Iscrizione a ruolo dell’Ufficiale giudiziario e contributo non pagato

Febbraio 14, 2026
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Iscrizione a ruolo dell’Ufficiale giudiziario, la cancelleria ha il dovere di procedere con l'iscrizione anche con contributo non pagato?

Cosa avviene nel caso dell’iscrizione a ruolo dell’Ufficiale giudiziario, e il dovuto contributo unificato non sia stato versato? È uscita la nuova circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia lo scorso 22 gennaio. Ora, nei procedimenti esecutivi per i quali l’ufficiale giudiziario procede all’iscrizione, la cancelleria ha il dovere a procedere con l’iscrizione a ruolo del procedimento anche se il contributo unificato non è stato pagato. Di questi si dovrà procedere successivamente alla riscossione.

Si è così prevista una nuova disposizione a disciplina del rifiuto d’iscrizione a ruolo se manca il pagamento del contributo unificato minimo. Vi è da considerare che l’ufficiale giudiziario non è parte in causa nel processo, e non può ritenersi assoggettato all’obbligo di corrispondere il contributo.

La serie d’interpellanze inerenti l’iscrizione a ruolo dell’Ufficiale giudiziario

Da qui ne è seguita, da parte degli ufficiali giudiziari, una serie di domande al Ministero della Giustizia, in merito ad un’interpretazione univoca per questi casi, ovverosia qualora sia di spettanza dell’ufficiale giudiziario l’incombenza al deposito in cancelleria del verbale delle operazioni compiute. Il che rientra nei casi delle procedure esecutive per consegna o rilascio, nel caso dell’iscrizione d’ufficio sulla base delle disposizioni di cui all’art. 159 ter disp att. del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), e anche il caso in cui l’Ufficiale giudiziario abbia il dovere di consegnare i beni mobili pignorati in cancelleria, procedimento di cui all’art. 520 c.p.c.

Ora è finalmente subentrata chiarezza, grazie all’ultima circolare. Questa definisce l’ambito applicativo della disposizione sul rifiuto d’iscrizione a ruolo laddove non venga corrisposto il contributo unificato.

La risposta del Ministero della Giustizia: la circolare del 22 gennaio 2026

Il Ministero della Giustizia, per mezzo della richiamata circolare, ha infatti chiarito che le disposizione rinvenute nell’art. 14 co. 3.1 del d.P.R. n. 115/2002, è da applicare, per ciascun grado di giudizio, alla totalità dei giudizi civili, ivi comprese le fasi cautelare e del reclamo. Per il Ministero, infatti, la norma non opera delle distinzioni al riguardo, ed essa è pertanto da ritenersi riferita altresì alle procedure esecutive.

Quanto disposto dall’art. 14 co. 3.1 del d.P.R. n. 115/2002, in ogni caso, deve confrontarsi, come già fatto notare, con quelle fattispecie che prevedono che sia proprio l’Ufficiale giudiziario a procedere con l’iscrizione a ruolo, pur non essendo egli parte in causa nel processo. E allora, per come chiarito dalla circolare del 22 gennaio 2026, l’art. 159 ter disp att. c.p.c. fa onere al cancelliere di procedere all’iscrizione a ruolo d’ufficio se è l’Ufficiale giudiziario ad avanzare la relativa istanza d’iscrizione.

In altri termini, in tutti i casi nei quali vi sia il deposito della domanda d’iscrizione a ruolo dell’Ufficiale giudiziario, presso la cancelleria, dei verbali delle operazioni di consegna, rilascio o pignoramento, o in cui il medesimo proceda a consegnare al cancelliere i beni mobili pignorati (ex art. 520 c.p.c.), spetta alla cancelleria provvedere all’iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva, e a nulla rileva la mancata corresponsione, fino a quel momento, del contributo unificato di cui all’art. 14 co. 3.1 del d.P.R. n. 115/2002.

In pratica, solo dopo che sia stato aperto il fascicolo, e iscritto a ruolo il procedimento, la cancelleria dovrà occuparsi d’effettuare la riscossione del contributo unificato presso il soggetto effettivamente obbligato.

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