Doppio domicilio per figli di genitori separati: parla il Garante

Luglio 2, 2025
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Doppio domicilio per figli di genitori separati
Doppio domicilio per figli di genitori separati - IlGiornaleGiuridico.it

Il tema della bigenitorialità e dell’affidamento condiviso continua ancora a far discutere, soprattutto quando entra in gioco la questione delicatissima del domicilio di un figlio contesto.

Arriva il parere dell‘Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che sottolinea la necessità di valutare caso per caso la possibilità del doppio domicilio per figli dei separati. L’obiettivo è sempre garantire flessibilità e vantaggi per i minori.

Domicilio minori e affidamento condiviso

L’articolo 337 ter sancisce il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione, istruzione e supporto morale. Sottolinea inoltre che i minori devono anche poter conservare legami significativi con i nonni e altri parenti di entrambi i rami familiari.

Nei procedimenti relativi alla prole, il giudice decide tenendo conto esclusivamente dell’interesse del minore. Valuta prioritariamente l’affidamento condiviso, ma può disporre l’affidamento a un solo genitore, stabilendo tempi, modalità di visita e contributi economici per mantenimento, cura ed educazione.

Il giudice può prendere atto degli accordi tra i genitori, specialmente se frutto di mediazione familiare, purché non contrari all’interesse del minore. Può anche disporre l’affidamento familiare se uno dei genitori è temporaneamente impossibilitato ad occuparsene.

La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente. Le decisioni più importanti (educazione, salute, residenza) devono essere condivise. In caso di disaccordo, decide il giudice. Per le questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può autorizzare i genitori ad agire separatamente. Se un genitore non rispetta le condizioni stabilite, questo può portare a modifiche dell’affidamento.

Salvo accordi diversi, entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio in proporzione al proprio reddito.

Il giudice può stabilire un assegno periodico, calcolato in base a:

  • esigenze attuali del figlio;
  • tenore di vita goduto durante la convivenza;
  • tempi di permanenza con ciascun genitore;
  • risorse economiche dei genitori;
  • valore economico dei compiti domestici e di cura.

L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, salvo diversa indicazione. Se le informazioni economiche fornite non sono sufficienti, il giudice può disporre accertamenti della polizia tributaria.

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Domicilio del minore nella giurisprudenza attuale

Attualmente, quando si verifica l’ipotesi di affidamento condiviso, il domicilio del minore è unico. Lo sancisce l’articolo 45 del codice civile che così recita:

“Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi”.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o in quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171 del 1976, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del vecchio art. 45, primo comma, del Codice Civile, nella parte in cui stabiliva che, in caso di separazione di fatto, la moglie mantenesse legalmente il domicilio del marito, anche se aveva stabilito altrove la propria residenza. Questo valeva ai fini della competenza territoriale nei giudizi di separazione.

Doppio domicilio e novità del DDL n. 832

Il Disegno di legge n. 832 affronta una questione ancora aperta, nonostante la riforma introdotta con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha sancito l’affidamento condiviso dei figli minori. In particolare, il testo si propone di disciplinare in modo più preciso l’affidamento nell’ambito della separazione coniugale, ponendo attenzione al concetto di bigenitorialità.

Come si legge nella relazione introduttiva, il principio della bigenitorialità, pur riconosciuto come diritto indisponibile del minore, viene spesso rispettato solo in via formale. Per questo motivo, il Disegno di legge intende fare chiarezza sul significato concreto di tale principio, promuovendo la partecipazione paritaria di entrambi i genitori nella cura, nelle responsabilità e nei sacrifici legati alla crescita dei figli.

Articolo 1 e ulteriori modifiche

L’articolo 1 del disegno di legge, intitolato «Modifica dell’articolo 45 del codice civile in materia di domicilio del minore», propone di integrare l’attuale disposizione aggiungendo, al secondo comma, le parole: «ovvero di entrambi se si trova in affidamento condiviso», accanto alla previsione secondo cui il minore ha il domicilio del genitore con cui convive.

Ulteriori modifiche sono previste all’articolo 337-ter del codice civile. L’articolo 6 del disegno di legge stabilisce che il giudice, dopo aver definito le modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore, debba indicare la residenza anagrafica e fissare il domicilio presso entrambi. Ciò segnerebbe un superamento dell’attuale discrezionalità del giudice prevista dal testo vigente.

L’introduzione del doppio domicilio, inoltre, renderebbe non più necessaria l’assegnazione della casa familiare a uno solo dei genitori. Infatti, l’articolo 8 del Disegno di legge modifica l’articolo 6 della legge n. 898 del 1970, prevedendo l’abrogazione dei commi 6 e 7, che regolano proprio l’assegnazione dell’abitazione e la gestione dei beni dei figli, tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi e della tutela del coniuge economicamente più debole.

Infine, il principio del doppio domicilio viene collegato a quello del mantenimento diretto. In base alla nuova formulazione dell’articolo 337-ter, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore dovrà contribuire direttamente al mantenimento dei figli, in proporzione alle proprie risorse e secondo capitoli di spesa specifici, da sottoporre alla valutazione del giudice. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere.

