Con sentenza n. 150 del 17 marzo 2025, la Corte di Appello di Torino ha stabilito che costituisce giusta causa di licenziamento il comportamento di un dipendente che bacia sulla bocca una collega contro la sua volontà, anche se la collega non si attiva immediatamente per segnalare la condotta molesta del lavoratore.
Come sempre, proviamo a riepilogare come si sono svolti i fatti e quali sono state le valutazioni dei giudici.
I fatti che hanno portato al licenziamento
Il Tribunale di prime cure aveva ritenuto infondata e non provata la giusta causa disciplinare del licenziamento indotto a un dipendente, consistita nel fatto che il lavoratore aveva ingiustificatamente abbandonato la propria postazione di lavoro lasciandola incustodita, ed era stato sorpreso “in grave e visibile stato di ebbrezza” dopo avere partecipato alla festa di pensionamento del collega (…) e bevuto vari bicchieri di vino, e aveva “posto in essere comportamenti di gravissima molestia fisica nei confronti della sua collega, abbracciandola e baciandola sulla bocca contro la sua volontà, formulando frasi quali “che bella donna che sei” e affermando che la sig.ra (…) le piace e che è innamorato di lei“.
L’infondatezza nascerebbe dalla considerazione dell’inattendibilità e della falsità delle testimonianze rese dal capo squadra del servizio pulizia, e dell’insussistenza di un’effettiva e rilevante condotta di abbandono del posto di lavoro così come descritta.
La parte appellate, in particolare, lamentava che il primo giudice aveva fatto malgoverno delle prove testimoniali, ritenendo erroneamente inattendibili le predette testimonianze, nonostante nessun profilo tra quelli indicati fosse tale da mettere seriamente in discussione la veridicità delle loro deposizioni.
Lamentava inoltre di aver considerato disciplinarmente irrilevante l’abbandono ingiustificato della postazione di lavoro, nonostante non avesse trovato riscontro probatorio che il lavoratore, benché recatosi senza autorizzazione in altro locale non attiguo (ove era in corso il ricevimento del collega pensionando), sarebbe stato comunque in grado di accorrere prontamente nella portineria di adibizione in caso di necessità.
La condotta rilevante
Il caso giunge così sulla scrivania del giudice d’appello, che introduce subito come sia opportuno soffermarsi soltanto sulla condotta riguardante la “gravissima molestia fisica nei confronti della Sua collega sig.ra (…), abbracciandola e baciandola sulla bocca contro la sua volontà, formulando frasi quali “che bella donna che sei” e affermando che la sig.ra (…) le piace e che è innamorato di lei e ponendo quest’ultima in condizione di gravissimo disagio“.
Pertanto, il Collegio accantona subito sia la contestazione relativa allo stato di ubriachezza (che oltretutto non è stata fatta oggetto di specifico motivo d’appello, poiché le pur ampie motivazioni spese sul punto dal primo Giudice non risultano analiticamente criticate), sia quella relativa all’abbandono della postazione di lavoro.
In questo modo, evidentemente, il giudice cerca di dare immediato ed esclusivo risalto al fatto più grave, quello delle molestie a sfondo sessuale a danno della donna.
La testimonianza della donna
Il Collegio premette poi come la donna abbia riferito testimonialmente che “nel momento in cui sono arrivata sul posto (la portineria dell’edificio A per dare il cambio al collega (…), n.d.e.), il (…) si è alzato dalla sedia su cui stava, mi ha preso la faccia tra le sue mani e mi ha dato un bacio sulle labbra. Il (…) mi ha solo detto “ciao” prima di baciarmi, non ha contestualizzato il bacio né giustificato il gesto con gli auguri di Pasqua. Non ricordo con precisione, ma non mi pare che il (…) mi abbia abbracciata; subito dopo il bacio ricordo che si è rivolto ad (…) facendomi dei complimenti, dicendo che ero bella, dicendo che il taglio di capelli che mi ero da poco fatta mi stava bene, il (…) poi diceva che era innamorato di me alla follia; sostanzialmente ripeteva questo genere di frasi. Non c’era mai stato alcun rapporto confidenziale con il (…)“.
Ha poi proseguito precisando che, nonostante il bacio rubato, il lavoratore dopo averle offerto un succo di frutta e uno snack acquistati nel vicino bar dell’università, aveva “continuato a farmi dei complimenti, ha cercato di prendermi la mano, io cercavo di fargli capire che eravamo sul posto di lavoro e che non si poteva comportare così, lui rispondevo che io gli piacevo e che era innamorato“.
La teste ha poi pienamente confermato l’episodio di molestia occorsole nel senso e nel contenuto poi trasfusi nella lettera di contestazione disciplinare.
