Conto cointestato: se l’erede contesta l’operazione realizzata dal superstite

Maggio 11, 2026
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Con la decisione n. 11173 del 18 dicembre 2025, il Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario si รจ pronunciato su una questione pratica di grande rilevanza: cosa accade alle somme depositate su un conto corrente cointestato quando uno dei titolari muore?

Nel caso esaminato, l’erede del correntista deceduto aveva contestato all’intermediario di aver autorizzato un’operazione di prelievo da parte del cointestatario ancora in vita, chiedendo il ripristino del saldo antecedente al decesso per consentire il corretto svolgimento delle pratiche successorie. L’ABF ha respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimitร  dell’operazione dispositiva pari al 50% del saldo esistente alla data del decesso.

La disciplina civilistica: solidarietร  attiva e firma disgiunta

Il punto di partenza normativo รจ l’art. 1854 del Codice civile, secondo cui nel conto corrente intestato a piรน persone con facoltร  di operare separatamente, gli intestatari sono considerati creditori in solido dei saldi del conto. Il regime di solidarietร  attiva implica che ciascun contitolare puรฒ disporre dell’intera provvista senza necessitร  del consenso degli altri, e che l’adempimento prestato dalla banca in favore di uno libera l’istituto di credito nei confronti di tutti. In presenza di firma disgiunta, dunque, ogni cointestatario รจ titolare di un diritto pieno e autonomo sull’intero saldo.

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Il coordinamento con la normativa fiscale successoria

La vicenda si complica nel momento in cui interviene il profilo tributario. L’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico in materia di imposta di successioni e donazioni) stabilisce che i debitori del defunto โ€” tra cui la banca โ€” non possono effettuare pagamenti agli aventi causa prima che sia prodotta la prova della presentazione della dichiarazione di successione.

Il vincolo di indisponibilitร , tuttavia, non paralizza l’intero saldo del conto cointestato, ma si estende esclusivamente alla quota del de cuius, ossia alla porzione del saldo caduta nell’asse ereditario. Le somme di pertinenza del cointestatario superstite restano nella sua piena disponibilitร .

La presunzione di paritร  nelle quote interne: l’art. 1298 c.c.

Il punto cardine della decisione dell’ABF di Palermo risiede nell’applicazione dell’art. 1298, comma 2, del Codice civile, che nei rapporti interni tra condebitori o concreditori solidali stabilisce la presunzione iuris tantum di paritร  delle quote. In assenza di prova contraria, le parti di ciascun correntista si presumono uguali.

Ne deriva che, in un conto cointestato a due persone, la metร  del saldo si presume appartenere al cointestatario superstite a titolo proprio (iure proprio), e come tale non รจ soggetta ad alcun vincolo successorio. Il Collegio ha quindi ritenuto del tutto legittimo il prelievo del 50% del saldo effettuato dal superstite, in quanto corrispondente alla quota a lui presuntivamente spettante.

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I limiti delle contestazioni degli eredi nei confronti della banca

Un ulteriore profilo di rilievo affrontato dalla decisione riguarda i confini entro cui gli eredi possono agire nei confronti dell’intermediario. L’ABF chiarisce che le eventuali contestazioni sulla titolaritร  sostanziale delle somme, ad esempio la tesi che il conto fosse formalmente cointestato ma materialmente alimentato dal solo de cuius, non possono essere mosse nei confronti della banca.

L’istituto di credito รจ terzo rispetto ai rapporti interni tra i correntisti e gli eredi, e la sua condotta va valutata sulla base dei criteri oggettivi dettati dall’art. 1854 c.c. (solidarietร  esterna) e dall’art. 1298 c.c. (presunzione di paritร  interna). Eventuali pretese sulla diversa distribuzione del saldo dovranno essere fatte valere dai coeredi nei confronti del cointestatario superstite, nell’ambito dei rapporti tra privati.

Un equilibrio tra tutela del superstite e diritti ereditari

La decisione ABF Palermo n. 11173/2025 si inserisce in un orientamento consolidato che cerca di bilanciare la posizione del cointestatario superstite con le aspettative degli eredi del defunto. La soluzione adottata รจ lineare: il 50% del saldo appartiene al superstite iure proprio e puรฒ essere liberamente movimentato, mentre l’altra metร  ricade nel vincolo di indisponibilitร  fiscale fino alla presentazione della dichiarazione di successione.

4La banca che si attenga a questo schema non incorre in alcuna responsabilitร  nei confronti degli eredi. รˆ su questi ultimi che grava l’onere di contestare, in sede propria, eventuali profili riguardanti la titolaritร  effettiva delle somme.

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