L’indennizzo diretto, correttamente denominato risarcimento diretto, è una procedura liquidativa introdotta dal Decreto Bersani e che permette alle vittime di un incidente stradale di richiedere direttamente il risarcimento alla propria compagnia di assicurazioni, anziché a quella della controparte coinvolta nell’incidente. Questa procedura è ammessa solo in caso di incidenti che coinvolgono autoveicoli che abbiano accettato la convenzione C.A.R.D. ovvero la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
Definizione di risarcimento diretto
Il risarcimento diretto dei danni, istituito dal Decreto Bersani, entra in vigore il 1° febbraio 2007, e si applica alle polizze assicurative stipulate con le compagnie fisiche e online che abbiano aderito alla convenzione C.A.R.D (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
In sostanza, il risarcimento diretto consente all’assicurato, in caso di incidente senza colpa o di cui si è responsabili parzialmente, di ottenere il rimborso del danno direttamente dalla propria compagnia assicurativa, che successivamente si rivarrà nei confronti della compagnia dell’altra parte coinvolta nel sinistro.
Questo tipo di risarcimento è possibile solo se entrambe le compagnie hanno accettato la convenzione C.A.R.D. In caso contrario, si applica la procedura ordinaria, che prevede di rivolgersi alla compagnia dell’altra parte coinvolta per richiedere il risarcimento.
Inoltre, se nella polizza RCA è inclusa una clausola per il “risarcimento in forma specifica”, la compagnia assicurativa è responsabile di ripristinare correttamente il veicolo danneggiato.
Il sistema del risarcimento diretto si basa sulla semplificazione della gestione delle pratiche di risarcimento, evitando lunghe controversie tra le compagnie e permettendo all’assicurato di ottenere in modo più rapido il rimborso dei danni subiti.
Questa procedura offre ai cittadini un vantaggio significativo in termini di velocità dell’iter risarcitorio e semplifica notevolmente le modalità di ottenimento del risarcimento stesso.
Quando si applica l’indennizzo diretto
Le condizioni per applicare l’indennizzo diretto sono specificate nel Codice delle assicurazioni e comprendono diverse situazioni in cui l’automobilista può scegliere di usufruire di questa procedura semplificata.
Al fine di ottenere il risarcimento diretto, sono necessarie le seguenti condizioni:
- il sinistro deve essersi verificato tra due veicoli a motore, entrambi coperti da una polizza assicurativa valida e immatricolati in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- l’incidente deve essere avvenuto sul territorio italiano o in quello della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- l’incidente deve coinvolgere esclusivamente due veicoli. Nel caso in cui siano coinvolti più di due veicoli, sarà necessario seguire la procedura ordinaria di risarcimento;
- entrambi gli automobilisti coinvolti nell’incidente, sia il danneggiato che il danneggiante, devono essere coperti da polizze assicurative con compagnie che hanno aderito alla convenzione C.A.R.D.
L’applicazione dell’indennizzo diretto avviene quindi solo in presenza di queste condizioni specifiche, che mirano a semplificare l’iter di risarcimento per i cittadini interessati.
Quando non si applica l’indennizzo diretto
È sempre il Codice delle assicurazioni a stabilire anche quando l’indennizzo diretto non si può applicare.
Ecco i casi nei quali si configura la mancata possibilità di richiedere e ottenere risarcimento diretto:
- coinvolgimento di macchine agricole come trattori, motocicli con targa a 5 caratteri o natanti;
- assenza di una collisione tra i veicoli coinvolti nel sinistro, con danni riportati solo da uno dei due veicoli;
- coinvolgimento di più di due veicoli responsabili nel sinistro;
- sinistro avvenuto al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nota importante. L’indennizzo diretto copre i danni al veicolo coinvolto nell’incidente, le persone coinvolte come conducenti o passeggeri e i danni materiali. Tuttavia, è importante tenere presente che il danno alle persone non deve essere grave ma di lieve entità.
Si specifica anche un limite massimo di invalidità permanente pari al 9%. Cosa succede se la percentuale di invalidità è superiore al 9%?In questo caso sarà necessario seguire le procedure ordinarie di risarcimento.
Risarcimento del terzo trasportato
Il risarcimento per il terzo trasporto non rientra nella categoria di indennizzo diretto. Ci si appella in questo caso all‘articolo 141 Codice delle Assicurazioni che afferma che è la compagnia del veicolo sul quale viaggiava a dover risarcirlo a prescindere dalle responsabilità e conseguenze derivanti dal sinistro accorso e dalla presenza sopraggiunta di lesioni macro/micropermanenti.
In questa fattispecie particolare si parla di “liquidazione automatica ed eziologicamente neutra” del danno che il terzo trasportato ha subito.
