Bancarotta e concorso dei sindaci: si configura la responsabilità concorsuale nell’ipotesi di inerzia gravemente colposa

Maggio 28, 2024
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Bancarotta e concorso dei sindaci
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Ipotesi di bancarotta e responsabilità degli amministratori: la corte di Cassazione con sentenza numero 1162 del 2024 ha chiarito che se il controllo sindacale sull’organo di gestione non è incisivo e serrato, non necessariamente si può escludere la responsabilità concorsuale dagli amministratori nelle condotte non lecite.

Il caso

C.C., A.A., B.B. e D.D. convengono in giudizio per vari reati collegati al fallimento della Salus Srl, dichiarato il 16 luglio 2015. C.C. era il presidente del collegio sindacale, A.A. e B.B. erano membri del collegio, e D.D. era l’amministratore unico della società.

Le accuse principali riguardano la bancarotta semplice per i sindaci, che avrebbero aggravato il dissesto non vigilando correttamente e non convocando l’assemblea nonostante la situazione finanziaria negativa, e la bancarotta fraudolenta per D.D., che avrebbe sottratto oltre 677.000 euro omettendo di riscuotere un credito dovuto a Salus da Villa Se. Spa per canoni d’affitto non pagati.

Il Tribunale di Ancona ha dichiarato colpevoli gli imputati, confermando le accuse nei termini delineati. La Corte d’Appello, investita del ricorso degli imputati, ha confermato la condanna, modificando solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio e riconoscendo il beneficio della non menzione.

Bancarotta e concorso dei sindaci, ricorso in Cassazione degli imputati

Tutti gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione. I ricorsi dei sindaci (C.C., A.A., e B.B.) si compongono di cinque motivi: i primi quattro contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo agli adempimenti contestati, la supposizione di colpa grave, la mancata applicazione di cause di non punibilità e la mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria; il quinto censura il rigetto della richiesta di una nuova perizia contabile per accertare l’indebito arricchimento della pubblica amministrazione con pregiudizio della società.

Il ricorso di D.D. si articola in due motivi: il primo contesta la responsabilità, sostenendo che la Corte ha erroneamente considerato D.D. amministratore sia di Salus che di Villa Se. nello stesso periodo e non ha valutato la proposta di acquisto vincolante di Abano Terme Spa. Inoltre, contesta le valutazioni sulle compensazioni tra le reciproche posizioni attive e passive tra Salus e Villa Se. Il secondo motivo riguarda la quantificazione del risarcimento, sostenendo che non sono state adeguatamente valutate le compensazioni relative ai lavori svolti da Villa Se.

Il 25 ottobre 2023, l’avvocato di C.C. ha depositato una memoria per il suo assistito chiedendo l’accoglimento del ricorso o la dichiarazione di prescrizione del reato. Il 10 novembre 2023, l’avvocato Jacopo Saccomanni ha depositato conclusioni scritte per la curatela del fallimento Salus Srl, parte civile costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il 13 novembre 2023, l’avvocato Andrea Marini ha depositato una memoria difensiva per D.D., articolando quattro nuovi motivi, sostenendo l’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, e ribadendo le critiche alle motivazioni della Corte territoriale riguardo alla gestione del patrimonio e delle partite creditorie e debitorie tra Salus e Villa Se., nonché la loro implicazione sulla responsabilità penale di D.D.

Analisi del primo motivo della decisione

La decisione in questione riguarda il ruolo dei sindaci nel controllo della società Salus Srl e le loro presunte omissioni che avrebbero contribuito al suo dissesto finanziario. La Corte ha rilevato che i sindaci, pur avendo notato che erano presenti le condizioni per intervenire secondo l’articolo 2447 del codice civile, si sono limitati a sollecitare gli amministratori a compiere un aumento di capitale, senza però segnalare l’inadempimento o convocare direttamente l’assemblea per affrontare le gravi irregolarità dell’organo amministrativo. Queste omissioni hanno permesso la continuazione dell’attività economica nonostante un patrimonio netto fortemente negativo, aggravando così la situazione di crisi.

