Udienza predibattimentale, chi deve rinnovare l’omessa notifica?

Aprile 7, 2026
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Nell'udienza predibattimentale, chi procede ora alla rinnovazione delle notifiche?

Quali sono le novità dell’ordinamento in materia di udienza predibattimentale? In un procedimento penale, è necessario che la notifica degli atti processuali avvenga sempre e puntualmente, di modo che venga assicurato il diritto alla difesa grazie a un corretto svolgimento del contraddittorio. Proprio al fine del contraddittorio è cruciale la fase predibattimentale contemplata dall’art. 554-bis del Codice di Procedura Penale (c.p.p.). In questa fase si verifica che le notifiche siano state eseguite regolarmente, e si definiscono altresì tutte le attività di regolarizzazione degli atti processuali.  

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la Sent. n. 326/2026, si è ritrovata ad affrontare proprio questa tematica, e in particolar modo si è dovuta pronunciare sulla competenza del giudice nel rinnovare la notifica omessa alla persona offesa.

L’udienza predibattimentale e la disciplina normativa

L’udienza predibattimentale è stata introdotta ad opera del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e altri non è che una fase preliminare del procedimento penale, dallo scopo quello di verificare la regolarità degli atti e la possibilità di regolarizzare eventuali vizi. L’istituto in questione è collocato in quel quadro d’innovazioni che vogliono semplificare e velocizzare tutto il processo, quindi con alleggerimento da formalità burocratiche e, quindi, riduzione della tempistica richiesta.

Le attività del giudice nella fase predibattimentale sono disciplinate dall’art. 554-bis c.p.p., e queste corrispondono all’adozione d’appositi provvedimenti onde assicurare la regolare notifica degli atti, e laddove si necessiti, ordinare la rinnovazione di notifiche difettose oppure omesse. Questa norma, in definitiva, conferisce potere al giudice ad intervenire direttamente sulla regolarizzazione delle notifiche, così da scongiurare che dei vizi procedimentali possano compromettere l’effettività del processo.

La questione della notifica alla persona offesa e la rinnovazione dell’atto

La notifica dell’atto di citazione alla persona offesa è un passaggio la cui importanza non è affatto da sottovalutare, in quanto fa sì che il diritto a prender parte al procedimento, della medesima persona offesa, divenga effettivo. In tal modo, la persona offesa ha la possibilità di difendersi ed esercitare le prerogative che le spettano per legge. Se non vi è regolare notifica, in altri termini, non si può ritenere che l’iter processuale sia valido.

Nel caso d’omissione, o nullità della notifica, il giudice può intervenire per porre rimedio alla situazione. In passato, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che, nei casi di nullità o omissione, il giudice del dibattimento dovesse procedere d’ufficio alla rinnovazione dell’atto, anche con la restituzione degli atti al pubblico ministero, sempre ai fini di rispettare il diritto alla difesa e dunque la regolarità del processo. Ma vediamo cos’è cambiato, specificamente, con l’introduzione del D. Lgs. n. 150/2022.  

Il ruolo del giudice dell’udienza predibattimentale e le recenti innovazioni

Una volta entrato in vigore il D. Lgs. n. 150/2022, è apparsa modificata la disciplina delle notifiche e la competenza giudiziale in questa delicata fase. Per l’art. 554-bis, comma 2 c.p.p., in camera di consiglio, alla presenza delle parti, il giudice dell’udienza predibattimentale può ordinare la rinnovazione di notifiche, avvisi o comunicazioni dichiarate nulle o omesse. Senza con ciò dover restituire gli atti al pubblico ministero.

La suddetta innovazione, pertanto, riporta l’effetto di concentrare in capo alla figura del giudice tutte le attività per la regolarizzazione degli atti. Il che va a contrasto della possibilità di stasi o ritardi procedimentali. La norma è in coordinamento con l’art. 143 delle disposizioni attuative del c.p.p., il quale articolo conferisce al presidente del tribunale il potere di disporre la rinnovazione degli atti preliminari al dibattimento senza che il medesimo venga sospeso.

La sentenza Cassazione n. 326/2026: analisi della vicenda

Passiamo all’esaminare la recentissima Sentenza della Cassazione n. 326/2026, che ha riguardato un caso di guida in stato d’ebbrezza sul quale il Tribunale di Torre Annunziata, in sede d’udienza predibattimentale, aveva riscontrato l’omissione della notifica del decreto di citazione alla persona offesa.
Ora, nell’atto di disporre la rinnovazione della notifica, il giudice aveva dato incarico al pubblico ministero di provvedere alla notifica, e a tal fine aveva rinviato l’udienza.

Il ricorso per Cassazione è avvenuto per iniziativa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. Quest’ultimo riteneva che il provvedimento assunto fosse abnorme, quindi intralciasse l’efficienza del processo e si rivelasse lesivo anche di un principio di legalità, viste le ultime disposizioni introdotte legislativamente.

Per mezzo della Sent. n. 326/2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ed ha rilevato che l’ordinanza impugnata è effettivamente affetta da un vizio di abnormità. La Suprema Corte, al riguardo, ha voluto richiamare il principio per il quale, laddove si registrino omissioni o nullità delle notifiche, il giudice può ordinare per via diretta la rinnovazione, senza passare dall’assegnare il compito al pubblico ministero.

La predetta sentenza ha affermato che, nel quadro giuridico attuale, quella della rinnovazione delle notifiche è ora una competenza esclusiva del giudice. La stessa non è quindi da intendersi come una mera possibilità esercitabile. Ne consegue che è esclusa la delegazione del compito, come avveniva in passato. La delega al PM è stata una “abnormità strutturale” e funzionale, proprio perché viola le norme sul procedimento e rallenta il processo, che non ha necessità d’essere sospeso. Avrebbe luogo, in quel caso, una fase di stasi ingiustificata.   

L’interpretazione della Corte di Cassazione

Se l’art. 554-bis, comma 2 c.p.p. ha attribuito al giudice la competenza esclusiva ad ordinare la rinnovazione di notifiche nulle o omesse, è per evitare delle interpretazioni estensive che consentano di fare diversamente.

La stessa delega al PM, oltre a generare una stasi procedimentale, viola i principi d’imparzialità.

Conclusioni sulle implicazioni delle modifiche alla disciplina

Con la Sent. n. 326/2026 della Cassazione, quel che è stato compiuto è un progresso nel rafforzare le competenze del giudice in una fase così delicata quale quella predibattimentale. Il provvedimento esaminato attribuisce la competenza della rinnovazione diretta della notifica al giudice. E si richiede pertanto che l’intervento in questione sia tempestivo, conformemente alla disciplina normativa, e senza che il procedimento venga sospeso.

Con la pronuncia della Suprema Corte, è stato altresì chiarito che l’abnormità quale vizio dell’atto processuale, può attenere tanto ad aspetti strutturali, per carenza di potere, che ad aspetti funzionali, per stasi del procedimento.

Ne risulta rafforzato il principio di concentrazione delle competenze del giudice, e della centralità di questa figura nel farsi garante della regolarità delle notifiche e della celerità del processo. E risulta esclusa del tutto la possibilità di delegare al pubblico ministero delle attività che sono adesso di competenza esclusiva del giudice, il quale assurge a solo garante, imparziale, dell’effettività del diritto di difesa e della corretta evoluzione del procedimento penale.  

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