Clausola compromissoria per relationem: è valida?

Gennaio 9, 2026
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Clausola compromissoria per relationem, in quali casi è valida

Parliamo della clausola compromissoria per relationem, e della sua validità. Nello specifico, avremo modo di vedere la validità d’una clausola compromissoria riportata nell’atto costitutivo di un ente privato senza scopo di lucro, e poi richiamata in maniera generica tramite riferimento per relationem ad atti di modifica o integrazione dell’atto medesimo. Vediamo in particolare se, tale richiamo, possa bastare alla soddisfazione del requisito della forma scritta ad sustantiam. Quest’ultimo, requisito che per l’ordinamento è necessario a conferire validità al patto compromissorio ex art. 808 c.p.c.

La clausola compromissoria e i requisiti di forma

Il patto compromissorio è la fonte dell’arbitrato. È per il tramite di esso che le parti trovano l’accordo per deferire ad arbitri la risoluzione di controversie future o insorte. Il che avviene con la rinuncia contestuale, totale o parziale, a operare ricorso alla giurisdizione statale. La funzione del patto compromissorio è quella appunto d’evitare il ricorso al tribunale ordinario, e quindi addivenire a una soluzione maggiormente rapida e senza aggravare il quantitativo di contenzioso nei tribunali. La decisione viene allora affidata a un organo arbitrale, il quale può essere amministrato con regole proprie, e la stessa decisione si conclude con un lodo non soggetto a impugnazioni. Ciò a meno che non siano invece presenti dei vizi specifici.

Avevamo fatto accenno al requisito della forma scritta ad sustantiam, di cui all’art. 808 c.p.c. Proprio la forma scritta implica che vi sia un consenso consapevole delle parti, con certezza di derogare con l’atto alla giurisdizione dello Stato.

L’arbitrato irrituale e sua disciplina

L’arbitrato irrituale non dispone d’una regolamentazione legislativa autonoma, e detiene natura negoziale. È un accordo tra le parti nel quale l’arbitro viene incaricato di risolvere la controversia mediante una decisione di tipo accertativo o transattivo. Cosa che avviene senza dotarsi delle regole proprie dell’arbitrato rituale.  

A partire dal 2006, con l’introduzione dell’art. 808-ter c.p.c., se si vuole qualificare un arbitrato come irrituale bisogna che le parti lo dichiarino esplicitamente nella convenzione arbitrale. Qualora la suddetta specifica manchi, la presunzione che interviene è quella per cui si tratti di un arbitrato rituale. Alla decisione dell’arbitrato irrituale viene riconosciuto valore contrattuale. Ne consegue che è una decisione passibile d’impugnazione per vizi generici (quali errore, dolo, violenza) o di funzionamento. Quindi si attinge, come regolamentazione, a quelle che sono le regole generali dei contratti.

La forma scritta della clausola compromissoria ad sustantiam

Per la giurisprudenza, affinché la clausola compromissoria nell’atto sia valida, dev’essere stipulata in forma scritta ad substantiam, quindi con formulazione chiara, precisa e diretta, che identifichi con esattezza le controversie oggetto dell’arbitrato.

La clausola può esser valida se richiamata per relationem, ma solamente se il richiamo sia espresso, specifico e contenuto in un documento distinto (si parla in questo caso di relatio perfecta). La giurisprudenza è propensa a escludere che il riferimento generico alla totalità delle clausole contenute in un atto costitutivo o in un documento diverso sia sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam. Fondamentale, a questo punto, è distinguere la relazione perfetta da quella imperfetta, come sotto.

  • Relazione perfetta: in essa il richiamo è esplicito. Quindi la clausola compromissoria è da considerarsi quale parte integrante del negozio, con la piena consapevolezza delle parti coinvolte.
  • Relazione imperfetta: qui il richiamo è generico o indiretto, e non è garanzia della piena conoscenza e volontà delle parti a derogare alla giurisdizione.

Poniamo quindi che vengano richiamati genericamente “tutti i patti convenuti” in un atto modificativo, senza che si indichi espressamente la clausola compromissoria. In tal caso si ha nullità o inesistenza della stessa clausola compromissoria.

La giurisprudenza di Cassazione e i casi pratici

Da parte della Cassazione, la Suprema Corte ha diverse volte dato conferma che la formulazione di una clausola compromissoria richiamata per relationem, con un richiamo generico o indiretto, non soddisfa il requisito ad substantiam e ne scaturisce la nullità della clausola e quindi dell’intero accordo arbitrale.

Caso emblematico è stato quello di un ente senza scopo di lucro, che in un atto di modifica operava il richiamo generico a tutte le clausole dell’atto costitutivo, compresa la clausola compromissoria, senza che questa sia stata indicata con precisione. La Corte ha stabilito che il suddetto richiamo non fosse sufficiente alla produzione di effetti validi, proprio perché non ne scaturiva la piena consapevolezza delle parti riguardo la deroga alla giurisdizione. L’esito è quello di cui alla Sent. Cass. Sez. Un., 22 marzo 2018, n. 7022.

Sempre per la Cassazione, il comportamento tenuto successivamente dalle parti, come la costituzione di un collegio arbitrale o l’avvio di un procedimento, non ha la capacità di sanare un vizio di forma originario dell’atto, dato che il requisito della forma scritta ad substantiam è d’ordine pubblico e non derogabile attraverso la condotta tenuta.

Le eccezioni e le rare ipotesi di clausola compromissoria per relationem con relatio imperfecta

In pochi casi la giurisprudenza ha ammesso che la clausola compromissoria può esser valida anche qualora il richiamo non sia perfetto. Sarebbe dovuto però intercorrere l’ulteriore requisito della coincidenza perfetta tra le parti della clausola e quelle di un altro contratto sopraggiunto per iscritto. Ma sono pur sempre delle ipotesi eccezionali per i quali s’impone il rispetto di un altro requisito stringente.

Clausola compromissoria per relationem, implicazioni pratiche e rischi

Abbiamo visto come la mancanza d’una clausola compromissoria dotata di validità comporti la nullità del procedimento arbitrale, il quale sarebbe allora instaurato sulla base di un accordo viziato. Ricorrono in quel caso i presupposti per l’annullamento del lodo arbitrale, e vi sarebbe la condanna per le parti a risarcire i danni che derivano dall’inefficacia del procedimento.

Va sottolineato, tra l’altro, che l’interpretazione delle clausole compromissorie dev’essere rigorosa, e le parti hanno l’onere di precisare con chiarezza le proprie volontà di deroga rispetto alla giurisdizione ordinaria, sempre nel rispetto dei requisiti di forma previsti legislativamente.

Le conclusioni in materia di validità della clausola compromissoria per relationem

Per tracciare le conclusioni, la clausola compromissoria richiamata per relationem genericamente, ovvero senza l’indicazione precisa della posizione e senza un espresso richiamo nella documentazione, non è soddisfacente del requisito della forma scritta ad substantiam di cui all’art. 808 c.p.c. Un lodo che si forma sulla base di una clausola compromissoria viziata dalla richiamata carenza, è dichiarato nullo o inesistente, e l’arbitrato risulta privo di un potere decisorio valido.

Dal proprio canto, tanto dalla normativa che dalla giurisprudenza, emerge l’importanza di rispettare con rigore i requisiti formali del patto compromissorio. La formulazione della clausola, se per relationem, dovrebbe avere un riferimento chiaro e diretto.  

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