Assegno di inclusione: domanda, modalità di inoltro e a chi spetta

Gennaio 8, 2024
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Assegno di inclusione
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L’assegno di inclusione, entrato in vigore il 1°gennaio 2024, è uno strumento volto a contrastare la povertà e l’esclusione sociale delle categorie più fragili della società attraverso l’istituzione di percorsi professionali, di formazione e politica attiva del lavoro.

Come funziona l’assegno di inclusione

Il vantaggio economico inizia nel mese successivo alla sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di Attivazione Digitale del Nucleo Familiare (PAD), a condizione che l’istruttoria abbia esito positivo.

Nel caso delle prime richieste presentate entro gennaio, con il PAD firmato entro lo stesso mese del 2024, il beneficio inizia da gennaio 2024, sempre previa approvazione dell’istruttoria.

Il beneficio, erogato mensilmente sulla carta di pagamento elettronica (Carta di Inclusione o Carta ADI), dura fino a diciotto mesi, con possibilità di rinnovo per dodici mesi, previa sospensione di un mese. La sospensione di un mese è obbligatoria al termine di ogni periodo di rinnovo.

L’importo per l’integrazione del reddito familiare può essere richiesto in fase di domanda o successivamente, suddiviso per ciascun maggiorenne nel nucleo familiare con responsabilità genitoriali o considerato nella scala di equivalenza ADI, con riconoscimento della quota pro-capite.

Dove presentare domanda per assegno di inclusione

Chi ha diritto all’assegno di inclusione, può presentare apposita domanda:

  • presso i Caf;
  • presso i Patronati;
  • all’INPS tramite CIE, CNS o SPID.

L’ADI è riconosciuto su richiesta di un membro del nucleo familiare, per garantire l’inclusione dei nuclei familiari con membri disabili, come definito nel regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

È esteso anche ai membri minorenni o con almeno sessant’anni, nonché a coloro in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Per presentare domanda, è necessario munirsi di ISEE in corso di validità.

A chi spetta l’assegno di inclusione

Ci sono alcuni requisiti specifici da possedere al momento di presentazione della domanda volta all’ottenimento dell’assegno di inclusione.

Più precisamente è necessario che chi presenti la domanda sia:

  • cittadino italiano o suo familiare con diritto di soggiorno o di soggiorno permanente;
  • cittadino di un altro Paese dell’Unione europea o suo familiare con titolo di soggiorno o soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale secondo il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide.

Al momento della domanda, il richiedente deve aver risieduto in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La continuità della residenza è considerata interrotta in caso di assenza dal territorio italiano per più di due mesi consecutivi o per un periodo totale di almeno quattro mesi, anche non consecutivi, nell’arco di diciotto mesi. Le assenze per gravi e documentati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo, anche se superano i limiti menzionati.

Il requisito della residenza al momento della domanda e durante l’erogazione del beneficio si applica anche ai membri del nucleo familiare beneficiari della misura.

Requisiti economici per richiedere l’assegno di inclusione

Questi invece i requisiti economici da rispettare per poter richiedere l’assegno di inclusione:

  • ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare (inclusivo di beni immobili in Italia o all’estero) diverso dalla casa di
  • abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • reddito familiare inferiore a euro 6000 annui, soglia questa moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi.

Una nota in particolare merita il patrimonio mobiliare quando si fa richiesta di assegno di inclusione, che non può essere mai superiore a:

  • 6000 euro per nucleo familiare composto da una sola persona;
  • 8000 euro per nucleo familiare composto da due persone;
  • 10.000 euro per nucleo familiare composto da tre o più personale.

Attenzione. I suddetti massimali si incrementano di 5000 euro se c’è uno o più componenti con disabilità e di 7500 euro se nel nucleo familiare c’è o ci sono componenti con grave disabilità o non autosufficienti.

Altri requisiti necessari per richiedere l’assegno di inclusione

Nel nucleo familiare del richiedente non deve esserci alcun componente che sia titolare o abbia la piena disponibilità di:

  1. autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta, tranne quelli agevolati fiscalmente per persone con disabilità;
  2. navi o imbarcazioni da diporto secondo l’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171), e aeromobili di qualsiasi tipo.

Nel reddito familiare sono esclusi i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e tutti quelli in corso di godimento, eccetto quelli legati alla disabilità e quelli non soggetti a prova dei mezzi. Le pensioni dirette e indirette sono considerate nel reddito familiare, fatta eccezione per quanto previsto dal DPCM n. 159/2013 riguardo all’ISEE corrente.

Nel calcolo del reddito familiare non si considera l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza e altre misure nazionali o regionali contro la povertà. I compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro annui, esentati fiscalmente secondo l’articolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, sono inclusi nel reddito familiare.

Requisiti aggiuntivi (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture pubbliche a totale carico e istruzione):

  1. assenza di misura cautelare personale o di prevenzione, e assenza di condanne definitive o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei dieci anni precedenti la richiesta;
  2. non essere disoccupato nei dodici mesi successivi alle dimissioni volontarie, a meno che siano giustificate o avvengano in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura dell’art. 7 della legge n. 604/1966;
  3. non risiedere in strutture pubbliche a totale carico;
  4. adempimento all’obbligo di istruzione per beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni, o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, necessari per adempiere all’obbligo di istruzione secondo l’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.

Cosa succede in caso di errori od omissioni relativi all’ISEE

In caso di omissioni, errori o difformità relativi all’ISEE, l’INPS informa l’utente che potrà presentare integrazioni o documenti giustificativi rispettando i tempi utili.

