Affidamento in prova al servizio sociale, da una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3338 del 2024 apprendiamo che si puรฒ verificare l’ipotesi della revoca tenendo conto del comportamento messo in essere dall’affidato.
Il caso
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale di A.A. a partire dal 20 maggio 2022, in seguito alla ripresa da parte di A.A. dell’attivitร imprenditoriale in violazione delle pene accessorie stabilite per il reato di bancarotta fallimentare.
Il Tribunale ha stabilito questa decisione dopo aver esaminato le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria. Il difensore di A.A. ha presentato ricorso contro questa ordinanza, proponendo quattro motivi per il suo annullamento.
Affidamento in prova al servizio sociale, i motivi dell’annullamento
Il primo motivo del ricorso solleva la questione della mancanza di motivazione riguardo alla valutazione dell’incompatibilitร del comportamento di A.A. con la prosecuzione della misura, in relazione alle informazioni fornite dalla relazione dell’UEPE.
La difesa critica i giudici di sorveglianza per la revoca dell’affidamento in modo meccanicistico, senza considerare la condotta esemplare di A.A. nel suo percorso di riabilitazione presso il Comune di C e nel mantenimento dei rapporti con i Servizi sociali.
Il secondo motivo si concentra sulla presunta violazione dell’art. 51-ter della legge 354/1975, riguardante l’affermata incompatibilitร della condotta censurata con la prosecuzione della misura e l’assenza di gravitร del comportamento contestato.
La difesa sostiene che non vi sono prove concrete dell’attivitร imprenditoriale di A.A. e che le accuse si basano su presunzioni, mentre le dichiarazioni di B.B. indicano una collaborazione occasionale senza una struttura aziendale definita. La difesa contesta quindi la validitร delle accuse anche sul piano soggettivo, in relazione alle diverse interpretazioni dell’art. 2195 del codice civile.
Articolo 2195 codice civile
1. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attivitร industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attivitร intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attivitร di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attivitร bancaria o assicurativa;
5) altre attivitร ausiliarie delle precedenti.
2. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivitร e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivitร indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Sospensione cautelativa delle misure alternative
1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura รจ in esecuzione, ne dร immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinchรฉ decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza puรฒ disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
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Altri motivi di ricorso
Il terzo motivo del ricorso solleva la questione della presunta illogicitร della motivazione riguardo all’implicazione di A.A. nell’operato della Demeco Srl. La difesa sostiene che la Demeco Srl, dopo un periodo di amministrazione controllata, continuava la sua attivitร in modo autonomo con una persona non correlata ad A.A.
La difesa afferma che i Carabinieri confondevano le posizioni di A.A. e C.C. e fornivano un’analisi distorta delle dichiarazioni dei testimoni. Inoltre, si citava documentazione che dimostrava l’estraneitร di C.C. alle attivitร illecite che hanno portato alla condanna di A.A. e l’assenza di collegamenti tra il legale rappresentante attuale della Demeco Srl, F.F., e A.A.
Il quarto motivo del ricorso riguarda la presunta violazione dell’art. 389 del codice penale e il vizio nella motivazione riguardante la data di decorrenza della revoca, fissata al 20 maggio 2022. La difesa afferma che questa data si sceglieva erroneamente a causa della valutazione erronea dell’attivitร imprenditoriale di A.A., che non รจ mai avvenuta.
Il Procuratore generale ha espresso parere contrario all’impugnazione, sostenendo che il Tribunale ha valutato adeguatamente la condotta di A.A. in contrasto con le pene accessorie, mentre il ricorso cerca una rivalutazione dei fatti a favore di A.A.
Articolo 389 codice penale
1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, รจ punito con la reclusione da due a sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
La decisione della Corte
La Corte decide di accogliere l’impugnazione per le seguenti ragioni. Inizialmente, si osserva che il Tribunale di sorveglianza rilevava correttamente che il condannato accedeva alla misura alternativa mentre scontava una pena detentiva.
Questa pena detentiva terminava il 20 aprile 2025 per il reato di bancarotta fraudolenta, per il quale ricevevaย pene accessorie di inabilitazione all’esercizio di impresa e incapacitร di ricoprire incarichi direttivi per tre anni e due mesi a partire dal 9 novembre 2021.