Procedura dell’indennizzo diretto è facoltativa
La Corte Costituzionale con sentenza numero 180/2009, ha specificato che il danneggiato ha facoltà e libertà di ricorrere a procedura di risarcimento diretto o se rivalersi sul responsabile civile e sulla sua compagnia di assicurazione. Ne consegue che la procedura di indennizzo diretta è facoltativa.
Nella sentenza sopramenzionata i giudici hanno chiarito che “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”.
Le Compagnie di assicurazione sono solite considerare obbligatoria la procedura di risarcimento diretto solo in fase stragiudiziale e facoltativa quando si instaura il contenzioso.
L’indennizzo diretto è una norma speciale e in quanto tale è importante che nella fase stragiudiziale si applichi anche per bilanciare i conguagli forfettari tra le varie società di assicurazioni.
Richiesta di indennizzo diretto: come si procede e cosa deve contenere
Dagli articoli 145 (comma 2), 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, si desume che anche la compagnia di assicurazione del responsabile deve essere informato della richiesta di indennizzo diretto per mera conoscenza poiché questo adempimento è condizione di proponibilità della domanda.
Riguardo al contenuto della richiesta risarcitoria, ci sono degli elementi imprescindibili che non possono mancare come:
- targhe veicoli;
- nominativo degli assicurati;
- compagnie di assicurazioni coinvolte;
- descrizione della modalità del sinistro;
- intervento dell’autorità se presente;
- luogo;
- giorni in cui si possono visionare le cose danneggiate.
Se la domanda risarcitoria è incompleta, entro 30 giorni la compagnia ha il compito di richiedere al danneggiato di provvedere all’integrazione dei dati mancanti. Fino ad allora, i termini per proporre domanda giudiziale si considerano sospesi.
Ricevuta la richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi sopraindicati, la compagnia si pronuncia entro 60 giorni – 30 se c’è il modulo di constatazione amichevole (CAI) firmato dagli automobilisti – formulando l’offerta risarcitoria o rigettando la richiesta stessa con opportuna motivazione.
Certezza nella quantificazione dei danni
La legge n. 27/2012 ha previsto degli oneri in capo al danneggiato per garantire certezza nella quantificazione dei danni. Più precisamente, egli deve mettere a disposizione della compagnia, per un tempo non inferiore a 5 giorni, i beni coinvolti nel sinistro senza toccarli o ripararli, azione quest’ultima che si può compiere dopo l’accertamento del danno.
Nel caso in cui questo onere non viene rispettato, la compagnia “ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesi gli interventi riparativi effettuati”.
Indennizzo per lesioni personali
Se a causa dell’incidente si verificano lesioni personali, nella domanda risarcitoria, oltre alle informazioni menzionate sopra, bisogna indicare anche:
- età del danneggiato;
- reddito del danneggiato;
- attività del danneggiato;
- gravità delle lesioni riportate;
- certificato medico di guarigione.
Se la richiesta risarcitoria è incompleta, i termini si ritengono sempre sospesi fino ad integrazione della domanda. Nell’ipotesi di richieste risarcitorie per lesioni personali, il termine per formulare l’offerta o per rigettarla, è fissato a 90 giorni.
L’art. 148 Cod. Ass.ni prevede che in questo arco temporale, “il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini [per formulare l’offerta e per esercitare l’azione giudiziale] sono sospesi.”
Diritti del danneggiato
Se la richiesta di risarcimento avanzata non viene accettata o se mancano le motivazioni che giustificano il diniego, il danneggiato ha diritto di agire direttamente avverso la propria compagnia di assicurazione. Ma il responsabile del sinistro lo si deve citare in giudizio in quanto litisconsorte necessario?
Su questo punto si pronunciano giurisprudenza e dottrina. Secondo una parte dei giuristi, leggendo con attenzione l’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, il proprietario del veicolo nonché responsabile del danno, dovrebbe convenire nel giudizio risarcitorio avverso la propria compagnia di assicurazione. In caso contrario, si verificherebbe una violazione del diritto costituzionale alla difesa e al contraddittorio processuale sia nei confronti del danneggiato sia nei confronti del responsabile presunto.
Orientamento maggioritario in materia di indennizzo diretto
Un’altra parte di giuristi invece, ritiene che il danneggiante non ha obbligo né necessità di comparire in giudizio ai sensi dell’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, nella parte in cui recita che si prevede “azione diretta nei soli confronti della propria impresa di Assicurazione”.
Ed è proprio questo l’orientamento più diffuso, quello che sostiene che il titolo con il quale si agisce avverso la propria compagnia ha natura sia legale che contrattuale.
