Recesso ad nutum e S.r.l.

Maggio 14, 2025
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Recesso ad nutum e S.r.l.
Recesso ad nutum e S.r.l. - IlGiornaleGiuridico.it

Il diritto di recesso ad nutum nelle società a responsabilità limitata: questo è l’argomento cardine del nostro articolo, uno di quei temi che continua a sollevare dubbi e discussioni sia tra gli studiosi che nelle aule dei tribunali.

Per quale ragione? Perché tocca punti delicati: l’esigenza di garantire stabilità alla società e il bisogno di rispettare la libertà di scelta del singolo socio, che potrebbe voler uscire dalla compagine per motivi personali o strategici.

Il quadro normativo: l’art. 2473 c.c.

L’articolo 2473 c.c. stabilisce che: “il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo”. Tuttavia, nella S.r.l., diversamente dalle società di persone, il recesso non è sempre libero.

La libertà di recedere senza giustificazioni — il cosiddetto recesso ad nutum — è espressamente previsto solo in un caso: quando il socio ha assunto un impegno a tempo indeterminato. La norma recita infatti:

“Se la società è costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere in ogni momento, dando un preavviso di almeno centottanta giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno”.

In mancanza di specifiche clausole statutarie che prevedano ulteriori ipotesi di recesso, l’uscita del socio non può che avvenire per le cause tipizzate dalla legge, tra cui:

  • modificazioni dell’oggetto sociale;
  • trasformazione della società;
  • trasferimento della sede all’estero;
  • revoca dello stato di liquidazione;
  • introduzione o rimozione di clausole compromissorie;
  • modificazioni dei diritti di partecipazione.

Il recesso ad nutum nella società a tempo indeterminato

La ratio della previsione del recesso ad nutum nelle società a tempo indeterminato è di tutela della libertà contrattuale del socio: nessuno può essere obbligato a permanere in un rapporto sociale potenzialmente perpetuo. Tale previsione si ispira a un principio generale di libertà associativa, tipico anche del diritto societario.

Tuttavia, l’esercizio del recesso ad nutum non è privo di vincoli:

  1. il preavviso è condizione essenziale per la validità del recesso
  2. il mancato rispetto del termine legale o statutario può comportare l’inefficacia dell’atto unilaterale

Attenzione. Il recesso ha effetto solo al termine del periodo di preavviso e comporta la liquidazione della quota del socio uscente, il cui valore si determina tenendo conto del patrimonio netto della società al momento dell’efficacia del recesso. In caso di disaccordo, la valutazione si può demandare a un esperto nominato dal tribunale, su richiesta della parte più diligente.

Recesso e atto costitutivo: il ruolo della libertà statutaria

La flessibilità della S.r.l. si esprime in modo particolare nella possibilità di ampliare, tramite lo statuto, le cause di recesso oltre quelle previste dalla legge. Questo consente ai soci di configurare il rapporto sociale in modo aderente alle proprie esigenze e prospettive imprenditoriali. È quindi possibile introdurre nel contratto sociale ipotesi di recesso legate a fattori personali (ad es. il venir meno del rapporto di lavoro del socio con la società) o patrimoniali (ad es. mancata distribuzione di utili per un certo numero di anni).

In tale contesto si colloca il recesso ad nutum previsto convenzionalmente, cioè tramite specifica clausola statutaria che consenta al socio di recedere in qualsiasi momento, anche in società a tempo determinato. Tuttavia, tale clausola deve essere formulata con attenzione per evitare future controversie sull’effettiva applicabilità della facoltà di recesso e sulle modalità di esercizio.

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L’efficacia del recesso: effetti patrimoniali e gestionali

L’efficacia del recesso produce effetti tanto sul piano individuale quanto su quello societario. Sul piano individuale, il socio recedente ha diritto alla liquidazione della propria quota entro sei mesi dall’efficacia del recesso. Di contro, la società è tenuta a ridurre il capitale sociale o a trovare un nuovo socio disposto ad acquistare la quota.

Il mancato adempimento degli obblighi di liquidazione può condurre a contenziosi, con richieste giudiziarie di nomina di un esperto per la stima della quota o, nei casi più gravi, alla liquidazione giudiziale della società.

Inoltre, l’uscita del socio può incidere sull’equilibrio interno della società, specialmente se la quota receduta è significativa o se il socio uscente svolgeva un ruolo gestionale attivo.

In termini di governance, l’efficacia del recesso può modificare gli equilibri decisionali interni, specie nelle S.r.l. a ristretta base partecipativa, dove anche un solo socio può rappresentare una quota rilevante di potere decisionale.

Recesso ad notum: incertezze e problematiche interpretative

Uno degli aspetti più delicati del recesso ad nutum riguarda l’interpretazione dell’“impegno a tempo indeterminato” nelle società S.r.l. In assenza di una clausola espressa, è necessario ricavare la natura del termine dal contenuto complessivo dell’atto costitutivo.

Nella prassi, numerose S.r.l. sono costituite senza indicare un termine esplicito, rendendo potenzialmente sempre applicabile il recesso ad nutum. Tuttavia, alcuni studiosi e giurisprudenza ritengono che anche in assenza di termine esplicito, l’assetto complessivo della società (obiettivi, vincoli statutari, presenza di patti parasociali) possa escludere la volontà dei soci di costituire una società a tempo indeterminato.

