Il contratto di comodato (art. 1803 c.c.) prevede la consegna di un bene mobile o immobile da una parte all’altra, per un determinato tempo, con l’obbligo per quest’ultima di restituirlo. Quando un immobile viene concesso in comodato per soddisfare le esigenze abitative personali del comodatario, la morte di quest’ultimo comporta – ai sensi dell’art. 1811 del codice civile – il diritto del proprietario (comodante) di ottenere dagli eredi la restituzione immediata del bene, anche qualora fosse stato concordato, e non fosse terminato del tutto, un termine di utilizzo.
Eventuali accordi o prove relativi a un termine “implicito”, legato alle esigenze familiari, non assumono alcuna rilevanza in quanto la norma riconosce al comodante la facoltà di recesso anticipato, in seguito al decesso del comodatario. La permanenza dei familiari nell’immobile dopo la morte, seppure non autorizzata, non limita tale diritto, e il mancato sollecito immediato del rilascio non può essere considerato come una volontà di prorogare il comodato.
Nel caso specifico, un padre aveva concesso in comodato al figlio un’abitazione utilizzata con la moglie e la figlia. Dopo la morte del figlio, il padre ha richiesto la restituzione dell’immobile, ma le occupanti, attaccate al bene, si sono opposte. Il Tribunale di Foggia ha accertato l’occupazione sine titulo e disposto il rilascio, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello Barese la quale ha sancito che il decesso del comodatario pone fine automaticamente al rapporto di comodato, indipendentemente, e a prescindere, da eventuali termini concordati.
Una vicenda umanamente complessa ma giuridicamente piana, che lascia tuttavia strascichi endofamiliari: è triste constatare come una situazione familiare tanto delicata sia finita in tribunale per una presunta non impeccabile impostazione legale nella tutela della famiglia rimasta, già provata da una grave perdita umana (sentenza 703/2025).