Verbale di conciliazione è sempre oppugnabile? Ecco cosa ha stabilito la Cassazione

Febbraio 21, 2024
4 mins read
Verbale di conciliazione
Verbale di conciliazione - IlGiornaleGiuridico.it

Verbale di conciliazione, in quali casi il lavoratore può richiedere impugnazione? Arriva la sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce questo topic.

 

Verbale di conciliazione, parla la Cassazione

Con sentenza numero 1975 del 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni punti in merito al topic spinoso del verbale di conciliazione. La stessa ha tenuto a specificare un punto in particolare:
il verbale di conciliazione è valido se ad assistere il lavoratore c’è un rappresentante sindacale.

Questo significa che in presenza di assistenza sindacale, a prescindere dalla iscrizione del lavoratore al sindacato, non è possibile impugnare il verbale di conciliazione contro il datore di lavoro.

La vicenda

Fl.Il. lavorava presso Obiettivo Impresa di A.A. & C. sas a Caserta, con mansioni di segretaria e centralinista dal 2002, anche se formalmente inquadrandosi nel livello V ccnl solo da maggio 2003. Successivamente, sostiene di aver svolto mansioni superiori, ma senza riconoscimento.

Ha lavorato con orari estesi e ha firmato un verbale di conciliazione sindacale nel 2008 senza averlo letto. Ha fatto ricorso al Tribunale di S. M. Capua Vetere per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori e il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la sua domanda e la Corte d’Appello ha respinto il suo ricorso.

La Corte territoriale sostiene la validità della conciliazione sindacale, citando la legge che la prevede, e sottolinea che la firma congiunta dei rappresentanti sindacali e del lavoratore dimostra la fiducia tra le parti.

Il verbale indica chiaramente gli obiettivi della conciliazione e i rappresentanti sindacali hanno avvertito le parti dei suoi effetti. La Corte evidenzia che la conciliazione è stata sottoscritta da entrambe le parti e con l’assistenza del rappresentante sindacale.

Inoltre, respinge le contestazioni della lavoratrice riguardo all’assistenza sindacale e dichiara irrilevante il luogo in cui è avvenuta la conciliazione o l’adesione al sindacato. Infine, afferma che mancano prove che la mancata delega abbia influenzato la validità della conciliazione, confermando l’efficacia della conciliazione e l’assistenza del rappresentante sindacale.

La lavoratrice propone ricorso in Cassazione.

Pronuncia della Corte e motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione di leggi riguardanti la validità della conciliazione sindacale. La Corte respinge parte del motivo poiché chiede una revisione delle prove, compito del giudice di merito.

Tuttavia, conclude che la Corte d’Appello ha correttamente considerato l’effettiva volontà della lavoratrice, nonostante un momento di incertezza prima della firma, interpretando l’assistenza sindacale come prova della sua volontà. La “res dubia” riguarda l’incertezza sui diritti che la lavoratrice potrebbe voler far valere in futuro, sottolineando che la transazione può anche prevenire dispute future.

La Corte territoriale ha notato che la lavoratrice rivendicava diversi diritti con incertezze che potevano portare a una disputa legale. Quindi, ha concluso che l’atto transattivo serviva anche a prevenire una potenziale lite.

Il secondo motivo del ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto cruciale per la decisione, ossia la validità dell’accordo transattivo senza concessioni bilaterali. Tuttavia, il motivo è inammissibile poiché la ricostruzione della transazione e l’assistenza sindacale sono state confermate dai giudici di entrambi i gradi di merito, e perché le lamentele riguardano una confusa combinazione di mancato esame e motivazione.

Con il terzo motivo del ricorso, la lavoratrice denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione di alcuni articoli del codice di procedura civile, sostenendo che la Corte territoriale non ha affrontato la domanda di nullità della conciliazione per difetto di causa o oggetto.

Tuttavia, il motivo è considerato inammissibile perché manca di informazioni complete sulla fase processuale e non fornisce ragioni specifiche per la sua riproposizione in appello. Con il quarto motivo, la lavoratrice lamenta la violazione dei principi di interpretazione contrattuale in relazione alla conciliazione. Questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il quarto motivo del ricorso è inammissibile per mancanza di interesse, poiché la lavoratrice non spiega come l’errore presunto della Corte territoriale abbia influenzato la sentenza d’appello. Inoltre, viene dichiarato infondato perché la Corte territoriale ha dimostrato di aver interpretato con cautela la conciliazione, citando le testimonianze per supportare la propria decisione.

Il quinto motivo del ricorso, che lamenta la negazione di un effetto invalidante alla mancata sottoscrizione del verbale presso il sindacato e l’assegnazione dell’onere probatorio alla lavoratrice anziché alla società datrice di lavoro, viene dichiarato infondato.

Leggi anche —> Danni causati da cose in custodia: in capo a chi pende la responsabilità civile?

Chiarimenti sul verbale di conciliazione e assistenza sindacale

La Corte sottolinea che la conciliazione sindacale non deve necessariamente essere sottoscritta presso una sede sindacale, ma il suo scopo è garantire la consapevolezza e la genuinità della volontà del lavoratore. Se questa consapevolezza è assicurata, ad esempio attraverso spiegazioni dettagliate da parte del conciliatore, la stipula del verbale in una sede diversa non invalida la transazione.

Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori, se la conciliazione è conclusa presso una sede sindacale protetta, la piena consapevolezza dell’atto può essere presumibile. Altrimenti, se la conciliazione è avvenuta altrove, spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore ha avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali.

Sebbene la Corte territoriale abbia erroneamente assegnato alla lavoratrice l’onere della prova, ha comunque accertato l’assistenza sindacale piena e la volontà genuina della lavoratrice al momento della firma, nonostante un momento di ripensamento iniziale.

In conclusione, l’errore commesso dalla Corte territoriale riguardo alla distribuzione degli oneri probatori non ha influenzato la validità della decisione, che rimane conforme a diritto. I motivi sesto, settimo e ottavo del ricorso sono inammissibili o infondati.

Il sesto motivo non è ammissibile perché entrambi i gradi di giudizio hanno confermato il ruolo effettivo del rappresentante sindacale. Il settimo motivo è inammissibile poiché la Corte territoriale

ha esaminato e respinto la deduzione riguardante il ruolo formale del rappresentante sindacale. Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale non ha posto l’onere della prova sulla lavoratrice per dimostrare l’effetto del mancato mandato al rappresentante sindacale sulla validità della conciliazione.

Conclusioni

I tre motivi del ricorso sono stati esaminati congiuntamente e risultano inammissibili i primi due, mentre il terzo è infondato. Il primo motivo è inammissibile perché entrambi i gradi di giudizio hanno confermato il ruolo effettivo del rappresentante sindacale.

Il secondo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha esaminato e respinto la deduzione riguardante il ruolo formale del rappresentante sindacale. Per quanto riguarda il terzo motivo, il legislatore non richiede un mandato preventivo per il rappresentante sindacale al momento della stipula della conciliazione.

Anche se la contestualità del mandato potrebbe essere un indizio di inefficacia dell’assistenza sindacale, la Corte territoriale ha accertato che l’assistenza è stata effettiva. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

Latest from Blog

registro dei titolari effettivi

Registro dei titolari effettivi: cos’è e come cambia

Il quadro normativo italiano in materia di antiriciclaggio sta attraversando un momento di significativa evoluzione su cui vale la pena soffermarsi almeno brevemente. L’Italia ha infatti recentemente adottato alcune nuove disposizioni che

Don't Miss