Assegno di inclusione se già si lavora

Anche i cittadini professionalmente occupati possono presentare domande, nel rispetto dei requisiti, comunicando però all’INPS i rapporti di lavoro esistenti al momento di presentazione dell’istanza.

Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, d’impresa o autonomo durante l’erogazione dell’ADI da parte di uno o più membri del nucleo familiare, l’aumento del reddito da lavoro, fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui per l’intero nucleo, non influisce sulla determinazione del beneficio economico.

Il reddito da lavoro oltre la soglia contribuisce alla determinazione del beneficio economico dal mese successivo alla variazione, fino a quando il reddito aggiuntivo è incorporato nell’ISEE per l’intera annualità.

Per stabilire il limite massimo di 3.000 euro menzionato, il lavoratore deve comunicare all’INPS il reddito presunto derivante dall’attività entro trenta giorni dall’inizio, utilizzando il modello ADI-Com esteso.

Se non viene effettuata la comunicazione entro trenta giorni, l’erogazione del beneficio è sospesa fino all’adempimento di questo obbligo, ma non oltre tre mesi dall’inizio dell’attività, al termine dei quali la prestazione decade.

Tuttavia, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro, l’accettazione di un’offerta di lavoro della durata di uno a sei mesi, con una retribuzione superiore a 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina la sospensione del beneficio per il nucleo familiare per la durata del rapporto di lavoro.

Note importanti

L’inizio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo da parte di uno o più membri del nucleo familiare durante l’erogazione dell’ADI deve essere comunicato all’INPS entro il giorno precedente all’inizio dell’attività, mediante il modello ADI-Com esteso, pena la decadenza dal beneficio.

Il reddito, calcolato come la differenza tra ricavi, compensi e spese sostenute nell’esercizio dell’attività, è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ogni trimestre. Il beneficiario mantiene l’ADI senza variazioni per le due mensilità successive alla variazione della condizione occupazionale, ma la durata totale del beneficio rimane invariata. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre, considerando il reddito che supera i 3.000 euro lordi annui per l’intero nucleo.

Durante la fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto all’ISEE attuale, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, altrimenti si rischia la decadenza dal beneficio.

Salvo variazioni legate a decessi e nascite, dal mese successivo alla presentazione della DSU aggiornata a fini ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, rendendo inefficaci gli effetti della domanda precedente.

Iter post presentazione dell’istanza

Dopo la presentazione della domanda, questi sono gli steps successivi richiesti al richiedente:

  • iscrizione sulla piattaforma SIISL, Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale;
  • sottoscrizione del patto di attivazione digitale del nucleo familiare;
  • autorizzazione dei dati da inviare al servizio sociale del proprio comune di residenza.

I beneficiari hanno il dovere, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, di presentarsi al primo appuntamento fissato dai servizi sociali. Se non ci si risponde alla convocazione con la presenza, si decade dalla misura.

Hanno obbligo di adesione al percorso lavorativo coloro che sono maggiorenni, con responsabilità genitoriale, non occupati, non studenti e senza incarichi di cura. Questi sono tenuti a sottoscrivere il patto di servizio personalizzato dopo aver aderito al PAD.

Non hanno invece obbligo di attivazione lavorativa:

  • beneficiari dell’assegno di inclusione di età pari o superiore a 60 anni o che ricevono pensione;
    disabili;
  • malati oncologici;
  • chi svolge incarichi di cura.

Erogazione assegno di inclusione

Chi ha diritto all’assegno di inclusione potrà beneficiare di un importo massimo annuo di 6000 euro erogato mensilmente tramite la carta di inclusione che si può richiedere a Poste italiane. Tale indennità si può erogare fino a 18 mesi e rinnovata per un altro anno dopo un mese di sospensione.

Premesso che l’assegno di inclusione viene erogato per integrare il reddito familiare, specifichiamo che è composto da:

  1. quota A, destinata a integrare il reddito familiare, con un massimo di 6.000 euro annui o 7.560 euro annui se il nucleo è costituito da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni con ulteriori familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
  2. quota B, un’ulteriore integrazione al reddito per i nuclei familiari residenti in un’abitazione locata con contratto regolarmente registrato. L’importo della quota B, se spettante, è determinato in base alle informazioni presenti nell’ISEE, attualmente valido, fino a un massimo di 3.360 euro.

Percorso di inclusione sociale e lavorativa

L’erogazione dell’assegno è subordinata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Dopo la presentazione della domanda, i membri del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune per un’analisi dei bisogni. Successivamente, in base alla valutazione di ciascun caso, i membri possono essere indirizzati a percorsi di lavoro o formazione o seguiti dai Servizi Sociali se non attivabili.

I membri di un nucleo familiare beneficiario dell’assegno, compresi tra 18 e 59 anni con responsabilità genitoriali e capacità di inserimento lavorativo, saranno orientati verso Centri per l’Impiego o soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per stipulare un Patto di Servizio Personalizzato.

Il percorso attivo può anche includere la partecipazione a progetti utili alla collettività.

Leggi anche —> Pensione anticipata per i disoccupati a causa della pandemia: cosa ha deciso l’INPS

Per riassumere

I beneficiari dell’Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, devono comunque aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la firma del Patto di Inclusione, come previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.

L’eccezione riguarda i componenti del nucleo di età compresa tra i 18 e i 59 anni senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza, i quali possono partecipare alle attività di attivazione lavorativa nell’ambito del SFL e sono quindi esclusi dagli obblighi dell’ADI.

Allo stesso modo, i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono richiedere l’adesione in modo volontario. Nei casi di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, questo potrebbe includere anche l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), come specificato nella Missione 5, Componente 1, del PNRR.

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