒ non inficia il rapporto (se esiste comunque) che viene comunque passato al vaglio giudiziale. Non si ravvisa dunque nessuna necessitร , nelle circostanze descritte, di procedere ad un ricorso sullโannullamento della delibera avente ad oggetto le spese ordinarie, ma solamente qualora la stessa contempli anche, o soltanto, delle spese straordinarie.
Quel che si รจ delineato, col chiarimento sulla natura e le funzioni della delibera condominiale, รจ un equilibrio fra diritti dei condomini da una parte e gestione effettiva delle spese comuni dallโaltra. Una lettura, quella rilasciata dalla Suprema Corte, che punta alla preservazione della funzionalitร del Condominio, e, per via congiunta, alla tutela dei diritti dei creditori. La sentenza emessa dalla Corte dโAppello, che aveva respinto le ragioni dellโopposizione, รจ stata cassata, e rimessa la questione al giudice di primo grado il quale dovrร attenersi alle nuove considerazioni chiarificatrici apportate.