Nell’espropriazione mobiliare presso terzi, il terzo pignorato, vale a dire colui che si configura come debitor debitoris, รจ il soggetto che il creditore ritiene essere possessore di quei beni del debitore esecutato, o che abbia comunque dei rapporti patrimoniali col medesimo. Il terzo pignorato non รจ parte nel processo, ma in ogni caso la responsabilitร che attiene alla sua figura รจ decisamente rilevante, ai fini del procedimento esecutivo.
Il dovere della “dichiarazione di scienza” del terzo pignorato
Il terzo pignorato, stante la lettera dell’art. 547 del Codice di Procedura Civile, ha il dovere di riportare una dichiarazione in merito alla sussistenza e alla consistenza delle somme e dei beni che detiene per conto del debitore. La dichiarazione in oggetto viene definita “dichiarazione confessionale“, o “dichiarazione di scienza“, e il riconoscimento in essa contenuto dovrร assumere il valore di accertamento costitutivo. Ciรฒ si desume da tre sentenze della Cassazione, la n. 57 del 1054, la n.1426 del 1963 e la n. 17367 del 2003.
Naturalmente, la dichiarazione puรฒ contenere il riconoscimento della sussistenza delle somme o beni in questione, o, al contrario, la negazione dell’esistenza degli stessi elementi. Laddove vi sia sussistenza, รจ importante che il terzo pignorato fornisca gli elementi soggettivi e oggettivi che consentano d’individuare le somme o gli oggetti di cui alla dichiarazione. Altro suo dovere risiede nella specificazione della causa per la quale i beni si trovino sotto la sua custodia.
La sentenza della Cassazione n.13223/2024
Un’importante riflessione, sul piano giuridico, riguardante funzione e responsabilitร del terzo pignorato, la troviamo nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13223 del 14 maggio 2024, ad opera della terza sezione civile. Si parla in essa del delicato rapporto fra tutela dei diritti creditori e tutela della posizione del terzo pignorato.
La Corte, in quell’occasione, ha deliberato su un caso concreto in cui il terzo pignorato era coinvolto nel pignoramento di beni che, pur essendo da egli detenuti, non erano appartenenti al debitore. Un aspetto, quest’ultimo, che non era stato comunicato dal terzo, e dunque si discuteva se avesse dovuto essere ritenuto responsabile per danni da mancata restituzione dei beni, anche in assenza di un intento fraudolento.
Il caso alla base della pronuncia
Nella fattispecie, il terzo pignorato era un ente pubblico che, nella dichiarazione rilasciata, non aveva espressamente riconosciuto un obbligo nei riguardi del debitore esecutato, ma neppure la negazione dell’obbligo suddetto. Stando al parere della Suprema Corte, la dichiarazione posta in essere era dunque “neutra”. A suo tempo, il Giudice dell’Esecuzione aveva riconosciuto un valore positivo a quella dichiarazione. Si puรฒ dire pertanto che abbia emesso l’ordinanza d’assegnazione sulla base di un silenzio-assenso.
L’ente pubblico in questione era il Comune di Tivoli, e quest’ultimo ricorreva in opposizione all’atto esecutivo emanato in forza dell’art. 617 del Codice di Procedura Civile. Il ricorso, presentato al Tribunale di Spoleto, era stato dal medesimo rigettato. Ancora il Comune di Tivoli ricorreva per Cassazione, laddove ha fatto leva su cinque motivazioni d’impugnazione, ma queste sono tutte state dichiarate inammissibili.
Le implicazioni del responso della Corte sul terzo pignorato
Il responso della Corte ha portato alla luce un importante aspetto del processo esecutivo, ovvero di come il terzo debba necessariamente cooperare con l’azione del creditore. Il terzo รจ responsabile, per tale lettura, nei confronti del creditore come del giudice chiamato a pronunciarsi sull’emissione dell’ordinanza d’assegnazione. In altri termini, lo stesso non puรฒ dichiarare di non essere a conoscenza dell’esistenza dei beni pignorati o della loro provenienza.
Si รจ trattato di un contemperamento tra gli interessi creditori e quelli del terzo pignorato. A quest’ultimo viene riconosciuta la facoltร d’opporsi al pignoramento, ma vi sono limiti alla suddetta opposizione, e per la medesima non si possono non riconoscere quelle che sono le proprie responsabilitร . La tendenza giurisprudenziale รจ stata dunque volta alla tutela dell’integritร del processo esecutivo, onde evitare che un comportamento negligente o addirittura fraudolento del terzo si frapponga nella procedura e risulti a compromissione degli interessi creditori.
