Affidamento extra-familiare: quando il minore può ritornare dalla sua famiglia di origine?

Giugno 3, 2025
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Affidamento extra-familiare
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Il tema dell’affidamento extra-familiare è molto delicato, soprattutto quando riguarda un minore che ha alle spalle una famiglia di origine. Come funziona il reinserimento in questi casi? È sempre possibile il reintegro nell’ambiente familiare originario? E se sì, quali sono le condizioni affinché questa fattispecie si verifichi? Scopriamolo insieme.

Il caso del giorno

Il nostro caso del giorno riguarda l’affido di un soggetto minore a una famiglia etero, a causa di una situazione disfunzionale presente nella sua famiglia di origine. Secondo la Corte d’appello di Milano, l’affido del minore si riteneva necessario per via delle difficoltà dei genitori e della nonna materna a prendersi cura in maniera adeguata, della bambina.

La nonna materna presenta tuttavia ricorso in Cassazione con l’obiettivo di prendere in casa sua la piccola e adduce dinanzi la Corte queste motivazioni: mancato ascolto delle richieste della minore e violazione del diritto a crescere nella famiglia di origine.

Con riferimento alla prima motivazione, la nonna dichiarava che le richieste della nipote non avevano trovato ascolto. La Corte però rigetta il motivo proposto specificando che ha preferito evitare di interrogare la minore circa l’affidamento per evitare di peggiorare una situazione per lei già fortemente ansiogena.

Per quanto riguarda la seconda motivazione, la nonna materna lamentava la violazione del diritto della bimba a crescere nella sua famiglia e/o con i parenti più stretti e a mantenere rapporti con questi ultimi.

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Fondatezza del secondo motivo

Riguardo la seconda motivazione, la Corte di Cassazione risponde positivamente raccogliendo il motivo portato in causa dalla nonna materna. La doglianza si ritiene fondata per una assenza di programmazione di visite periodiche a famiglia e/o parenti non organizzate dai Servizi sociali.

Con la sentenza numero 5589 del 2025, la Cassazione ribadisce che l’affidamento della minore alla famiglia è solo una misura temporanea che si esaurisce allorquando la famiglia di origine superi ogni difficoltà.

Ancora, la Corte sottolinea l’importanza del reinserimento famigliare dopo un attento monitoraggio periodico anche dopo il termine di 24 mesi stabilito in precedenza.

Infine, la Cassazione chiede alla Corte di Appello di Milano di indicare un programma di visite e relazioni che la minore può tenere con la sua famiglia di origine, da presentarsi da parte dei servizi sociali alla autorità giudiziaria.

Affidamento extra-familiare

L’affidamento extra-familiare trova la sua disciplina nella legge numero 184/1983 (si rende noto un aggiornamento con la legge 173 del 2015).

Questo istituto nasce con lo scopo di tutela temporanea di un minore che si ritrovi in una famiglia con disagi tali da non poter esercitare adeguatamente la propria potestà genitoriale.

L’obiettivo dell’affidamento temporaneo è chiaramente la tutela completa del minore per il quale è previsto, se ci sono le condizioni giuste, un reintegro nell’ambiente familiare al termine di un periodo che non può essere superiore ai 24 mesi. Alla scadenza dei due anni, se i genitori originari continuano a vivere una situazione di disagio o difficoltà, si può procedere con la dichiarazione dello stato di adottabilità per il minore.

Ma quali sono le cause che possono portare all’affidamento extra-familiare? Eccone alcune:

  • malattia dei genitori/e
  • trascuratezza dei genitori/e che si riversa sul minore
  • problemi comportamentali del minore
  • violenza psicologica sul minore
  • violenza fisica sul minore
  • situazione economica difficoltosa

I minori si affidano sempre a famiglie estranee all’ambiente familiare?

L’affidamento extra-familiare non si riferisce esclusivamente alla assegnazione di un minore a famiglie o persone a lui completamente sconosciute.

Qualora ci siano le condizioni necessarie e previste dalla legge, si può verificare anche l’ipotesi di affidamento a parenti o a soggetti idonei della cerchia parentale del minore.

Anche famiglie estranee alla cerchia familiare devono presentare determinati requisiti. Il minore può essere affidato ancora a:

  • famiglie con altri figli
  • famiglie senza figli
  • comunità familiare
  • single

È necessario che ogni persona, famiglia, comunità a cui si affida il minore, abbia le possibilità di provvedere alla sua educazione, istruzione e mantenimento.

Considerazioni finali della Cassazione

Ritornando alla pronuncia della Cassazione sul caso del giorno, nel rinviare la causa alla Corte di appello per procedere con la programmazione di visite per il minore a parenti, familiari e affetti stabili, la Corte sottolinea l’importanza dell’istituto di affidamento extra-familiare come misura temporanea per evitare che possa trasformarsi in una forma diversa di affidamento.

Affidamento extra-familiare, perché non si ascolta sempre il minore?

Il minore che ha compiuto 12 anni o che il giudice reputa sufficientemente maturo, ha diritto di ascolto in tutti i procedimenti che lo riguardano o se è oggetto di specifici provvedimenti.

Tuttavia, il giudice può ignorare la fase dell’ascolto se ritiene questo passaggio inutile o causa di ulteriore stress o disagio per il minore o se il minore manifesta volontà di non essere ascoltato.

In tutti questi casi, è necessaria una motivazione idonea del giudice.

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