Innovazioni condominiali: cosa sono, esempi, maggioranze e giurisprudenza

Marzo 19, 2025
6 mins read
innovazioni condominiali

Le innovazioni condominiali, o innovazioni in condominio, sono quelle modifiche alle parti comuni che vengono realizzate per renderle migliori o per far rendere piรน comodo il loro uso.

Sono previste dallโ€™art. 1120 c.c., secondo cui:

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso piรน comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubritร  degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unitร  immobiliari o dell’edificio, nonchรฉ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore รจ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalitร  di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilitร  o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

La lettura della norma potrebbe tuttavia lasciare qualche perplessitร .

Sebbene infatti le innovazioni in condomino sia contemplate proprio da questo riferimento normativo, la disciplina non fornisce unโ€™esatta definizione.

Come spesso accade, a sopperire a tale carenza ci ha pensato la giurisprudenza, che con la Cass. n. 12654/2006 ha definito le innovazioni come le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, uso piรน comodo o al maggior rendimento delle parti comuni.

Quali sono i requisiti delle innovazioni in condominio

Ora che abbiamo le idee un po’ piรน chiare, cerchiamo di approfondire questo argomento.

Per prima cosa, parlando dei requisiti delle innovazioni condominiali, chiariamo che lโ€™innovazione puรฒ riguardare sia qualcosa di nuovo che prima non cโ€™era, sia la modifica o la trasformazione di una cosa o di un servizio comune giร  esistente.

Se quanto sopra รจ vero, non lo รจ il fatto che tutti gli interventi sulle parti comuni debbano necessariamente essere considerati innovativi.

Affinchรฉ si possa parlare di innovazioni nei termini di cui sopra รจ infatti fondamentale che gli interventi siano diretti al miglioramento o allโ€™uso piรน comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

In altri termini, un intervento โ€“ anche se gravoso โ€“ non รจ necessariamente considerabile come innovativo se non possiede i requisiti di cui sopra, che dovranno essere valutati caso per caso anche in relazione alla situazione di fatto preesistente.

Quali maggioranze sono richieste per le innovazioni

Il codice civile ha previsto delle specifiche maggioranze per la deliberazione delle innovazioni. In riferimento alla maggioranza necessaria per la delibera di unโ€™innovazione, lโ€™art. 1120 c.c. richiama lโ€™art. 1136 c.c., domandando la maggioranza degli interventi e almeno i due terzi del valore dellโ€™edificio.

Ci sono tuttavia alcune eccezioni, che richiedono la maggioranza degli intervenuti e la presenza di un numero di condomini tale da rappresentare almeno la metร  del valore dellโ€™intero edificio. Ci riferiamo in questo caso alle innovazioni che hanno ad oggetto:

  • opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubritร  degli edifici e degli impianti;
  • opere e interventi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche, a contenere il consumo energetico degli edifici, a realizzare parcheggi destinati a servizio delle unitร  immobiliari o dell’edificio, a produrre energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
  • installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

Le innovazioni vietate dal codice civile

Non sempre, perรฒ, le innovazioni sono possibili. Il comma quarto dell’articolo 1120 c.c. vieta, infatti, le innovazioni:

  • che possono recare pregiudizio alla stabilitร  o alla sicurezza del fabbricato;
  • che ne alterano il decoro architettonico;
  • che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Ad esempio, a titolo di esempio รจ vietato installare un ascensore se lโ€™installazione dellโ€™impianto rende difficile l’ingresso in un’abitazione privata. O, invece, si eseguono interventi lesivi del decoro dell’edificio.

I rimedi contro l’approvazione delle innovazioni

Occupiamoci dunque di comprendere che cosa accade se l’assemblea approva un’innovazione che รจ espressamente vietata. O se, di contro, approva un’innovazione consentita dalla legge, ma รจ stata assunta con una maggioranza inferiore a quelle richieste?

Nel caso di unโ€™approvazione consentita dalla legge, la delibera deve essere considerata nulla: si tratta di materia che esula dalle competenze assembleari.

