Nelle controversie civili e penali il cui fattore scatenante è stato un incendio, è centrale la determinazione del valore probatorio dei verbali dei Vigili del Fuoco. I verbali medesimi svolgono una funzione decisiva nel processo d’accertamento delle cause dell’incendio e delle responsabilità connesse. A scopo di comprendere la portata probatoria degli atti considerati, dovremo valutarne la natura giuridica, i limiti alla fede privilegiata, i criteri di valutazione giudiziale e anche come si pone la questione alla luce dell’impiego delle nuove tecnologie.
I verbali dei Vigili del Fuoco, la natura giuridica
I verbali redatti dai Vigili del Fuoco nell’esercizio delle loro funzioni sono da qualificarsi atti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 2700 C.c. Sono atti formati da pubblici ufficiali e dotati d’una presunzione di veridicità, ma qui si tratta d’una presunzione, da notare, non assoluta. Stando alla giurisprudenza, i verbali hanno “fede privilegiata” riguardo esclusivamente ai fatti percepiti nell’immediato dagli operanti, quindi le attività materialmente svolte sul luogo dell’incendio. Riguardo invece alle valutazioni tecniche e alle ricostruzioni causali, queste sono soggette a libera valutazione del magistrato (Cass. civ., ord. n. 27314 del 2017; Cass. civ., ord. n. 19865 del 2025).
L’efficacia probatoria privilegiata dei verbali dei Vigili del Fuoco
La fede privilegiata, di cui all’art. 2700 C.c., si limita ai fatti oggettivi e alle constatazioni dirette, quindi a quanto gli operanti abbiano potuto percepire sensorialmente al momento dell’intervento. Parliamo della descrizione dello stato dei luoghi, su come hanno avuto luogo le operazioni di soccorso, della presenza di persone, e poi delle condizioni metereologiche, delle fiamme e delle emissioni di fumo che si possono osservare. Ma, quanto alle valutazioni tecniche concernenti le cause dell’incendio, le ricostruzioni causali e le inferene scientifiche, sono tutti dati che non trovano posto nella suddetta presunzione, e come tali soggetti al libero apprezzamento del giudice (Cass. civ., ord. n. 27314 del 2017).
Verbali dei Vigili del Fuoco e dichiarazioni di terze parti
Facciamo ora riferimento alle dichiarazioni rese da soggetti terzi e riportate nei verbali, quindi dalla parte di testimoni o soggetti coinvolti nell’evento incidentale che ha scaturito l’incendio. Anche questi sono elementi non beneficianti della fede privilegiata di cui all’art. 2700 C.c. per la veridicità delle informazioni fornite, dato che i pubblici ufficiali non hanno assistito personalmente al verificarsi di quei fatti oggetto di dichiarazione, e si sono limitati a verbalizzare quanto riferito. Anche tali dichiarazioni sono da assoggettare al libero apprezzamento giudiziale, e possono essere confermate o anche contestate con vari mezzi probatori (Cass. pen., sent. n. 1850 del 2015; Trib. Milano, n. 3089 del 2025).
La valutazione per via giudiziale dei verbali
Veniamo adesso alla valutazione per via giudiziale dei verbali. Spetta al giudice di merito applicare i principi di libera valutazione delle prove, sempre nella distinzione tra fatti certi e valutazioni tecniche. Per come la Cassazione ha ribadito sul punto, non è possibile l’attribuzione in automatico della piena prova a degli elementi soggetti a valutazione tecnica o ricostruttiva, ma serve piuttosto un esame critico e motivato dei contenuti del verbale.
Con la valutazione posta in essere si dovrà confrontare quanto contenuto nel verbale con altri mezzi di prova, quindi rilievi scientifici e perizie, o anche altre testimonianze. E proprio da tale raffronto si può verificare la coerenza e l’attendibilità delle informazioni sul verbale (Cass. civ., ord. n. 27314 del 2017; Corte d’appello Palermo, n. 188 del 2025).
Le valutazioni tecniche eseguite sui luoghi dell’incendio
In merito alle valutazioni tecniche eseguite sui luoghi dell’incendio, contenute nei verbali, queste richiedono particolare attenzione. Parliamo qui della relazione tecnica redatta da un Vigile del Fuoco, quindi di un soggetto con specifica competenza. Assume allora il valore d’elemento probatorio privilegiato per l’accertamento delle cause e del punto d’innesco, anche se non è da considerarsi prova assoluta. Occorrono, per avere la medesima, dei riscontri oggettivi fondati su metodologie scientifiche, quindi ad esempio l’analisi delle tracce di combustione, finanche d’eventuali tracce residue, e l’interpretazione dei fenomeni fisico-chimici (Trib. Trani, n. 1399 del 2024; Cass. n. 21403 del 2022).
