Il concordato preventivo biennale (CPB) è lo strumento che, dal 2024, permette a imprenditori e professionisti di concordare in anticipo con il Fisco il reddito imponibile per due periodi d’imposta consecutivi. La disciplina, introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 e più volte aggiornata (da ultimo dal D.Lgs. n. 148/2026), riguarda i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), disciplinati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017. L’obiettivo dichiarato è favorire l’emersione spontanea della base imponibile, offrendo in cambio stabilità e minori rischi di accertamento per chi decide di aderire.
Chi può aderire e quali sono le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale
Per accedere al concordato è necessario, anzitutto, applicare gli ISA e non avere, con riferimento al periodo d’imposta precedente, debiti tributari o contributivi accertati in via definitiva. Chi ha un debito residuo inferiore a 5.000 euro, comprensivo di sanzioni e interessi, e provvede a estinguerlo entro i termini di adesione, può comunque partecipare.
Una novità rilevante, introdotta dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, chiarisce che l’adesione priva di questi requisiti non produce alcun effetto, senza che scattino le più gravose conseguenze della decadenza: una distinzione tecnica ma importante sul piano delle conseguenze pratiche per il contribuente.
Esistono poi condizioni ostative che impediscono l’accesso, tra cui l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d’imposta precedenti; condanne per specifici reati tributari, societari o di riciclaggio commessi nell’ultimo triennio; il conseguimento di redditi esenti o esclusi superiori al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo; l’adesione al regime forfetario nel primo anno di concordato; operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) o modifiche della compagine sociale che aumentino il numero di soci nel corso del primo periodo concordatario.
Per gli studi professionali associati, inoltre, è richiesta una adesione coordinata tra il singolo professionista e l’associazione o società partecipata: se l’uno aderisce e l’altra no (o viceversa), la condizione ostativa scatta, a meno che l’esclusione dagli ISA riguardi solo un socio e non l’intera struttura. Su questi profili, chi opera in forma associata può trovare approfondimenti utili nel nostro speciale sulla composizione negoziata e gli accordi con il Fisco, che tratta più in generale i meccanismi di definizione concordata delle pendenze tributarie.
Come si calcola la proposta di concordato preventivo biennale come si aderisce e come si revoca
Il reddito concordato viene determinato dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’applicativo “Il tuo ISA 2026 CPB”, tenendo conto del reddito dichiarato e del punteggio di affidabilità dell’anno precedente, oltre a eventuali eventi straordinari segnalati dal contribuente. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire, o per revocare un’adesione già inviata, è fissato al 31 ottobre 2026 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine coincide con l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio).
L’adesione avviene tramite il “Modello CPB 2026/2027”, in due modalità alternative: invio congiunto al modello ISA, allegato alla dichiarazione dei redditi, oppure invio autonomo, tramite il solo frontespizio del modello Redditi, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1. Fino alla scadenza del termine, è possibile modificare una comunicazione già inviata trasmettendone semplicemente una nuova, senza necessità di revocare quella precedente.
La revoca, che deve avvenire nello stesso termine previsto per l’adesione, richiede la compilazione dei campi relativi a codice ISA, codice attività e tipologia di reddito. Anche in questo caso sono previste due strade: la comunicazione contestuale alla dichiarazione dei redditi (codice 3, che revoca automaticamente tutte le adesioni precedenti) oppure l’invio autonomo tramite il frontespizio del modello Redditi con codice 2.
Cosa copre il concordato preventivo biennale e quali effetti produce
L’oggetto del concordato è il reddito di lavoro autonomo (art. 54 Tuir) o il reddito d’impresa (art. 56 Tuir), oltre al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Restano fuori dal perimetro concordatario alcune componenti straordinarie, come plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, gli utili da partecipazione e le maggiorazioni del costo del lavoro previste dal D.Lgs. n. 216/2023. Il reddito concordato, in ogni caso, non può mai scendere sotto la soglia minima di 2.000 euro.
Chi aderisce si impegna a rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare in dichiarazione gli importi concordati. In cambio, ottiene una serie di vantaggi non trascurabili: nessuna imposizione sulla quota di reddito effettivo che eccede quello concordato, l’esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi di cui all’articolo 39 del DPR n. 600/1973 (salvo cause di decadenza) e l’accesso ai benefici premiali propri del regime ISA, tra cui l’esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 70.000 euro annui ai fini IVA e fino a 50.000 euro per le imposte dirette. Sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato, inoltre, si applica un’imposta sostitutiva ad aliquota ridotta, variabile in base al punteggio ISA.
Va sottolineato che l’adesione al concordato è fiscalmente neutra ai fini IVA, la cui disciplina resta soggetta alle regole ordinarie. Per chi si occupa di verifiche e controlli fiscali su categorie specifiche di contribuenti, può essere utile anche il nostro articolo su i controlli della Guardia di Finanza su influencer e content creator, che illustra le linee guida operative dell’Amministrazione finanziaria in materia di accertamento.
Cessazione e decadenza: due istituti da non confondere
Il concordato può cessare di produrre effetti al verificarsi di eventi che alterano in modo sostanziale i presupposti dell’accordo: cessazione dell’attività, modifica significativa dell’attività svolta, circostanze eccezionali che comportino un calo del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato, adesione al regime forfetario, operazioni straordinarie societarie o il superamento, in dichiarazione, dei limiti di ricavi ISA maggiorati del 50%.
Diversa, e più severa, è la decadenza, che si verifica in presenza di violazioni di particolare gravità (accertamenti, omessi versamenti non regolarizzati) e comporta la perdita retroattiva degli effetti del concordato per entrambe le annualità. In questi casi, restano comunque dovute le imposte calcolate sui valori concordati, se più favorevoli per l’Erario rispetto a quelli effettivamente conseguiti. Sul tema degli obblighi di notifica connessi agli atti impositivi e alle conseguenze del mancato pagamento, può essere utile consultare anche il nostro approfondimento su pignoramento e mancata notifica della cartella di pagamento.
I vantaggi aggiuntivi per chi rinnova l’adesione
Chi decide di rinnovare il concordato per un secondo biennio consecutivo ottiene premialità rafforzate: le soglie per l’esonero dal visto di conformità salgono fino a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per le imposte dirette, i termini di decadenza per l’attività di accertamento si riducono di due anni anziché uno, e diventa possibile determinare gli acconti con il metodo storico senza maggiorazioni, oltre a rateizzare saldo e acconto senza interessi.
Il ravvedimento speciale collegato al rinnovo
Chi rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027 può accedere, per le annualità dal 2020 al 2023, a un regime di ravvedimento speciale, disciplinato dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026. La base imponibile dell’imposta sostitutiva si calcola incrementando il reddito già dichiarato in ciascuna annualità di una percentuale variabile (dal 5% al 50%) in funzione del punteggio ISA ottenuto, mentre le aliquote applicabili oscillano tra il 10% e il 15% per le imposte sui redditi (3,9% ai fini IRAP). È prevista una disciplina agevolata per i soggetti esclusi dagli ISA per cause legate alla pandemia o a situazioni di non normale svolgimento dell’attività, con un incremento forfetario del reddito del 25% e un’imposta sostitutiva al 12,5%. In ogni caso, l’imposta dovuta per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.