La Corte ha confermato che il controllo dei sindaci non deve essere una mera formalità, ma deve includere una verifica effettiva della gestione e delle scelte degli amministratori, per assicurarsi che siano in linea con una buona amministrazione e gli obiettivi della società. Se i sindaci, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo, si rendono conto di comportamenti illeciti da parte degli amministratori, hanno il dovere di intervenire per prevenirne le conseguenze. La mancata azione in questo senso li rende corresponsabili di eventuali reati commessi dagli amministratori.

Inoltre, i sindaci hanno specifici poteri e doveri di iniziativa in sostituzione dell’organo deliberativo o degli amministratori. Tra questi, il dovere di convocare l’assemblea e di richiedere interventi giudiziari sulla gestione, se necessario.

Tuttavia, la Corte ha osservato che il collegio sindacale si è limitato a sollecitare l’organo amministrativo per tre anni, senza adempiere agli obblighi più significativi, nonostante fosse evidente lo stato di insolvenza della società già dal 2007. Questo atteggiamento non è stato considerato un adempimento diligente dei doveri di controllo e non esclude la responsabilità per le omissioni contestate.

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Analisi del secondo motivo del ricorso

Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato dalla Corte. La questione centrale riguarda l’articolo 217 del codice della crisi, che punisce gli imprenditori che non hanno dichiarato tempestivamente il fallimento della propria azienda, aggravando così la situazione economica. I sindaci sono stati accusati di non aver esercitato adeguatamente il loro ruolo di vigilanza e controllo, non avendo richiesto il fallimento nonostante fossero a conoscenza della reale situazione finanziaria dell’azienda, contribuendo così all’aggravamento della crisi.

La Corte ha sottolineato che la colpa grave deve essere dimostrata anche in caso di ritardo nella dichiarazione di fallimento, ma che non si può presumere automaticamente tale colpa grave solo sulla base del ritardo stesso. La valutazione della colpa dipende dalle scelte gestionali che hanno portato al ritardo. La Corte ha anche osservato che la stessa valutazione della colpa si applica ai sindaci, e non sarebbe ragionevole attribuire loro una responsabilità per colpe meno gravi rispetto a quelle dell’imprenditore.

La Corte ha analizzato il momento in cui lo stato di insolvenza è diventato evidente, già dal 2003, e la misura della colpa attribuita ai sindaci. Ha rilevato che il collegio sindacale, nonostante fosse consapevole delle criticità, non ha adempiuto ai suoi doveri di convocazione dell’assemblea o di segnalazione delle irregolarità, come previsto dall’articolo 2409 del codice civile. Inoltre, la Corte ha criticato il collegio per aver sollecitato ulteriori capitali senza fornire informazioni corrette e complete all’assemblea, come richiesto dall’articolo 2447 del codice civile.

In conclusione, la Corte ha trovato logica e coerente la motivazione presentata, e ha stabilito che non vi erano giustificazioni valide per la condotta omissiva dei sindaci. Infine, ha rilevato che il reato contestato ai sindaci è ormai prescritto dal 16 gennaio 2023, rendendo irrilevanti gli altri motivi di censura presentati.

Ricorso pro amministrazione

All’imputato si contesta di aver sottratto o dissipato una somma significativa di denaro, esattamente 677.997,40 Euro, che corrisponde al credito che la Casa di Cura Villa Se. vantava nei suoi confronti per canoni di affitto non pagati. Questo amministratore era diventato liquidatore della stessa Casa di Cura dal 5 novembre 2015.

