Parliamo dell’obbligo dello schema di atto, in riferimento al caso della notifica dellโavviso dโaccertamento una volta concluse le procedure concorsuali. Ci interrogheremo quindi sugli obblighi in materia in capo allโAmministrazione finanziaria, e anche sulla validitร o meno della presunzione di distribuzione di ricavi extra contabili ai soci.
La Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lucca (n. 357/2025)
Con una recente sentenza, emanata il 1ยฐ dicembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca ha voluto esprimere un principio chiave in rapporto alla notifica degli atti dโaccertamento e alle presunzioni fiscali. Dalla sentenza si traggono le seguenti conclusioni.
I punti fondamentalmente chiariti dalla pronuncia
- Comunicazione obbligatoria dello schema di atto. Per lโart. 6-bis, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), tutti gli atti autonomamente impugnabili in sede giudiziaria devono essere preceduti dalla tenuta di un apposito contraddittorio, proprio in virtรน di un diritto di contraddittorio e di partecipazione del contribuente al procedimento. Quanto appena descritto sโapplica altresรฌ ai casi in cui lโavviso dโaccertamento sia stato notificato al momento nel quale la procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) della societร fosse giร chiusa. Il mezzo che consente il contraddittorio รจ lo schema di atto. Si tratta di una comunicazione preliminare che riporta al contribuente le violazioni a questi contestabili e i motivi che sostengono la pretesa erariale. Ricevuto lo schema di atto, il contribuente puรฒ presentare delle controdeduzioni, prima che venga adottato lโatto definitivo.
- Presunzione di distribuzione di ricavi extracontabili. La presunzione richiamata รจ basata solamente sulla โristretta base partecipativaโ, vale a dire sulla presenza di pochi soci. Si presume, cioรจ, che visto il numero limitato di soci, ai medesimi vengano distribuiti per intero gli utili extracontabili. Una presunzione, questโultima, che si รจ avuta per via giurisprudenziale – Sent. Corte di Giustizia Tributaria (C.G.T.) di Reggio Emilia (di primo grado), nยฐ 281/2022; Sent. C.G.T. di Milano (di primo grado), nยฐ 2969/2023; C.G.T. di Siracusa (di primo grado), nยฐ 2245/2024 e C.G.T. della Campania (di secondo grado), nยฐ 702/2025. Ma ora, a detta della Corte giudicatrice del caso qui considerato, la stessa presunzione non puรฒ trovare il proprio fondamento su un solo elemento indiziario, come la semplice partecipazione societaria in un assetto con pochi soci, senza ulteriori elementi che ne provino la gravitร , la precisione e la concordanza, ai sensi dellโart. 39 del D.P.R. n. 600/73.
La necessarietร d’elementi qualificati e multipli
Per usare altri termini, al fine di sostenere una pretesa fiscale di distribuzione di utili non dichiarati, allโAmministrazione finanziaria รจ riconosciuto lโonere di presentare degli elementi qualificati e multipli. Questi possono essere indagini bancarie, la sussistenza dโaumenti patrimoniali ingiustificati, incongruenze reddituali. Sono tutti elementi posti a rafforzare la presunzione e in grado di renderla conforme ai requisiti di gravitร , precisione e concordanza.
Obbligo dello schema di atto, il caso specifico
Entriamo nel caso passato al vaglio della Corte. Esso ha riguardato un avviso dโaccertamento notificato nel 2024 al socio di una S.r.l., attinente a una procedura giudiziale chiusa prima che fosse formato lโatto. Precisamente, lโavviso dโaccertamento era stato notificato a dicembre 2024, dopo che la societร era stata dichiarata fallita il 14 gennaio 2022, e poi chiusa a novembre 2024. Lโatto era quindi successivo alla chiusura.
Con quellโavviso, lโAgenzia delle Entrate contestava un maggior reddito, in relazione alla partecipazione societaria del contribuente, per lโimporto di โฌ85.429,00, proveniente da fatture inesistenti e una distribuzione di utili non dichiarati. LโAgenzia delle Entrate chiedeva pertanto il pagamento di ritenute a titolo dโimposta per un ammontare di circa 50.000 euro. Le ritenute erano gravanti sui maggiori ricavi accertati dallโatto a carico della societร e totalmente distribuiti alla parte privata.
