L’erogazione del “Bonus Mamma Domani” e le restrizioni dell’INPS

Giugno 20, 2025
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Il "Bonus Mamma Domani"
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Parliamo del “Bonus mamma domani”, misura contemplata dalla legge italiana all’art.1, comma 353, della l. 232/2016. La medesima consiste in un premio dell’importo di 800 euro, erogato dall’INPS una tantum. Il contributo è destinato a donne residenti in Italia, di nazionalità italiana o straniera, ed è finalizzato al sostenimento di spese riguardanti la nascita o l’adozione di un bambino.

Il problema: restrizioni discriminatorie imposte dall’INPS

Secondo quanto stabilito dall’INPS, mediante circolari (n.39, 61 e 78 del 2017), per la ricezione del bonus le richiedenti avrebbero dovuto possedere un permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Una condizione, quella posta in essere, che appariva più restrittiva di quella contemplata dalla legge. Proprio la legge, infatti, non richiedeva il suddetto specifico requisito, e si limitava alla considerazione su chi fosse la madre, se gestante o adottante con residenza in Italia.

A quel punto, non sono mancate associazioni di categoria che si sono opposte alle statuizioni dell’INPS, a sostegno della tesi che si trattasse di un trattamento discriminatorio. Questo poiché legava la possibilità di ricevere il bonus alla nazionalità o allo status di soggiorno delle richiedenti, ma ciò in mancanza d’una disposizione legislativa in materia, che potesse giustificare la differenziazione introdotta dall’INPS.

Il ruolo della Corte di Cassazione nel dirimere la controversia sul “Bonus Mamma Domani”

Da ultimo, la Cassazione si è pronunciata con la sentenza del 14 maggio 2025, n. 12971. Con la stessa, ha chiarito che le circolari INPS, che hanno subordinato appunto l’erogazione del bonus alla condizione del possesso di soggiorno UE di lungo periodo, sono illegittime. La Corte ha quindi ritenuto il trattamento ingiustificatamente differenziato, e dunque discriminatorio.

Il principio di gerarchia delle fonti

Per il principio di gerarchia delle fonti, la Suprema Corte ha ricordato come, le circolari interne dell’INPS, non abbiano il potere di modifica o di deroga alla legge. La legge infatti stabilisce i requisiti per l’ottenimento del bonus, requisiti che non sono integrabili con altre disposizioni, di tipo normativo provenienti da circolare interna dell’INPS. Le circolari, non a caso, sono degli atti di natura amministrativa, e in quanto tali non spetta ad esse il potere di modificare norme di legge, rispetto alle quali sono subordinate.

Accertamento della discriminazione relativa al “Bonus Mamma Domani”

Un punto importante, della sentenza pronunciata, riguarda l’accertamento della condotta discriminatoria. Come la Corte ha affermato nel proprio verdetto, non è necessario dimostrare il compimento dell’atto con volontà discriminatoria dolosa. Sufficiente è invece dimostrare il nesso causale tra l’atto, in questo caso la circolare dell’INPS, e l’effetto visivo, ovverosia il trattamento discriminatorio. Con quanto stabilito, anche un errore o un comportamento colposo sarebbero da considerarsi discriminatori, se hanno per effetto un trattamento differente ingiustificato.

Il caso concreto

Nel caso concreto verificatosi, delle associazioni di categoria lamentavano il fatto che diverse madri venivano di fatto escluse dal beneficio ad opera delle disposizioni amministrative dell’INPS. Le suddette associazioni hanno allora presentato un ricorso al Tribunale di Milano. Vi era stato il riconoscimento, dal Tribunale, di come la misura fosse in realtà discriminatoria, precisamente consistente in un’interpretazione restrittiva che l’INPS aveva posto illegittimamente. L’ordinanza del Tribunale è stata quella, rivolta all’INPS, di rimuovere la restrizione.

L’INPS ha presentato allora ricorso in Corte d’Appello, ma anche quest’ultima aveva confermato il verdetto del Tribunale, condividendone le medesime valutazioni. A quel punto, L’INPS ha avanzato ricorso per Cassazione, e in quella sede ha sostenuto che le associazioni di categoria non disponessero di legittimazione ad agire, e che le circolari già richiamate si limitavano ad attuare la normativa, senza l’intento di discriminare.

L’esito procedimentale dinanzi alla Cassazione

La Suprema Corte, come già trattato, ha quindi respinto il ricorso dell’INPS, sulla base secondo cui le circolari non hanno il potere di modificare la legge, e che la discriminazione è accertabile anche per via oggettiva. Qui si trattava del trattamento differenziato al solo fattore della nazionalità, senza ragioni oggettive o giustificazioni, anche al di là della considerazione sull’effettivo potere delle disposizioni amministrative.

In conclusione, la Cassazione ha riconosciuto come l’INPS abbia imposto in primis delle condizioni non previste dalla legge, con una restrizione del beneficio che si è manifestata come arbitraria. Parimenti, fra le motivazioni della sentenza, c’è stata anche la sottolineatura di come, la disciplina dell’assegno di natalità, richiamata dall’INPS, non possa costituire giustificazione. La medesima, infatti, era sì più restrittiva, ma dichiarata a suo tempo illegittima dalla Corte Costituzionale, dunque non avrebbe potuto costituire il parametro su cui l’INPS avrebbe potuto basarsi.  

In definitiva, il ricorso INPS è stato respinto e l’ente è stato condannato a rifondere le spese della causa. Dall’ordinanza della Corte di Cassazione, si evince pertanto che è la legge a stabilire i requisiti necessari all’erogazione del bonus mamma, e che questi non sono integrabili con altre disposizioni stabilite per via amministrativa. Oltretutto, qualunque trattamento differenziato, che si basi sulla nazionalità ma senza una giustificazione oggettiva, è da considerarsi illegittimo e costituisce discriminazione. Aspetto, quest’ultimo, che vale anche per le disposizioni di legge, come la vicenda della disciplina sull’assegno di natalità ha dimostrato.

Fonte immagine: sito iStock Photo.

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