Alla morte del titolare di un credito fiscale derivante dal Superbonus, il valore residuo non va perduto. Gli eredi hanno infatti il pieno diritto di subentrare nella titolarità, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria.
La precisazione di cui parleremo nelle prossime righe è tutt’altro che irrilevante e, anzi, sarà di grande importanza per chi ha acquistato crediti da terzi e non ha ancora terminato di utilizzarli al momento del decesso: le rate annuali ancora disponibili entrano a far parte dell’asse ereditario e possono essere sfruttate dai successori che abbiano accettato l’eredità.
Il passaggio parte dalla dichiarazione di successione
Affinché non si finisca con il pregiudicare questo diritto, è però importante rispettare con attenzione ogni singolo passaggio.
Il primo e più importante step è ad esempio l’inserimento del credito residuo nella dichiarazione di successione, nel quadro ER, la sezione riservata all’attivo ereditario composto da rendite, pensioni, conti correnti e altri beni mobili. In questa sede il credito è classificato come “tipo di cespite CR”.
Commettere errori in questo passaggio potrebbe essere molto nocivo, bloccando di fatto la catena che seguirà: qualsiasi tentativo dell’erede di utilizzare il credito tramite modello F24 viene prima sospeso e poi scartato automaticamente dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.
L’istanza all’Agenzia delle Entrate sblocca il trasferimento del credito da Superbonus
Inserire il credito in dichiarazione di successione, come abbiamo visto, è un momento necessario della procedura, ma non è affatto sufficiente.
Occorre infatti anche presentare una specifica istanza all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate — quello di riferimento per l’erede o per uno degli eredi — al fine di rendere operativo il trasferimento telematico del credito.
Solo dopo questo passaggio, infatti, il credito compare nel cassetto fiscale dell’erede, che deve accettarlo esplicitamente per poterlo poi compensare tramite F24.
Cosa succede se si usa l’F24 prima dell’attivazione
Chi si trovasse ad aver già presentato un F24 senza aver completato la procedura sul cassetto fiscale — ma avendo comunque inviato la dichiarazione di successione — non è necessariamente in una situazione senza via d’uscita.
Il modello F24, in questo caso, deve però riportare il codice coobbligato 62, riferito al de cuius come soggetto diverso dal fruitore. Il sistema sospenderà il modello con il messaggio “codice 62 incoerente”, ma l’ufficio competente potrà poi riconoscere l’operazione, previa richiesta di chiarimenti al contribuente.
I contatti per sbloccare la situazione
Anche nelle fasi più critiche è possibile rimediare. Oltre all’istanza presso l’ufficio territoriale, bisogna inviare una comunicazione via e-mail alla Direzione Centrale Servizi Istituzionale e di Riscossione dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo dc.sf.controllipreventivi@agenziaentrate.it, che gestisce i controlli preventivi sugli F24 telematici.
Se la risposta arriva in prossimità della scadenza annuale del credito o addirittura dopo di essa, l’Agenzia può intervenire a sistema prorogando discrezionalmente il termine di qualche mese, consentendo comunque all’erede di utilizzare la rata.
Attenzione: le detrazioni da Superbonus seguono regole diverse
Vale la pena ricordare che il regime appena descritto riguarda esclusivamente i crediti fiscali, non le detrazioni: queste, in caso di decesso dell’avente diritto, seguono un percorso diverso: le quote residue — sia quelle del Superbonus sia quelle degli altri bonus edilizi — si trasferiscono integralmente, e soltanto, all’erede che mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi. Una distinzione fondamentale da tenere presente nella pianificazione successoria di chi ha beneficiato degli incentivi edilizi.