Arriva la nuova regolamentazione per gli agenti sportivi 2026

Gennaio 29, 2026
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Nuove regole per la professione degli agenti sportivi

Subentra una nuova regolamentazione per gli agenti sportivi. È dal prossimo 3 febbraio 2026 che entrerà in vigore il nuovo quadro normativo a definizione, in maniera completa e rigorosa, dell’accesso e dell’esercizio della professione d’agente sportivo in Italia. Il nuovo regolamento è stato attuato con Decreto 2 dicembre 2025 n. 218, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio scorso.

Il provvedimento è attuativo del D. Lgs. n. 37/2021, ed incarna una svolta rispetto a quanto avvenuto finora, negli ambiti della lotta all’abusivismo, della trasparenza, e della professionalizzazione del settore, ma vediamo in concreto quali sono le novità che introduce.

L’indizione del nuovo Registro nazionale degli agenti sportivi

Cuore del sistema di nuova introduzione è il Registro nazionale degli agenti sportivi, che sarà gestito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per mezzo di un sistema informatico centralizzato. L’iscrizione al registro è obbligatoria per l’esercizio della professione d’agente sportivo in Italia, e dà modo d’operare nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.

Il registro è suddiviso in tre sezioni principali:

  • Agenti sportivi ordinari
  • Società di agenti sportivi
  • Agenti sportivi stabiliti (per professionisti provenienti da Stati UE, SEE o Svizzera)

Vi è poi un’apposita categoria del registro dedicata agli agenti sportivi domiciliati. La categoria si rivolge a operatori extracomunitari che, in tal modo, hanno la possibilità d’espletare temporaneamente l’attività in Italia, con la domiciliazione presso un collega italiano col quale si sia stabilito un accordo di collaborazione.

Posto a garanzia di trasparenza e accessibilità, è il sistema informatico del registro, dato che il medesimo è consultabile pubblicamente e le Federazioni sportive hanno modo di verificare i requisiti dei candidati e depositare i contratti di mandato. Altresì il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio vi ha accesso diretto, per un rafforzamento del controllo pubblico sull’intera filiera.

Il nuovo esame d’abilitazione, provvisto di doppio livello di verifica

Vediamo adesso cosa gli aspiranti agenti dovrebbero fare al fine dell’iscrizione nel registro. Quel che è previsto è il superamento d’un sistema d’esaminazione articolato su due livelli, per come spiegato di seguito.

  • Prova generale: questa viene organizzata dal CONI almeno due volte l’anno, e consiste in una verifica nelle materie diritto sportivo, diritto privato e amministrativo. Per prendervi parte, il professionista dovrà prima completare un tirocinio professionale o un corso di formazione, salvo esonero motivato, laddove abbia già condotto degli studi universitari pertinenti. La prova generale ha validità biennale e consente di sostenere successivamente, ma sempre in quest’arco di tempo, l’esame specifico presso le Federazioni.
  • Prova speciale: questa è invece gestita dalle singole Federazioni, ed è atta a verificare la conoscenza delle normative federali specifiche.

La prima prova è ad ambito generale, e non a caso con il superamento di essa si può operare in diversi ambiti sportivi, a favore della multidisciplinarietà professionale. In base alla scelta del professionista, egli sosterrà la prova specifica presso una data federazione.  

Obblighi professionali: assicurazione e formazione continua

Veniamo ora a quelli che sono gli obblighi da rispettare in capo agli operatori del settore. Questi si rinvengono nella polizza assicurativa e nella formazione continua, come illustrato sotto.

  • Polizza assicurativa: è per la responsabilità civile professionale dell’agente sportivo, di durata minima di un anno e dai massimali stabiliti da ciascuna federazione. La polizza dev’essere senza franchigia opponibile ai terzi danneggiati.
  • Formazione continua: essa prevede un aggiornamento di almeno 20 ore all’anno, da completare entro il 1 novembre di ogni anno per mezzo di corsi, seminari o convegni organizzati o accreditati dalla Federazione d’appartenenza.