La difesa ha sollevato diverse questioni:

  • ha contestato l’attribuzione delle responsabilità gestionali all’imputato, sia per la Salus Srl, che era fallita, sia per Villa Se;
  • ha sottolineato che non è stata presa in considerazione una proposta di acquisto vincolante da parte della Abano Terme S.p.a, che si è concretizzata durante il procedimento fallimentare;
  • ha evidenziato l’esistenza di reciproche compensazioni tra crediti e debiti della società fallita e della società affittuaria, e una clausola contrattuale che permetteva all’affittuaria di effettuare lavori di manutenzione senza necessità di un confronto specifico;
  • ha criticato la quantificazione del risarcimento ritenuta errata.

Bancarotta e concorso dei sindaci, considerazioni della Corte d’Appello

Tuttavia, queste censure si giudicavano in parte inammissibili e in parte infondate. La Corte ha sottolineato che per valutare l’importanza di un errore nella motivazione, è fondamentale considerare la decisività del dato probatorio, in questo caso specifico mal interpretato. In suddetta situazione, la Corte ha ritenuto che le valutazioni contestate dalla difesa non erano decisive per la decisione finale.

La Corte d’Appello ha basato il suo giudizio su una serie di fatti e logiche autonomamente significativi, tenendo conto anche delle compensazioni invocate dalla difesa. Tra questi:

  • la stretta connessione tra Salus e Villa Se., con la prima che inizialmente possedeva il 100% delle quote della seconda, e poi direttamente dai soci di Salus;
  • il precedente amministratore di Salus era stato sostituito poco dopo aver richiesto a Villa Se. il pagamento dei canoni di affitto, suggerendo che la società non aveva gradito la richiesta di pagamento;
  • il lungo periodo di tempo in cui non sono state intraprese azioni per recuperare i pagamenti dovuti;
  • i crediti vantati da Villa Se. non risultavano nei registri contabili di Salus;
  • la proposta di concordato preventivo si basava sull’unica fonte di reddito rappresentata dai canoni di locazione e affitto d’azienda.

Conclusioni

La difesa non ha fornito argomentazioni sufficienti per contrastare le conclusioni della Corte territoriale e si è limitata a proporre una diversa interpretazione dei fatti, senza evidenziare specifiche incongruenze o illogicità. Di conseguenza, anche questa censura non si può che ritenere inammissibile.

In conclusione, il ricorso presentato a favore dell’amministratore si respinge e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata si annulla senza rinvio nei confronti di altre persone coinvolte, poiché il reato si estingueva per prescrizione. L’amministratore, inoltre, riceveva condanna a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile, il fallimento Salus Srl, per un totale di 3.600,00 Euro oltre agli accessori di legge. 

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Bancarotta e controllo sindacale sull’organo di gestione: chiarimento della Corte Suprema

La Corte ha sottolineato l’importanza del ruolo dei sindaci nel sorvegliare la gestione di una società, un compito che serve a proteggere gli interessi sia dei soci che dei creditori. Se i sindaci si rendono conto di azioni illecite da parte degli amministratori, hanno il dovere di intervenire e segnalare tali comportamenti, altrimenti si possono ritenere corresponsabili delle azioni illecite degli amministratori.

La Corte ha anche chiarito che non tutte le situazioni di ritardo nella dichiarazione di fallimento sono automaticamente considerate colpa grave. Per esempio, un ritardo causato da una valutazione discutibile sull’efficacia di strategie per ottenere nuove risorse non è necessariamente colpa grave.

Nel caso specifico, la Corte ha giudicato che i sindaci erano gravemente colpevoli perché, nonostante fosse evidente dal 2003 che il capitale della società era insufficiente e che dal 2007 la società non era in grado di pagare i suoi debiti, i sindaci non hanno convocato l’assemblea né hanno segnalato le irregolarità finanziarie come richiesto dalla legge. Di conseguenza, la Corte ha respinto i motivi di ricorso presentati dai sindaci, ma ha annullato la sentenza precedente senza ulteriori procedimenti perché nel frattempo il reato era prescritto.

Art. 2447 Codice Civile Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

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