Quanto chiarito dalla Suprema Corte lascia quindi desumere come, nell’ordinanza originariamente emessa, si riscontri detta motivazione, in quanto il terzo pignorato non puรฒ mentire nella dichiarazione rilasciata, ma neppure porvi delle omissioni. Piรน che di silenzio-assenso, si dovrebbe allora discutere di un mancato ottemperamento agli obblighi legali, da cui la responsabilitร del terzo.
L’atto a perfezionamento dell’espropriazione verso terzi
L’espropriazione presso terzi รจ una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona esattamente con l’atto dichiarativo del terzo pignorato. E ciรฒ รจ quanto la Cassazione ha affermato in occasione dell’ordinanza n. 32804 del 27 novembre 2023 (lettura confermata anche dalle sentenze successive, n. 3101 del 2 febbraio 2024 e n. 9903 del 15 aprile 2024.
Oltretutto, nell’atto risiede anche una funzione di precisazione, ovvero di specificare il quantum attinente alla cosa pignorata, che potrebbe essere indicato in maniera imprecisa dal creditore. Una funzione posta ad eliminazione d’una probabile genericitร . E qui vi รจ un’altra pronuncia della Cassazione che ha provveduto al suddetto enunciato, la sentenza n. 6518 del 20 marzo 2014.
Qualora la dichiarazione sia parzialmente positiva, s’intende che vi siano beni sui quali il terzo diventa custode, non essendo tenuto a disporne, nรฉ per riconsegna al debitore nรฉ a beneficio d’altre parti.
La dichiarazione “neutra”, vista poc’anzi, e pronunciata nella fattispecie dal Comune di Tivoli, รจ stata posta sullo stesso piano dell’omessa dichiarazione dall’ultima sentenza, intervenuta sul tema, della Corte di Cassazione. Dunque, una dichiarazione neutra รจ giurisprudenzialmente una dichiarazione non resa sulla base dell’art. 548 c.p.c. Al che si aggiunge l’ulteriore onere che grava sul terzo pignorato ad opera della legge n. 228 del 2012, la quale ha inserito nell’art. 548 c.p.c. un particolare onere contestativo per il terzo pignorato.
La figura richiamata, infatti, dovrร rendere la dichiarazione a mezzo raccomandata o PEC, e non รจ necessario per quest’obbligo che vi sia un determinato rapporto di credito fra il debitore e il terzo. In caso di dichiarazione non fornita, รจ previsto, ad opera dello stesso provvedimento, che sia fissata un’udienza apposita per rendere la dichiarazione. E, se il terzo non dovesse presentarsi, vi sarร in toto un riconoscimento del credito vantato dal creditore.
Il cambio di posizione del terzo pignorato
C’รจ stato dunque un cambiamento rispetto al quadro antecedente, nel quale la mancata dichiarazione impediva il perfezionamento del pignoramento (dovuto a difetto d’oggetto). Con la possibilitร , a seguire, di ricorrere ad un giudizio d’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato.
Nel sistema precedente, per certi versi antitetico, la mancata dichiarazione del terzo รจ sempre stata, invece, circostanza tale da impedire il perfezionamento del pignoramento per difetto di oggetto, ferma la possibilitร di introdurre il giudizio d’accertamento dell’obbligo del terzo.
Appare chiaro, con la sentenza da ultimo pronunciato, come il terzo debba agire onde non incorrere in conseguenze sfavorevoli giuridicamente. La ratio รจ stata quella d’assicurare appieno il grado di trasparenza nei processi esecutivi, che senza trasparenza rischiano di bloccarsi.
La dichiarazione del terzo, in definitiva, dovrร essere positiva o negativa, e i casi in cui la stessa sia incompleta o neutra non sono contemplati, pena l’equiparazione ad una dichiarazione non resa. La conseguenza sta nel fatto che il creditore, automaticamente, ottiene la disposizione dell’ordinanza d’assegnazione dalla corte.
In merito ad ulteriori forme giurisprudenziali di tutela del creditore, leggi quest’altro articolo.