Qualora l’agente sportivo non dovesse adempiere ai doveri menzionali, quel che ne consegue è la sua cancellazione dal Registro, con divieto ad una nuova iscrizione per l’anno in corso (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Agenti sportivi stranieri e modalità d’accesso al mercato italiano

Per gli agenti al di fuori dell’Italia, residenti comunque nell’area UE o SEE, o in Svizzera, sono riconosciute due possibilità, di seguito descritte.

  • Iscrizione stabile in funzione d’agenti sportivi stabiliti, previa la verifica della qualifica e, laddove ritenuto necessario in relazione al caso, superamento d’una prova orale compensativa.
  • Attività temporanea: libera prestazione di servizi, limitata a un mandato annuale.

A riguardo degli agenti extracomunitari, per come anticipato in apertura, essi possono operare esclusivamente come agenti domiciliati, in periodi trimestrali che si possono rinnovare una sola volta nell’anno, fermo restando l’accordo con un agente italiano iscritto al Registro. Tra i requisiti troviamo almeno un anno d’abilitazione presso una Federazione riconosciuta e il numero minimo di due mandati effettivi svolti all’estero nell’ultimo anno.

La Commissione per gli agenti sportivi

La Commissione per gli agenti sportivi si compone di otto membri di nomina diretta dal CONI, e detiene funzioni di vigilanza, iscrizione e sanzione. La composizione dell’organo è equilibrata, comprensiva d’esperti indicati dall’autorità politica, rappresentanti del Ministero degli Esteri, del CONI, del CIP, delle Federazioni, e un rappresentante delle associazioni di categoria non iscritto a nessun registro. Una composizione così variegata è per far sì che la commissione non dipenda da un determinato ente.

C’è da dire che la Commissione si riunisce almeno una volta al mese, e ha anche facoltà a organizzare delle sottocommissioni. La durata prevista del mandato è di quattro anni, rinnovabile.

Sanzioni più severe contro l’abusivismo

Riguardo l’apparato sanzionatorio, il regolamento che a breve entrerà in vigore è introduttivo di sanzioni severe per chi eserciti attività d’agente sportivo senza avvalersi della relativa iscrizione in registro. Lo stesso vale qualora il professionista, in precedenza iscritto, non abbia proceduto al rinnovo dell’iscrizione, o continui a operare anche dopo essersi cancellato. Le sanzioni sono le seguenti.

  • Inibizione all’iscrizione da 3 a 36 mesi.
  • Segnalazione all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo, ai sensi dell’articolo 348 del Codice penale.

Laddove invece vengano violate, nell’ambito dell’esercizio regolare, delle norme su mandato, incompatibilità, trasparenza e codice etico, vi sono delle sanzioni graduali, vale a dire censura, cui si possono aggiungere multe da 250 a 10.000 euro e sospensioni fino a 36 mesi.

Alle Federazioni spetterà comminare sanzioni, oltre che ai professionisti, anche alle società sportive e agli atleti che si avvalgano di agenti non iscritti, per realizzare il fine di una responsabilità condivisa. 

Tempi d’attuazione e risorse

Va precisato che il nuovo decreto non comporta dei nuovi costi per le finanze pubbliche, dato che le risorse necessarie sono già disponibili. CONI, CIP e Federazioni dispongono di un termine pari a sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi, fino ad agosto 2026) per l’adeguamento dei propri atti e procedure.

Il nuovo quadro giuridico per gli agenti sportivi, le conclusioni

Abbiamo visto come il nuovo regolamento segni un passo veramente decisivo in direzione della regolamentazione, rigorosa e trasparente, della professione d’agente sportivo in Italia. Se si pensa alla previsione del Registro nazionale e del sistema d’esaminazione a doppio livello, congiuntamente con l’apparato sanzionatorio, si comprende come la finalità sia quella di salvaguardare i soggetti che esercitano legittimamente la professione, e contrastare quindi l’abusivismo. Nel complesso, la ratio è quella di favorire la crescita professionale e la tutela dei diritti nel settore sportivo.

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