Altra problematica riguarda il coordinamento tra il diritto di recesso e la tutela della continuità aziendale: il recesso di più soci può determinare un dissesto economico per la società, specie se i valori delle quote sono elevati o se non si riesce a trovare acquirenti per le quote dismesse. La giurisprudenza ha cercato di bilanciare queste esigenze, ma non sempre in modo univoco.

Altri termini e orientamenti in ipotesi diverse

Vediamo altri orientamenti che considerano l’applicazione di termini diversi per il recesso in varie ipotesi.

L’orientamento analogico e il termine di 90 giorni

Una prima interpretatio, accolta da alcuni tribunali (tra cui Chieti e Catanzaro), propone di applicare in via analogica il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2437-bis c.c. per le società per azioni. Questa scelta si basa sull’osservazione che la ratio delle due discipline è sostanzialmente identica: garantire un punto di equilibrio tra le esigenze del socio recedente, che ha diritto a una decisione chiara e tempestiva, e quelle della società, che deve avere il tempo necessario per valutare eventuali contromisure.

Secondo tale tesi, la revoca della delibera o la decisione di scioglimento devono avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso, pena l’inefficacia di queste misure e il consolidarsi del diritto alla liquidazione.

Doppio termine di 180 giorni

Un secondo orientamento, che appare oggi il più condiviso in giurisprudenza, propone una lettura sistematica dell’art. 2473, fondata su due distinti termini di 180 giorni: il primo, riferito al periodo di preavviso richiesto per il recesso ad nutum (ossia esercitabile liberamente); il secondo, riferito al tempo a disposizione della società per liquidare la quota del socio oppure per reagire mediante revoca della delibera o scioglimento.

Questa interpretazione, recentemente confermata anche dalla Corte d’appello di Catania, consente di armonizzare la disciplina del recesso in tutte le sue forme e garantisce una tempistica chiara e razionale, che tutela tanto il socio quanto la società.

La teoria del termine coincidente col preavviso

Un’altra lettura, più restrittiva, ritiene che il tempo per neutralizzare il recesso debba coincidere esattamente con la durata del preavviso. Tuttavia, questa tesi presenta non poche criticità. Anzitutto, comporterebbe che la società debba agire prima ancora che il recesso diventi efficace, quando il termine di preavviso non è ancora scaduto.

Inoltre, si rischierebbe di attribuire al preavviso una funzione che va oltre quella prevista dal legislatore, svuotandone la reale portata e creando sovrapposizioni con altri casi di recesso.

L’ipotesi della libertà assoluta

Infine, una teoria più estrema sostiene che la società possa decidere di revocare la delibera o deliberare lo scioglimento in qualsiasi momento, purché prima della liquidazione della quota. Questa interpretazione si scontra con il principio di certezza del diritto e con l’esigenza di evitare che il socio recedente resti in una condizione di prolungata incertezza, magari per mesi o anni. Accettare questa visione significherebbe legittimare una sorta di sospensione indefinita del recesso, con ricadute critiche sulla trasparenza e sull’equilibrio delle relazioni societarie.

Per riassumere, la questione del termine entro cui la società può neutralizzare gli effetti del recesso resta uno dei nodi più delicati nella disciplina delle Srl. L’orientamento oggi prevalente – quello dei due termini di 180 giorni – appare il più idoneo a garantire un bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, il diritto del socio a vedere concluso il proprio rapporto senza inutili rinvii; dall’altro, la necessità per la società di valutare con attenzione le conseguenze della sua uscita, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello strategico.

Il recesso ad nutum nella giurisprudenza

La giurisprudenza ha più volte affrontato la tematica del recesso ad nutum, in particolare nei casi di conflitto tra clausole statutarie e istanze individuali di libertà del socio. Un esempio è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Milano del 13 gennaio 2021, la quale ha ribadito che la clausola statutaria che preveda un termine di durata molto lungo (es. 99 anni) può equivalere a una società di fatto a tempo indeterminato, rendendo applicabile il recesso ad nutum.

In altri casi, i tribunali hanno invalidato recessi esercitati senza il rispetto del termine di preavviso o in assenza di cause legittimanti, ribadendo l’importanza del rispetto della forma e della sostanza dell’atto unilaterale recedente. La Cassazione ha inoltre chiarito che il valore della quota del socio recedente deve essere determinato in base al valore effettivo dell’azienda, escludendo valutazioni soggettive o speculative.

Conclusioni

Il recesso ad nutum nelle S.r.l. si configura come uno strumento di grande rilevanza giuridica e operativa, che consente al socio di interrompere unilateralmente il rapporto sociale in presenza di determinati presupposti. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto è strettamente regolato, e la sua efficacia è subordinata a una serie di adempimenti formali e sostanziali.

La disciplina del recesso pone in evidenza la necessità, per i soci e i professionisti, di prestare grande attenzione alla redazione dello statuto, alla formulazione delle clausole di durata, nonché alla corretta gestione del procedimento di recesso. Solo attraverso un’attenta valutazione preventiva è possibile evitare conflitti, squilibri patrimoniali e rischi di contenzioso.

Infine, le incertezze interpretative che ancora oggi permangono, nonostante i numerosi interventi giurisprudenziali, rendono auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore, che riequilibri definitivamente il rapporto tra libertà individuale e tutela della stabilità societaria.

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