Un convenuto deve chiedere il differimento della prima udienza per proporre una domanda contro un altro convenuto già presente nello stesso processo?
L’art. 269, comma 2, c.p.c. prevede l’obbligo di differimento solo per la chiamata in causa del “terzo”. Ma il co-convenuto è già lì, già costituito, già parte del giudizio. Eppure, con l’Ordinanza interlocutoria n. 33810 del 23 dicembre 2025, la Terza Sezione Civile della Cassazione, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha rinviato il ricorso al Primo Presidente “per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici”.
Da un lato, la giurisprudenza più risalente considera un “inutile formalismo” costringere alla ritualità quando il contraddittorio è già garantito. Dall’altro, l’orientamento più recente (Cass. 12662/2021) sostiene che “quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa” e ha quindi diritto agli stessi termini, garantiti solo dal differimento dell’udienza.
La Corte parla espressamente di questione di massima di particolare importanza per la “frequente ricorrenza in concreto della fattispecie”. Tradotto: non è un caso isolato.
La norma esistente parla di “terzo”. Il problema è se un co-convenuto possa essere considerato “terzo funzionale” rispetto a una domanda che non lo riguardava originariamente. È un’interpretazione estensiva applicata in un sistema (post-riforma 1990) fondato su preclusioni rigide.
Forse la prudenza, oggi, impone di non rischiare: meglio chiedere il differimento anche quando sembra superfluo. Il fatto che la Cassazione stessa dubiti ci dice quanto il confine tra sostanza e forma sia diventato sottile e scivoloso.
Secondo quest’ultimo orientamento, la riconducibilità della domanda c.d. “trasversale”, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell’ambito dell’istituto processuale civile della chiamata in causa del terzo viene affermata in forza di un’interpretazione estensiva dell’art. 269 c.p.c., riconoscendo terzo “il soggetto estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l’attore e ciascuno dei convenuti”.
Alla luce di tale contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici e del carattere di massima di particolare importanza della questione di diritto, la Corte ha ritenuto non più differibile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.