La sospensione della misura derivava dagli accertamenti dei Carabinieri di C, che hanno dimostrato che il condannato non si limitava a svolgere consulenze, ma realizzava effettivamente lavori edili e altri, configurando un’attivitร imprenditoriale.
ร emerso che il condannato ha anche operato attraverso la Demeco Srl, che รจ risultata essere una societร schermo utilizzata per continuare l’attivitร imprenditoriale della Tecno Demolizioni Srl, di cui il condannato era stato presidente e che era fallita. Tuttavia, il Tribunale non ha specificamente affrontato se la pena accessoria in corso di esecuzione sia stata considerata nel contesto della violazione imputata al condannato, secondo le disposizioni procedurali pertinenti.
In sintesi, il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente considerato le argomentazioni sollevate dal ricorrente riguardo all’effettivo svolgimento di un’attivitร imprenditoriale non consentita da parte di A.A. durante l’affidamento in prova.
Sebbene la revoca sia stata giustificata in base alle informazioni dei Carabinieri di C, il Tribunale non ha tenuto conto delle difese presentate che contestavano l’identificazione confusa tra A.A. e suo fratello C.C., coinvolto anch’egli nel procedimento relativo al fallimento della Tecno Demolizioni Srl ma successivamente assolto.
Considerazioni della Corte e del ricorrente
La Corte ritiene pertanto che le deduzioni del ricorrente siano fondate, considerando che l’ordinanza impugnata ha analizzato in modo insufficiente la complessa questione dell’attivitร imprenditoriale di A.A. durante il periodo di prova.
Il ricorrente ha sottolineato che le stesse informazioni fornite dai Carabinieri indicavano che C.C. fosse un dipendente effettivo della Demeco Srl. Pertanto, necessitร era verificare esplicitamente se fosse giustificata l’associazione dei rapporti imprenditoriali tra A.A. e alcuni clienti con C.C., e non con il fratello A.A., data anche la titolaritร del recapito telefonico mobile della Demeco Srl a nome di C.C., dipendente della societร .
Inoltre, le dichiarazioni di F.F., legale rappresentante della Demeco Srl, che indicavano la societร come “terzista” per A.A. in determinate occasioni, non sono state valutate in modo puntuale, cosรฌ come non sono state considerate le ulteriori prove fornite dalla polizia giudiziaria relative a vari soggetti indicati dal ricorrente.
La mancanza di valutazione specifica di queste argomentazioni difensive ha reso il provvedimento soggetto alla critica di essere troppo generico nella sua giustificazione e potenzialmente distorto nell’interpretazione delle fonti di prova.
Analisi dei dati precedenti al fallimento
Altra azione importante: la valutazione dei dati precedenti al fallimento che ha portato alla condanna di A.A., giร esaminati nelle sentenze riguardanti C.C. e F.F., al fine di determinare se la Demeco Srl fosse stata effettivamente utilizzata come societร schermo da parte di A.A. durante il periodo dell’affidamento in prova.
I dati menzionati richiedevano e richiedono un’analisi specifica, in quanto la loro valutazione accurata รจ cruciale per distinguere tra attivitร libero-professionale consentita ad A.A. e attivitร imprenditoriale considerata vietata per l’affidato.
Questa analisi deve tener conto degli elementi identificativi dell’impresa commerciale secondo il codice civile, che includono la professionalitร , l’organizzazione e l’uso continuo di mezzi materiali e immateriali, anche se gli asset possono essere limitati. Il primo motivo del ricorso ha evidenziato una carenza sostanziale nell’argomentazione dell’ordinanza impugnata.
Conclusioni
Nel valutare la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, รจ essenziale considerare se le condotte che hanno portato alla revoca siano incompatibili con il prosieguo della misura. La revoca non avviene automaticamente in caso di violazioni della legge o delle prescrizioni della misura stessa; spetta al giudice valutare se tali violazioni costituiscano un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e motivare adeguatamente questa decisione.
Nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza non ha soddisfatto questo dovere motivazionale, poichรฉ non ha valutato in modo adeguato l’incidenza della violazione sul funzionamento della misura alternativa e non ha considerato se il comportamento dell’affidato fosse effettivamente incompatibile con la prosecuzione della prova.
Pertanto, รจ necessaria una nuova e adeguata motivazione sulla violazione imputata ad A.A. e sulla sua compatibilitร con la prosecuzione della prova. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata si annulla e il caso rinviato al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, con l’obbligo di rispettare i principi indicati.