Agire contro la propria compagnia di assicurazione altro non è che una azione volta a garantire all’assicurato il giusto e legittimo risarcimento senza intaccare il responsabile civile, carente di legittimazione passiva sostanziale perché estraneo al rapporto tra danneggiato e sua compagnia di assicurazione.
Ma citare in giudizio la propria compagnia e il responsabile civile è impossibile perché bisognerebbe cumulare due domande che si fondano su titoli tra loro inconciliabili. Ci pensa la Corte di Cassazione a risolvere il problema.
Questa, con ordinanza n° 21896 del 20/09/2017 ha stabilito che anche il soggetto ritenuto responsabile del danno si deve citare nel caso di indennizzo diretto, specificando che bisogna tenere in considerazione la “necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti”.
Intervento in giudizio della Compagnia del presunto responsabile e del danneggiato in tema di indennizzo diretto
In merito alla possibilità di intervenire in giudizio da parte della compagnia del presunto responsabile, l’art. 149 Cod. Ass.ni chiarisce che “l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto”.
La pratica del cosiddetto “intervento volontario” della compagnia del danneggiato nel giudizio avanzato dal danneggiato stesso avverso il responsabile civile e sua assicurazione invece, è stata osteggiata da una parte della giurisprudenza.
Doveroso a tal punto riportare questo passaggio, parte di una pronuncia emessa dal Tribunale di Torino:
“Mentre l’art. 149 C.d.A. prevede l’intervento dell’assicuratore del responsabile nella procedura di risarcimento diretto al fine di estromettere la compagnia del danneggiato, al contrario nel contesto dell’azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa non è previsto l’intervento dell’assicuratore del danneggiato” il quale “pare carente dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l’assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e nemmeno costituitosi)”.
Ancora, sulla questione del risarcimento diretto, e sulla richiesta della compagnia del danneggiato di prendere parte al giudizio, i giudici hanno chiarito che “trattasi di atti di natura privatistica che non possono legittimare l’esercizio di diritti davanti all’Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia”.
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Istituto della delegazione cumulativa
Secondo un’altra fazione giuridica, la propria compagnia di assicurazione può intervenire grazie alla figura della delegazione cumulativa che prevede che il debitore assegna al creditore un nuovo debitore in capo al quale sorge obbligo di adempimento. Si costituisce pertanto, in questa ipotesi, un “rapporto di provvista” tra i due debitori, quello nuovo e quello originario.
Nel caso in esame, il rapporto di provvista è quello che si viene a creare tra delegante, ovvero assicuratore del responsabile, e delegato, ovvero assicurazione del danneggiato. Lo stesso rapporto trova fondamento della CARD ovvero la convenzione di risarcimento diretto conclusa tra le compagnie di assicurazione.
Alla luce di quanto affermato, ne deriva che la compagnia del danneggiato può intervenire in giudizio in quanto:
“L’intervento dell’impresa del danneggiato sarà da qualificarsi in termini di intervento adesivo autonomo (detto anche litisconsortile), che non pregiudica minimamente la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, “il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo” (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, l’intervento volontario del terzo produce l’automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria”.
Tipologie di delegazione
La delegazione è un negozio giuridico attraverso il quale il debitore originario (delegante) trasferisce al creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), che si impegna a pagare il debito al creditore. Questo tipo di delegazione può avvenire in due modi: delegazione passiva, quando la richiesta viene fatta dal debitore originario per assegnare un nuovo debitore, e delegazione attiva, quando è il creditore a delegare un nuovo creditore al debitore.
Da sottolineare che nella delegazione non vi è rappresentanza, poiché il delegato agisce in proprio nome e non in nome del delegante. Inoltre, la delegazione può essere classificata come delegazione titolata, se le parti fanno riferimento ai loro precedenti rapporti, o delegazione pura, se la delegazione avviene indipendentemente da tali rapporti.
Delegazione cumulativa o novativa
La delegazione passiva può essere cumulativa, se il nuovo debitore viene aggiunto senza liberare il debitore originario, oppure liberatoria o novativa, se il debitore originario viene liberato dal debito. Tuttavia, per ottenere la liberazione nel caso di delegazione liberatoria, è necessaria una dichiarazione esplicita da parte del creditore.
Il delegato ha il diritto di opporre al delegatario le sue eccezioni riguardanti i rapporti tra di loro. Tuttavia, se le parti non hanno diversamente concordato, il delegato non può opporre al delegatario, anche se quest’ultimo ne è a conoscenza, le eccezioni che potrebbe opporre al delegante, a meno che il rapporto tra delegante e delegatario sia nullo. Inoltre, il delegato non può opporre eccezioni riguardanti i rapporti tra delegante e delegatario se non vi è un riferimento esplicito a tali eccezioni nel negozio di delegazione.