Nel caso di delibera assunta con una maggioranza inferiore a quelle richieste, essendo la materia decisa con quorum inferiore a quello di legge, la delibera deve essere considerata annullabile.

I diritti del condomino dissenziente

In questo ambito, puรฒ essere utile cercare di riassumere quali siano i diritti del condomino dissenziente, ovvero di colui che ha votato negativamente in assemblea.

A parte l’impugnazione della delibera, รจ infatti fondamentale chiarire che cosa possa concretamente fare colui che ha dissentito perchรฉ non vuole partecipare alla spesa legata alla realizzazione dellโ€™innovazione.

La questione riveste naturalmente una particolare importanza, in quanto il codice civile prevede che le deliberazioni assembleari, valide, siano vincolanti per tutti i partecipanti al condominio.

L’art. 1121 c.c. introduce tuttavia una deroga a questa norma, disponendo che

qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Pertanto, dinanzi ad un’innovazione che risulta essere particolarmente onerosa o che non รจ strettamente indispensabile che sia suscettibile di utilizzazione separata, i condomini contrari potranno decidere di non partecipare alla spesa non utilizzando il frutto della innovazione.

E se non รจ possibile lโ€™utilizzo separato dellโ€™innovazione?

Nel caso in cui la fruizione separata dell’innovazione gravosa o voluttuaria non sia concretamente realizzabile, allora l’innovazione sarร  ammessa solamente se la maggioranza che l’ha deliberata o accettata decide anche di accollarsi integralmente la spesa.

Facciamo un esempio per chiarire meglio di cosa si tratta.

Ipotizziamo che in un condominio la maggioranza dei condomini che rappresentano uno stabile con due piani fuori terra, nessuno scantinato o box interrato, che ha un tetto spiovente e un lastrico solare di copertura, opti per l’installazione di un ascensore.

In questo caso ci troviamo dinanzi a un classico esempio di innovazione che รจ gravosa e voluttuaria per i condomini del piano terra.

Di fatti, per coloro che vivono a piano terra e non hanno bisogno di utilizzare lโ€™ascensore per arrivare al loro appartamento, l’installazione dell’impianto sopra citato non potrร  che comportare solamente una spesa, non apportando invece alcun vantaggio in termini di godimento degli spazi comuni.

Ebbene, in questo caso i proprietari che si trovano al primo piano potranno installare l’ascensore a proprie spese. E, per impedire che i proprietari del piano terra utilizzino lโ€™impianto, potranno decidere di optare per l’installazione di un congegno utile a consentire l’utilizzazione separata del bene, sempre a loro spese.

Se invece nella situazione che sopra abbiamo delineato interviene anche la presenza di un disabile, lo scenario cambia: la normativa in vigore ha infatti introdotto alcuni importanti correttivi per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Proviamo a riassumere di seguito di che cosa si tratta.

Eliminazione delle barriere architettoniche

A tale ultimo proposito, non possiamo che condividere alcune riflessioni sulla norma, il decreto legge n. 76/2020, che ha introdotto nel nostro ordinamento che le innovazioni con cui negli edifici privati vengono eliminate le barriere architettoniche, non possono essere mai considerate di carattere voluttuario come previsto dallโ€™articolo 1121 del codice civile, di cui viene cosรฌ introdotta una eccezione.

Pertanto, nel caso in cui lโ€™innovazione si renda necessario per eliminare una barriera architettonica, il condominio dovrร  procedere alla sua realizzazione. Lโ€™unico limita per lโ€™installazione di tale innovazione (si pensi al giร  rammentato ascensore) รจ costituito dal pregiudizio alla stabilitร  o alla sicurezza del fabbricato.

Si ricorda infine, a completamento del nostro odierno approfondimento, che l’ultimo comma dell’art. 1121 c.c. dispone che la mancata partecipazione alla spesa iniziale per i condomini dissenzienti non รจ certamente equivalente a privarsi per sempre dell’utilizzo del bene.

In ogni tempo futuro, infatti, i condomini o i loro eredi e aventi causa, possono partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog