Ires agevolata 2025: come funziona la riduzione dell’aliquota per le imprese

Agosto 10, 2025
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ires agevolata

Qualche giorno fa è stato pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce le regole operative per accedere alla riduzione dell’aliquota Ires introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Una misura agevolativa che rappresenta un cambio di approccio nel rapporto tra il fisco e le imprese, introducendo il concetto di “Ires premiale” che – come suggerisce il suo nome – premia concretamente le aziende virtuose sotto diversi profili strategici.

Ma come funziona? Proviamo a chiarirlo in maggior dettaglio.

Come cambia la fiscalità d’impresa e l’Ires

L’introduzione dell’Ires agevolata si inserisce nel più ampio quadro della riforma fiscale delineata dalla Legge n. 111/2023, che ha posto le basi per un sistema tributario più orientato agli incentivi. Il principio fondamentale che guida questa trasformazione è quello di premiare le imprese che dimostrano un comportamento responsabile attraverso il reinvestimento degli utili in attività produttive e socialmente utili, anziché limitarsi alla mera distribuzione dei profitti ai soci.

La nuova filosofia fiscale dovrebbe dunque stimolare una crescita economica sostenibile, incoraggiando le aziende a investire in modernizzazione tecnologica, efficienza energetica e sviluppo delle risorse umane. Il legislatore ha infatti voluto creare un meccanismo che colleghi direttamente i vantaggi fiscali ai comportamenti imprenditoriali virtuosi, introducendo una logica premiale che va oltre la tradizionale imposizione neutrale.

La misura transitoria prevista per il 2025 offre una riduzione di quattro punti percentuali sull’aliquota Ires ordinaria, rappresentando un incentivo economico significativo per le imprese che scelgono di aderire a questo nuovo modello di responsabilità fiscale e sociale. L’approccio condizionato dell’agevolazione riflette la volontà di indirizzare le risorse pubbliche verso comportamenti che generino valore aggiunto per l’intero sistema economico nazionale.

La misura dell’Ires agevolata si distingue nettamente dalle tradizionali agevolazioni fiscali per la sua natura strutturale e condizionata. Mentre i precedenti strumenti di incentivazione si concentravano prevalentemente su settori specifici o tipologie particolari di investimenti, il nuovo regime adotta un approccio trasversale che abbraccia tutti i comparti produttivi, purché le imprese dimostrino di soddisfare criteri oggettivi di virtuosità gestionale.

L’elemento innovativo più significativo risiede nella creazione di un sistema di premialità che promuove un cambiamento culturale duraturo nell’approccio alla gestione aziendale. Le imprese sono infatti chiamate a dimostrare una visione strategica di medio-lungo termine, bilanciando le esigenze di redditività immediata con gli obiettivi di crescita sostenibile e responsabilità sociale.

Quali sono le imprese coinvolte

Il decreto ministeriale definisce i soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Ires, delineando un perimetro di applicazione che abbraccia la maggior parte delle realtà imprenditoriali strutturate del Paese.

Di fatto, le società di capitali e gli enti commerciali con residenza fiscale in Italia sono il nucleo principale dei beneficiari, insieme alle stabili organizzazioni di soggetti esteri che operano stabilmente nel territorio nazionale.

Particolare attenzione è rivolta anche agli enti non commerciali, che possono accedere all’agevolazione esclusivamente per la parte di reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali. La previsione riconosce dunque la crescente importanza del settore no-profit nell’economia italiana e la necessità di incentivare anche questi soggetti quando svolgono attività imprenditoriali complementari alla loro missione istituzionale.

Il legislatore ha tuttavia posto delle esclusioni significative, che sono finalizzate a garantire che l’agevolazione sia riservata a soggetti in situazioni di normalità gestionale e contabile. Rimangono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali di natura liquidatoria, così come quelle che adottano regimi forfetari o sistemi di contabilità semplificata che non consentono una valutazione puntuale degli investimenti e degli accantonamenti effettuati.

La ratio della norma

In questo modo, il legislatore cerca di concentrare l’incentivo su realtà imprenditoriali solide e trasparenti, in grado di dimostrare concretamente l’utilizzo virtuoso degli utili accantonati e di fornire le necessarie garanzie di continuità aziendale nel medio termine.

L’inclusione delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nell’ambito di applicazione dell’agevolazione rappresenta pertanto un segnale importante dell’intenzione del legislatore di rafforzare l’attrattività del sistema fiscale italiano per gli investimenti internazionali. Una previsione che consente alle multinazionali estere di beneficiare dell’aliquota ridotta per le attività svolte attraverso le proprie articolazioni organizzative presenti sul territorio nazionale, creando un incentivo aggiuntivo alla localizzazione di funzioni produttive strategiche in Italia.

La disciplina particolare prevista per gli enti non commerciali merita poi un approfondimento specifico, considerando la crescente rilevanza economica di questo settore. Il riconoscimento della possibilità per questi soggetti di accedere all’agevolazione, seppur limitatamente ai redditi commerciali, testimonia l’evoluzione del ruolo sociale ed economico del terzo settore nell’economia italiana. La previsione incentiva dunque gli enti non commerciali a sviluppare attività imprenditoriali complementari che possano generare risorse aggiuntive per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Come funziona la gestione degli utili

Uno dei pilastri fondamentali del nuovo regime fiscale agevolato riguarda la gestione degli utili aziendali e i relativi obblighi di accantonamento. Il decreto stabilisce che almeno l’ottanta per cento dell’utile conseguito nell’esercizio 2024 deve essere accantonato in riserva e non distribuito ai soci, configurando così un primo filtro selettivo che premia le imprese orientate al reinvestimento piuttosto che alla distribuzione immediata dei profitti.

La regola dell’accantonamento non è certamente un mero requisito formale, bensì un elemento innovativo che introduce un collegamento diretto tra le scelte di politica dei dividendi e i vantaggi tributari. Il legislatore ha in altri termini voluto incentivare le imprese a mantenere liquidità all’interno della struttura aziendale per finanziare progetti di sviluppo e modernizzazione, contrastando la tendenza alla distribuzione integrale degli utili che spesso caratterizza le realtà imprenditoriali di dimensioni medio-piccole.

La norma considera accantonato tutto l’utile non distribuito ai soci, includendo anche le somme eventualmente utilizzate per coprire perdite pregresse. Una previsione che riconosce che l’utilizzo degli utili per il risanamento della situazione patrimoniale costituisce comunque una forma di reinvestimento nell’azienda, meritevole di considerazione ai fini dell’agevolazione fiscale.

Gli acconti sui dividendi vengono espressamente considerati come distribuzioni, eliminando così possibili strategie elusive che potrebbero compromettere l’efficacia della misura. Per gli enti non commerciali, il riferimento è specificamente all’utile accantonato derivante dall’attività commerciale, in coerenza con l’ambito di applicazione dell’agevolazione limitato a questa tipologia di redditi.

Gli investimenti qualificati

La seconda condizione fondamentale per accedere alla riduzione dell’aliquota Ires riguarda la realizzazione di investimenti qualificati. Il decreto richiede infatti che almeno il trenta per cento dell’utile accantonato, e comunque non meno del ventiquattro per cento dell’utile dell’esercizio 2023, venga destinato a specifiche tipologie di investimenti ritenuti strategici per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale.

Gli investimenti rilevanti comprendono principalmente i beni strumentali tecnologicamente avanzati già individuati dalla normativa sui super e iperammortamenti, nonché i beni innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, per una scelta normativa che dimostra la volontà di mantenere coerenza con gli strumenti di incentivazione già esistenti, creando un sistema integrato di agevolazioni che spinge le imprese verso la modernizzazione tecnologica e l’efficienza energetica.

I beni oggetto di investimento

I beni oggetto dell’investimento devono essere interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e tale interconnessione deve essere mantenuta per almeno la metà del periodo di sorveglianza previsto. Per i beni innovativi, è richiesta una dimostrazione concreta dell’efficacia in termini di riduzione dei consumi energetici, quantificata in almeno il tre per cento per la struttura produttiva nazionale coinvolta oppure almeno il cinque per cento per i processi specificamente interessati.

La determinazione dell’importo minimo degli investimenti segue una logica a scaglioni, prevedendo che prevalga il valore più elevato tra il trenta per cento dell’utile accantonato, il ventiquattro per cento dell’utile dell’esercizio 2023, oppure un importo fisso di ventimila euro.

Per quanto infine riguarda la definizione di “beni tecnologicamente avanzati”, si richiama espressamente l’allegato A della Legge n. 232/2016, garantendo continuità con la consolidata disciplina degli iperammortamenti, per una scelta normativa che facilita l’applicazione pratica della misura, consentendo alle imprese di utilizzare criteri di identificazione già noti e consolidati nella prassi amministrativa e professionale. I beni rilevanti includono macchine utensili, robot industriali, sistemi di movimentazione automatizzata, macchine per l’additive manufacturing e dispositivi per l’interazione uomo-macchina.

È altresì opportuno sottolineare che l’interconnessione richiesta per i beni strumentali deve essere documentata attraverso specifiche certificazioni tecniche che attestino l’effettiva integrazione con i sistemi aziendali esistenti. La previsione mira a garantire che gli investimenti agevolati contribuiscano realmente al processo di digitalizzazione e automazione dei processi produttivi, evitando che il beneficio fiscale sia concesso per mere acquisizioni di beni non strategici o non integrati nella catena del valore aziendale.

Responsabilità sociale e impegno occupazionale

La terza componente essenziale del regime agevolativo riguarda l’impegno delle imprese sul fronte sociale, con particolare riferimento al mantenimento e all’incremento dei livelli occupazionali. La condizione riflette infatti la crescente attenzione del legislatore verso la funzione sociale dell’impresa e il ruolo che essa svolge nella creazione e conservazione dell’occupazione.

Il decreto richiede in particolar modo che nel periodo d’imposta successivo al 2024 il numero complessivo di unità lavorative annue non diminuisca rispetto alla media registrata nel triennio precedente, con una previsione che mira a evitare che l’agevolazione fiscale possa essere utilizzata da imprese che stanno attraversando processi di ristrutturazione con riduzione del personale, concentrando invece il beneficio su realtà aziendali in fase di consolidamento o espansione.

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L’incremento occupazionale

Oltre al mantenimento dell’occupazione esistente, è richiesto un incremento occupazionale attraverso nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato. L’incremento deve essere pari ad almeno l’uno per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente impiegati nel 2024, con un minimo assoluto di almeno una nuova assunzione indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Il decreto pone particolare attenzione anche all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, stabilendo che l’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni né nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 né in quello successivo. Fa eccezione l’integrazione salariale ordinaria prevista in casi specifici e limitati dalla normativa di settore, riconoscendo che alcune situazioni contingenti possono richiedere l’utilizzo temporaneo di questi strumenti senza necessariamente compromettere la solidità aziendale.

Il monitoraggio dei livelli occupazionali viene effettuato considerando le unità lavorative annue (ULA), calcolate secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005. Il parametro consente di valutare in modo omogeneo l’impatto occupazionale delle imprese, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata e dalle eventuali variazioni stagionali dell’attività produttiva.

La previsione di un incremento occupazionale minimo dell’uno per cento rappresenta un bilanciamento tra l’esigenza di stimolare la creazione di nuova occupazione stabile e la necessità di non imporre oneri eccessivi alle imprese, particolarmente in settori caratterizzati da marginalità contenute o da dinamiche occupazionali specifiche. Il requisito di almeno una nuova assunzione, indipendentemente dalla dimensione aziendale, garantisce che anche le micro e piccole imprese possano contribuire concretamente alla crescita dell’occupazione nazionale.

Meccanismi di controllo e cause di decadenza

Il regime dell’Ires agevolata prevede un articolato sistema di controlli e verifiche volto a garantire che i benefici fiscali concessi siano effettivamente correlati al mantenimento nel tempo dei comportamenti virtuosi che hanno giustificato l’agevolazione iniziale. Le cause di decadenza rappresentano uno strumento essenziale per preservare l’efficacia della misura e prevenire comportamenti opportunistici.

La prima causa di decadenza si verifica quando la quota di utile accantonata viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. La previsione mira a garantire che l’accantonamento non sia meramente formale o temporaneo, ma rappresenti una scelta strategica duratura dell’impresa orientata al rafforzamento patrimoniale e agli investimenti produttivi.

La seconda causa di decadenza riguarda la gestione dei beni strumentali oggetto dell’investimento agevolato. Il beneficio viene revocato se questi beni vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa oppure trasferiti stabilmente a strutture produttive situate all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Quando si verifica una causa di decadenza, l’impresa beneficiaria è tenuta a versare la differenza d’imposta risultante dalla rideterminazione dell’aliquota, applicando quella ordinaria prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di decadenza, con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Aspetti applicativi e coordinamento con altri regimi

Il decreto ministeriale dedica particolare attenzione agli aspetti applicativi della nuova disciplina, prevedendo regole specifiche per situazioni societarie complesse come il consolidato fiscale, la trasparenza fiscale e le operazioni straordinarie. Previsioni essenziali per garantire l’effettiva operatività della misura in un sistema economico caratterizzato da strutture societarie articolate e interconnesse.

Nel regime del consolidato fiscale, l’importo su cui spetta la riduzione viene determinato da ciascun soggetto partecipante e utilizzato dalla società controllante per calcolare l’imposta complessivamente dovuta dal gruppo: una modalità operativa che consente di mantenere la logica premiale anche all’interno di strutture societarie complesse, pur concentrando la gestione amministrativa e fiscale presso la capogruppo.

Per quanto riguarda la trasparenza fiscale, il decreto stabilisce che l’importo su cui spetta l’aliquota Ires ridotta viene attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Il decreto affronta anche il complesso tema del coordinamento con altre agevolazioni fiscali, stabilendo regole specifiche per evitare sovrapposizioni o cumuli impropri. L’aliquota Ires ordinaria si usa come riferimento per confrontare la tassazione estera con quella italiana, mentre per il cumulo con altri benefici relativi ai medesimi investimenti sono previste disposizioni di coordinamento che preservano l’efficacia complessiva del sistema incentivante.

La digitalizzazione e l’innovazione tecnologica

L’enfasi posta dal decreto sui beni strumentali tecnologicamente avanzati riflette la consapevolezza che la competitività futura del sistema produttivo italiano dipende in larga misura dalla capacità delle imprese di abbracciare la trasformazione digitale. L’Industry 4.0 e l’automazione intelligente rappresentano sfide epocali che richiedono investimenti significativi e una visione strategica di lungo periodo.

La misura dell’Ires agevolata si inserisce in questo contesto come strumento di politica industriale che utilizza la leva fiscale per accelerare processi di modernizzazione che potrebbero altrimenti richiedere tempi più lunghi. L’interconnessione richiesta tra i beni strumentali e i sistemi aziendali garantisce che gli investimenti agevolati contribuiscano effettivamente alla creazione di fabbriche intelligenti e processi produttivi integrati.

L’impatto della digitalizzazione sulla produttività aziendale e sulla competitività internazionale giustifica l’investimento di risorse pubbliche attraverso agevolazioni fiscali, creando un circolo virtuoso tra innovazione tecnologica, crescita economica e sviluppo occupazionale qualificato.

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