Peraltro, prosegue poi il Collegio, a un esame della prima sentenza, emerge che le “singolarità” qui evidenziate a riscontro dell’inattendibilità e della falsità di quest’ultima teste – il fatto che si fosse recata presso la palazzina A mentre (…) (…) erano rimasti soli, le incongruenze sull’esatto orario del suo arrivo lì e sull’esatto momento in cui il lavoratore era andato al bar per acquistare lo snack e il succo di frutta, il diretto rimprovero alla volta del collega (e non s’intende perché non avrebbe dovuto farlo), ecc. – sono circostanze ritenute modeste e di scarso spessore, che non scalfiscono sensibilmente il nucleo centrale ed essenziale della testimonianza relativa al bacio rubato e agli apprezzamenti importuni e imbarazzanti sulla sua avvenenza fisica.
Le discontinuità narrative riscontrate nel giudizio di primo grado confermano peraltro l’attendibilità della vittima che, se davvero avesse voluto inscenare una macchinazione a danno del collega, avrebbe previamente e attentamente concordato e preparato una ricostruzione della vicenda in tutto identica, conforme e priva di sbavature e incongruenze da quella della testimone.
Il primo giudice, d’altronde, ha ritenuto che la lavoratrice non fosse credibile per non avere chiesto aiuto al personale di sorveglianza subito dopo le molestie, di essere ciononostante rimasta sola per qualche minuto con il collega molestatore e di avere serbato un “comportamento omissivo e quasi “rassegnato“”. Argomenti che però, in verità, non convincono. E, anzi, la parte appellante sembra cogliere nel segno affermando che “il Tribunale pretende di ritenere infondate le circostanze riferite dalla vittima di una molestia sulla base di un giudizio di plausabilità” peraltro basato su non meglio identificate regole di condotta che, a suo parere, la vittima avrebbe sbagliato a non seguire.
Per i giudici di seconde cure appare dunque evidente che il Tribunale ha deciso non sulla base della condotta illecita contestata al collega, ma sulla base del comportamento della vittima, ritenuto dal Giudice poco avveduto, “omissivo”, “particolarmente bizzarro””.
Il comportamento che una vittima di molestie a sfondo sessuale possa tenere dopo il loro accadimento – e, nella fattispecie, non avere subito chiesto aiuto al personale di sorveglianza, avere avvisato (…) qualche giorno dopo invece che nell’immediato, avere ulteriormente tollerato l’atteggiamento del collega, essere rimasta ancora pochi minuti sola con lui, ecc. – non può però riverberarsi retrospettivamente sulla veridicità dell’evento presupposto quand’esso sia stato confermato testimonialmente. Ha perciò ragione l’appellante quando lamenta la colpevolizzazione della vittima, ossia l'”emergere (di) una sorta di pregiudizio – che faceva parte di un passato remoto e sinceramente auspicavamo non esistesse più – circa quello che, secondo il Giudicante, avrebbe dovuto essere il comportamento della dipendente nel momento in cui si è trovata essere vittima di condotte moleste, fisiche e verbali”.
In questi contesti, proseguono i giudici, l’atteggiamento susseguente non interferisce con la verosimiglianza del fatto che lo precede: una persona molestata – se non immaginando, inammissibilmente, l’esistenza in tal senso di un contegno post-evento tipico e ‘ideale’ – può infatti avere mille ragioni per non attivarsi contro il molestatore e per non denunciarlo penalmente, fosse solo per banale tolleranza o per evitare ulteriori noie o per non sopportare il rischio, appunto, di non essere creduta.
Tuttavia, questo da solo non costituisce certo elemento escludente la verità della molestia patita, e certamente, è così in questa vicenda.
Piuttosto, l’interrogativo fondamentale e decisivo riguarda la ragione ultima in base alla quale la lavoratrice avrebbe dovuto insolentemente e spudoratamente infamare e calunniare un collega sapendolo innocente e incolpandolo di una grave condotta non priva di rilevanza criminosa. In altri termini, ciò che manca nell’istruttoria e nella successiva ricostruzione interpretativa dei fatti sono stati proprio l’individuazione e il discernimento di un motivo plausibile, forte, convincente e tale da determinare la collega dell’uomo ad accusarlo falsamente e a presentarsi davanti all’autorità giudiziaria a deporre su circostanze inveritiere.
In sintesi, la versione della lavoratrice viene ritenuta veritiera e quanto confermato integra l’ipotesi tipica della molestia sessuale – che l’art. 26, co. 2, D.Lgs. n. 198/06 ravvisa proprio in quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice integrando altresì l’illecito disciplinare previsto e punito con il licenziamento senza preavviso dall’art. 48, par. B), ccnl di settore, allorché il dipendente si renda responsabile di “azioni che costituiscono delitto a termine di legge“.