Dubbi e perplessità dell’Autorità garante per l’infanzia e adolescenza

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sottolineato più volte e in diversi sedi, l’importanza della bigenitorialità quale diritto da garantire ai minori e non solo ai genitori stessi.

Durante l’audizione del 9 aprile 2025 presso la Commissione Giustizia del Senato, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha espresso una netta posizione critica nei confronti del Disegno di legge n. 832, che introduce il cosiddetto “doppio domicilio paritetico” come regola nell’affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio.

Il Garante ha sottolineato che, alla base di qualsiasi normativa in materia, deve esserci il primato del diritto del minore a una bigenitorialità autentica, e non il diritto dei genitori a una spartizione rigida e formale del tempo e dello spazio.

Il diritto del minore al centro

L’Autorità Garante ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore, non dei genitori. Ciò significa che il diritto di ogni singolo genitore a mantenere rapporti continuativi e significativi con il figlio assume un valore secondario, o recessivo, qualora questo interferisca con il superiore interesse del minore stesso.

Tale impostazione è coerente con l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente chiarito che l’assegnazione della residenza e la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore devono essere decise caso per caso, tenendo in primo piano il benessere psicofisico e la stabilità affettiva del bambino.

Critiche alla “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”

Un punto di forte critica riguarda il riferimento che il Ddl fa alla “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, documento redatto dall’Autorità Garante nel 2018. Il Garante ha osservato come il concetto di bigenitorialità espresso in questa Carta, che si ispira ai principi della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 — in particolare quelli relativi all’ascolto e al superiore interesse del minore — non corrisponda affatto all’idea di bigenitorialità intesa dal Disegno di legge.

La Carta, infatti, sottolinea come la bigenitorialità non possa essere ridotta a una mera spartizione quasi matematica dei tempi o degli spazi, come invece sembrerebbe emergere dal Ddl. Affido condiviso e bigenitorialità sono concetti distinti: il primo riguarda la responsabilità genitoriale congiunta, il secondo la qualità e la stabilità delle relazioni affettive e di cura vissute dal bambino.

L’obbligo di domicilio paritetico – cioè la convivenza obbligatoria in due abitazioni separate, quasi in egual misura – rischia di snaturare questo equilibrio e rappresenta, secondo il Garante, una invasione della sfera privata, in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (articolo 8) che tutela la vita privata e familiare.

I rischi del domicilio paritetico: disgregazione e sofferenza

L’imposizione del doppio domicilio, inoltre, può provocare un aumento significativo di sofferenza nei minori, già profondamente segnati dalla disgregazione del nucleo familiare. Cambiare casa, ambiente, scuola e contesti sociali con continuità può determinare uno sradicamento psicologico e sociale con effetti negativi sulla loro stabilità emotiva.

Per i bambini più piccoli, la situazione è ancor più delicata. La neuropsichiatria infantile insegna che, nei primi tre anni di vita, il bambino vive un processo fondamentale di separazione-individuazione dalla madre, necessario per la costruzione di un sé autonomo e distinto.

La continuità affettiva e abitativa rappresenta per il bambino un elemento imprescindibile per superare questa fase critica. Il Garante ha quindi definito “semplicemente impensabile” imporre il doppio domicilio a questa fascia di età, poiché si rischierebbe di interferire con un diritto superiore del minore stesso: quello a un ambiente di crescita stabile e rassicurante.

Inoltre, ha evidenziato come la proposta legislativa non tenga conto della differenza strutturale tra ruolo materno e paterno, basata su leggi di natura e riconosciuta anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Questa differenza non sminuisce il ruolo del padre ma sottolinea la necessità di un approccio che consideri le specificità di ciascun genitore e, soprattutto, la realtà evolutiva del bambino.

Questioni economiche e disuguaglianze

Sul fronte economico, il Disegno di legge prevede la graduale eliminazione dell’assegno di mantenimento tradizionale, sostituito da un sistema di “mantenimento diretto” per “capitoli di spesa” durante i periodi di permanenza del figlio con ciascun genitore.

Il Garante ha espresso forti perplessità su questo meccanismo, che potrebbe portare a squilibri e iniquità: il genitore economicamente più forte potrebbe garantire al figlio un tenore di vita migliore, mentre quello meno abbiente rischierebbe di essere penalizzato, con un impatto negativo sul benessere materiale e psicologico del minore.

Inoltre, la gestione di bilanci dettagliati per spese quotidiane rischia di trasformare il rapporto genitore-figlio in una negoziazione economica, distogliendo l’attenzione dal superiore interesse del minore.

La centralità del giudice e il rischio adultocentrico

Infine, il Garante ha messo in guardia contro il rischio che il Ddl imponga un modello rigido e uniformante, togliendo al giudice la possibilità di valutare in modo personalizzato e attento ogni singolo caso. La centralità del giudice nella tutela dei minori è un elemento fondante del nostro sistema giuridico: solo attraverso una valutazione autonoma e basata sulle circostanze specifiche è possibile garantire davvero il miglior interesse del bambino.

La prospettiva di una legge che privilegi automatismi e schemi standard rischia, al contrario, di porre al centro gli interessi e i diritti degli adulti — genitori o istituzioni — a discapito di quelli dei minori, con una evidente distorsione degli equilibri normativi nazionali e internazionali.

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