Il delegante ha il diritto di revocare la delegazione finché il delegato non abbia assunto l’obbligo verso il delegatario o non abbia effettuato il pagamento nei confronti di quest’ultimo. Nel caso in cui il debitore delegato sia un terzo che esegue il pagamento, si parla di delegazione di pagamento.
Rapporto di provvista
Perché avvenga una delegazione, è necessario che sia presente almeno uno dei seguenti rapporti: il rapporto di provvista o il rapporto di valuta.
Il rapporto di provvista si verifica quando il debitore originario ha un debito nei confronti di una terza persona, che a sua volta è indebitata con il debitore originario. Ad esempio, se io devo dei soldi a Matteo e Matteo deve dei soldi a Fabio, posso delegare Matteo affinché paghi il suo debito con Fabio al mio posto.
Il rapporto di valuta si verifica invece quando il debitore originario ha un debito direttamente con il creditore. Ad esempio, se io devo dei soldi a Fabio, posso delegare un’altra persona affinché paghi il debito al mio posto.
Se entrambi i rapporti sono presenti, la delegazione diventa uno strumento per estinguere tutte le obbligazioni in un’unica operazione. Ad esempio, se Matteo paga Fabio al mio posto, si estingueranno sia il suo debito nei miei confronti che il mio debito verso Fabio.
Se mancano entrambi i rapporti, la delegazione viene considerata nulla. Tuttavia, in alcune delegazioni può essere presente solo uno dei due rapporti.
Delegazione allo scoperto e delegazione in senso stretto
Quando c’è solo il rapporto di valuta, si parla di “delegazione allo scoperto”. Questo si verifica quando il delegante ha un debito con il delegatario e chiede a una terza persona non indebitata con lui di saldarlo al suo posto.
Quando c’è solo il rapporto di provvista, si parla di delegazione in senso stretto. Questo si verifica quando il debitore delegante ha un debito con il delegato, ma non ha alcun debito con il delegatario. Nonostante ciò, il debitore delegante delega comunque il delegato a pagare una somma al delegatario (ad esempio, perché intende concedere un credito a quest’ultimo).
La persona delegata può rifiutarsi di pagare o tardare il pagamento (opporre eccezioni) solo se tra di essa e il delegatario ci sono rapporti particolari, come nel caso in cui il delegato sia a sua volta creditore del delegatario. Tuttavia, non può opporre eccezioni che riguardano i rapporti tra il delegante e il delegatario se non sono state previste esplicitamente negli accordi presi tra le parti.
Per riassumere
La Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è un accordo che regola i rapporti tra le compagnie assicurative al fine di gestire il risarcimento diretto nell’assicurazione responsabilità civile auto (RC Auto).
Grazie a questa convenzione, il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa anziché a quella dell’altra parte coinvolta nell’incidente, ottenendo così un risarcimento più rapido.
La convenzione è entrata in vigore il primo febbraio 2007 ed è operativa solo se la compagnia assicurativa ha aderito alla CARD e se il sinistro soddisfa determinate caratteristiche.
Con la sottoscrizione della Convenzione CARD, ogni impresa assicurativa assume una duplice funzione: quella di impresa gestionaria, quando deve effettuare il risarcimento per conto dell’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente, e quella di impresa debitrice, se i danni causati dal proprio assicurato, in quanto responsabile del sinistro, vengono risarciti per suo conto da un’altra compagnia assicurativa (che avrà diritto a essere rimborsata).
Conclusioni su indennizzo diretto
La procedura dell’indennizzo diretto è disciplinata dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private. Per poter applicare l’indennizzo diretto, devono verificarsi le seguenti condizioni: il sinistro deve essere avvenuto tra due veicoli immatricolati in Italia e regolarmente assicurati, e i veicoli coinvolti devono essere stati identificati.
L’indennizzo diretto non può essere richiesto se il sinistro riguarda un veicolo immatricolato all’estero, se non si è verificato un urto o se sono coinvolti altri veicoli responsabili.
Per quanto riguarda i danni, l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che siano risarcibili i danni subiti dal veicolo danneggiato e le lesioni che comportano un’invalidità permanente inferiore o uguale al 9%.
La compagnia assicurativa ha l’obbligo di presentare all’assicurato un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento. Tale termine si riduce a 30 giorni se il sinistro è stato denunciato tramite un modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) firmato da entrambe le parti.
Se i requisiti per l’applicazione dell’indennizzo diretto non sono soddisfatti, il danneggiato può ottenere il risarcimento rivolgendosi alla compagnia assicurativa che copre il responsabile del sinistro.