L’impugnazione dell’atto
Lโatto dellโAgenzia delle Entrate รจ stato cosรฌ impugnato dal contribuente. Lโattore in giudizio lamentava la violazione del principio del contraddittorio di cui allโart. 6-bis, Legge n. 212/2000, e non soltanto. Lamentava anche che la presunzione di distribuzione di utili fosse fondata su degli elementi insufficienti e generici, in violazione degli artt. 38, comma 3, e 39 del D.P.R. n. 600/73. Per lโart. 6-bis, โtutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilitร , da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articoloโ.
Oltre a ciรฒ, il contribuente lamentava oltretutto, nel proprio ricorso, come il modus operanti seguito dallโAmministrazione finanziaria violasse lโart. 7, co. 5-bis, D. Lgs. n. 546/92. Tale disposizione รจ posta a disciplina dell’onere della prova nel processo tributario, stabilisce il dovere per l’amministrazione di dar prova delle violazioni contestate e prevede che il giudice annulli l’atto impositivo in caso dโinsufficienza o contraddittorietร della prova fornita. La disposizione richiamata รจ stata introdotta molto di recente nel nostro ordinamento, con la L. n. 130/2022, ad ulteriore tutela della posizione del contribuente. Cosรฌ, ha proteso per lโannullamento dellโatto qualora lโAmministrazione non sia in grado di dimostrare nel dettaglio le ragioni della pretesa.
L’accoglimento del ricorso
La Corte, dal proprio canto, ha accolto il ricorso, e nel farlo ha riscontrato che la notifica inviata dallโAgenzia delle Entrate, avvenuta senza aver prima inviato uno schema di atto, in presenza di una procedura di liquidazione giudiziale giร conclusa, รจ da ritenersi illegittima. E ha riscontrato inoltre che la presunzione di distribuzione di utili, basata solo ed esclusivamente sulla partecipazione sociale ristretta, รจ da ritenersi priva dei requisiti di gravitร , precisione e concordanza, quindi non sufficiente a sostenere lโaccertamento svoltosi.
Implicazioni per la pratica fiscale dell’obbligo dello schema di atto
Dalla sentenza in questi termini pronunciata si puรฒ trarre lโimportanza di rispettare le procedure di notifica, e di fornire degli elementi probatori qualificati nel contenzioso tributario.
In particolar modo, la notifica di atti impositivi in procedure di liquidazione giudiziale richiede che si osservi lโobbligo dello schema di atto, cosรฌ che si possa effettivamente esercitare il diritto di contraddittorio.
E, quanto alla presunzione di utili extrasocietari, questa dovrร trovare supporto in elementi molteplici e concreti, sempre nel rispetto dei requisiti di gravitร , precisione e concordanza. Diversamente, la contestazione รจ passibile di nullitร .
Obbligo dello schema di atto, la conclusione
Per come la Corte di Lucca ha affermato nel proprio pronunciamento, tanto la validitร degli atti dโaccertamento quanto la fondatezza delle presunzioni fiscali sono dipendenti dal rigoroso rispetto delle norme di procedura e dalla qualitร degli elementi probatori. Dal fatto che la procedura concorsuale sia stata chiusa antecedentemente alla notifica, non esenta lโAmministrazione dallโobbligo dโinvio dello schema di atto per la tenuta del contraddittorio. Abbiamo visto anche che la presunzione di distribuzione degli utili deve trovare obbligatoriamente accertamento in diversi elementi certi, e non basta al riguardo un singolo indizio.
ร un orientamento, quello espresso, teso a rendere piรน saldi i diritti dei contribuenti e a manifestare in particolare il bisogno di unโefficace attivitร probatoria esercitata dallโAmministrazione. Il che si volge allโinsegna della ricerca di un equilibrio tra esigenza di riscossione da un lato e tutela delle garanzie procedurali e sostanziali dallโaltro.