Il fatto che, ad esempio, si riscontri la presenza di tracce di combustione in delle determinate aree, tenuto conto della direzione del vento, sono elementi che analizzati correttamente possono condurre all’individuazione del punto d’origine dell’incendio, anche se non da soli: sono da confrontare altresì con degli altri mezzi di prova, alla luce di un’interpretazione critica.
Principio di non contestazione e i limiti della fede privilegiata
L’art. 115 del Codice di Procedura Civile regola il principio di non contestazione, il quale s’applica alle circostanze di fatto. Ma lo stesso principio non trova invece applicazione alle valutazioni tecniche e alle ricostruzioni causali contenute nei verbali dei Vigili del Fuoco. La mancata contestazione di singoli elementi non comporta l’attribuzione automatica privilegiata. Ciò perché il giudice può ad ogni modo valutare criticamente le informazioni che non sono direttamente percepite, o soggette a interpretazione tecnica (di cui Cass. civ., ord. n. 27314 del 2017).
Rilevanza probatoria dei verbali dei Vigili del Fuoco e controversie assicurative
Nell’ambito assicurativo, i verbali dei Vigili del Fuoco sono sempre in primo piano nell’accertamento delle cause di un incendio, e anche nel valutare l’operatività delle coperture assicurative. L’attendibilità di essi, per come già fatto notare, è comunque da valutare in relazione ad altri elementi probatori, dei quali pure si è parlato. Il fatto che i vigili siano competenti tecnicamente attribuisce alla relazione un certo peso, ma pur sempre in conformità ai limiti della fede privilegiata e col necessario confronto critico (Cass. civ., ord. n. 27314 del 2017).
Documentazione delle attività di soccorso, prevenzione e controversie locative
Non solamente gli interventi di soccorso, ma anche le attività di prevenzione e controllo effettuate vengono riportate sul verbale dei Vigili del Fuoco, così per come previsto dal D. Lgs. n. 139/2006. Anche, quindi, la conformità degli impianti alle norme di sicurezza può essere attestata dai Vigili del Fuoco, che per le constatazioni dirette in materia preventiva beneficiano della fede privilegiata. Ma, anche in questa casistica, le valutazioni di conformità normativa sono soggette al libero apprezzamento giudiziale, e sono da integrare con degli altri elementi di prova, e ciò vale altresì nelle controversie locative, nelle quali si discute delle responsabilità fra locatore e conduttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1558 C.c. (Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
Nell’ultimo caso, vige la presunzione di responsabilità del conduttore dell’immobile, nel caso in cui si verifichi un incendio. Presunzione che può essere superata appunto solamente con una dimostrazione positiva che l’incendio non è ad egli imputabile, ad esempio dovutamente ad impianti non a norma o altre cause comunque non imputabili al conduttore.
Documentazione audiovisiva e nuove tecnologie per la redazione dei verbali dei Vigili del Fuoco
Grazie alle nuove tecnologie, oggi si hanno mezzi di verifica come nel caso delle fotografie digitali, delle riprese video e dei rilievi strumentali avanzati, i quali integrano efficacemente e conferiscono maggior valore alla documentazione tradizionale. Le rilevazioni eseguite con mezzi tecnologici avanzati sono soggetti comunque alle stesse regole di valutazione d’attendibilità e di distinzione tra constatazioni dirette e inferenze tecniche. Certo, la documentazione audiovisiva può rivelarsi migliorativa dell’attendibilità di quanto si constata in merito allo stato del luogo. Ma c’è da notare che non modifica i principi generali di valutazione probatoria, e nemmeno può sostituire l’analisi critica del contenuto, per quanto considerato dalla Cassazione (Cass. civ., ord. n. 27314 del 2017).
Le conclusioni sul valore dei verbali dei Vigili del Fuoco
Da una lettura delle normative di settore, congiuntamente con le pronunce giurisprudenziali, ne deriva che il valore probatorio dei verbali dei Vigili del Fuoco è da valutare con rigore scientifico e giuridico; dunque, non è a prescindere una prova assoluta e diretta. Bisogna distinguere, in altre parole, tra i fatti oggettivi e le valutazioni tecniche, così come tra constatazioni dirette e ricostruzioni causali, per ottenere un’interpretazione corretta e strategica degli atti. Abbiamo anche considerato come l’efficacia probatoria privilegiata si applichi alle sole constatazioni sensoriali immediate, mentre le valutazioni tecniche e le dichiarazioni di terzi sono da sottoporre a scrutinio critico, nell’ottica del rispetto dei principi di libera valutazione delle prove e d’adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie.